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lunedì 22 agosto 2022

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DECRETO 15 luglio 2022, n. 124 Regolamento recante modifica al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale». (22G00132) (GU n.195 del 22-8-2022) Vigente al: 6-9-2022

 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 15 luglio 2022, n. 124 

Regolamento recante modifica al decreto del Ministro dei trasporti 1°

dicembre 2006, n. 316, recante:  «Regolamento  recante  riordino  dei

servizi automobilistici di competenza statale». (22G00132) 

(GU n.195 del 22-8-2022)

  Vigente al: 6-9-2022   


 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 

                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 

 

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,

recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 

  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi»; 

  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:

«Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'articolo 94,  comma

4-bis; 

  Visto il decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  285,  recante:

«Riordino dei servizi automobilistici  interregionali  di  competenza

statale»; 

  Visto il decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  recante:

«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'

nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 

  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.  156,   recante:

«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle

infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la

funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e

dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle

infrastrutture  stradali  e   autostradali»,   e,   in   particolare,

l'articolo 1; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

753, recante:  «Nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e

regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di

trasporto»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n. 445,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

  Visto il decreto del Ministro dei trasporti 1°  dicembre  2006,  n.

316,   recante:   «Regolamento   recante   riordino    dei    servizi

automobilistici di competenza statale»; 

  Ritenuto di dover modificare il regolamento di cui al  decreto  del

Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n.  316,  in  attuazione  di

quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-octies, del decreto-legge n.

121 del 2021, il quale prevede che: «Il Ministro delle infrastrutture

e della mobilita' sostenibili, entro sessanta giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

provvede a modificare il regolamento di cui al decreto  del  Ministro

dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare

il procedimento  autorizzatorio,  con  particolare  riferimento  alla

riduzione  dei  termini  del  medesimo  procedimento   e   alla   sua

conclusione anche secondo le modalita' di cui all' articolo 20  della

legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 

  Sentite le associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative

in data 16 marzo 2022; 

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022; 

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a

norma dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,

effettuata con nota n. 19324 del 1° giugno 2022; 

 

                               Adotta 

                      il seguente regolamento: 

 

                               Art. 1 

 

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro  dei  trasporti  1°

                        dicembre 2006, n. 316 

 

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dei  trasporti

1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)  competente

Ufficio  della  Direzione  generale:  la  struttura  della  Direzione

generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento

per la mobilita' sostenibile del  Ministero  delle  infrastrutture  e

della  mobilita'  sostenibili,  nelle  cui  attribuzioni  rientra  la

materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;»; 

    b) la lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  Ufficio

motorizzazione civile: l'Ufficio  motorizzazione  civile  o  una  sua

Sezione incardinati presso una Direzione  generale  territoriale  del

Dipartimento della mobilita' sostenibile;»; 

    c)  la   lettera   c)   e'   sostituita   dalla   seguente:   «c)

autorizzazione:  il  provvedimento  dell'Ufficio   competente   della

Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le  modifiche

previa istanza da parte dell'impresa richiedente, presentata  con  le

modalita' previste dal presente decreto;»; 

    d) la lettera d) e' abrogata; 

    e) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) GISDIL: la

piattaforma relativa alla  gestione  informatizzata  dei  servizi  di

linea,   presente   sul   portale   dell'automobilista,   finalizzata

all'inserimento dei dati concernenti l'esercizio di un nuovo servizio

di linea, ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente

altresi' all'Ufficio motorizzazione civile e  al  competente  Ufficio

della Direzione generale di effettuare l'istruttoria  di  competenza,

secondo le direttive impartite  dal  Capo  del  Dipartimento  per  la

mobilita' sostenibile del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili.». 

                               Art. 2 

 

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro  dei  trasporti  1°

                        dicembre 2006, n. 316 

 

  1. All'articolo  2  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  1°

dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  domande  di

autorizzazione all'esercizio di nuovi servizi  di  linea,  oppure  di

servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21  dicembre  1931,

n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, presentate  al

competente Ufficio della Direzione  generale,  hanno  per  oggetto  i

servizi di linea che si svolgono su un percorso la cui lunghezza  sia

pari o superiore a 250 chilometri che collega almeno  due  regioni  o

province autonome e  che  possono  includere  relazioni  di  traffico

infraregionali che non siano gia' oggetto di  contratto  di  servizio

pubblico, salvo che non si tratti di relazioni di traffico  che,  pur

essendo gia' oggetto di contratto di  servizio  pubblico,  riguardano

esclusivamente comuni capoluogo di provincia.»; 

    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 

      «2. Nelle domande di cui al comma 1: 

        a)  e'  indicata  la  denominazione   della   linea   oggetto

dell'autorizzazione  e  il  relativo  codice   identificativo,   come

risultante dal GISDIL; 

        b) sono  allegate  le  dichiarazioni  rese,  ai  sensi  degli

articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

445/2000, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente nonche',

in caso di raggruppamento di imprese, dal  rappresentante  legale  di

ciascuna delle imprese raggruppate da cui risulta: 

          1)  il  numero  di  iscrizione  nel  registro   elettronico

nazionale, di seguito «REN», delle imprese autorizzate  all'esercizio

della professione di trasportatore su strada di persone e  il  numero

di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del

codice civile, nonche' i dati anagrafici dell'impresa; 

          2) il rispetto  da  parte  dell'impresa  richiedente  delle

condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c),  d),  e),  f),

h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005; 

          3) ai fini  dell'espletamento  delle  necessarie  verifiche

antimafia, i dati anagrafici dei soggetti  indicati  all'articolo  85

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito  «codice

antimafia»,  relativamente  all'impresa  di  cui  e'   rappresentante

legale; 

        c)   sono   allegate   le   dichiarazioni   sostitutive    di

certificazione  e  di   atto   notorio,   relativamente   all'impresa

richiedente ovvero a ciascuna delle imprese raggruppate,  rilasciate,

ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  n.  445/2000,   da   ciascuno   dei   soggetti   indicati

all'articolo 85 del codice antimafia, dalle  quali  risulti  che  nei

confronti dei predetti soggetti non sussistono le cause  di  divieto,

di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del  medesimo

codice antimafia; 

        d) e' allegata,  ai  fini  della  dimostrazione  relativa  al

possesso della certificazione di  qualita'  aziendale,  relativamente

all'impresa richiedente e, in caso di raggruppamento  di  imprese,  a

ciascuna  delle  imprese  raggruppate,  la   copia   conforme   della

certificazione della serie UNI  EN  ISO  9000,  nella  versione  piu'

recente, rilasciata da organismi accreditati  dal  Sistema  Nazionale

per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT); 

        e) sono allegate,  in  caso  di  imprese  subaffidatarie,  le

dichiarazioni di cui alle lettere b), c), nonche' la  copia  conforme

della certificazione di cui alla lettera d). 

      2-bis. L'impresa  titolare  di  autorizzazione,  gia'  iscritta

nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, presenta  al  competente

Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di  regione  o  provincia

autonoma in cui ha sede legale  la  medesima  impresa,  l'istanza  di

rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione in corso di validita'  di

cui e' titolare, a cui allega, altresi', la  dichiarazione,  resa  ai

sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 445/2000, attestante  il  possesso  dell'autorizzazione

all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone

e la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere

b), c), d), e), f), g), h), i)  e  l),  del  decreto  legislativo  n.

285/2005.»; 

    c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati. 

                               Art. 3 

 

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro  dei  trasporti  1°

                        dicembre 2006, n. 316 

 

  1. All'articolo  3  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  1°

dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

      «1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la

domanda di cui all'articolo 2, comma 2, verifica: 

        a)  la   conformita'   della   stessa   a   quanto   previsto

dall'articolo 2, comma 2; 

        b)  l'avvenuto  rilascio  da  parte  del  competente  Ufficio

motorizzazione civile, ai sensi  dell'articolo  5,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,  del  nulla  osta

relativo alla sicurezza del percorso; 

        c) sentite le regioni, le province autonome, le province e  i

comuni, l'insussistenza di contratti di servizio pubblico aventi  per

oggetto relazioni di traffico infraregionali  riguardanti  almeno  un

comune non capoluogo di provincia.»; 

    b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati. 

                               Art. 4 

 

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro  dei  trasporti  1°

                        dicembre 2006, n. 316 

 

  1. All'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  1°

dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il termine  per  la

conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione per un nuovo

servizio di linea e' di novanta  giorni  decorrenti  dalla  data  del

ricevimento della domanda.»; 

    b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Fermo  restando

quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  1,  secondo  periodo,  il

procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio  gia'

autorizzato si conclude entro quarantacinque giorni decorrenti  dalla

data del ricevimento della domanda.»; 

    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis.  Decorso  il

termine di cui al comma 2 il silenzio del  competente  Ufficio  della

Direzione  generale  equivale   a   provvedimento   di   accoglimento

dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20  della

legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 

    d) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Il  competente

Ufficio della Direzione generale,  a  seguito  dell'esito  favorevole

degli  accertamenti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  adotta  il

provvedimento di autorizzazione entro il termine di cui al  comma  1.

L'autorizzazione, in caso di nuovo servizio di linea o del rinnovo di

un servizio  di  linea  gia'  autorizzato,  e'  comunque  subordinata

all'avvenuto  versamento,  da  parte  dell'impresa  richiedente,  del

contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera  b),  del  decreto

legislativo n. 285/2005.»; 

    e) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 

    f) il comma 5 e' abrogato. 

                               Art. 5 

 

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro  dei  trasporti  1°

                        dicembre 2006, n. 316 

 

  1. All'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  1°

dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono

sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto»; 

    b) al comma 3: 

      1) le parole «nonche', durante il periodo  transitorio  di  cui

all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005,  le  imprese  che

esercitano servizi di linea oggetto  di  concessione  statale,»  sono

soppresse; 

      2) le parole «commi 3 e  4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«comma 3,»; 

    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le imprese non piu'

titolari di autorizzazione sono  cancellate  dall'Elenco  di  cui  al

comma 1.»; 

    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'iscrizione  e  la

cancellazione dall'Elenco, nonche' la  verifica  del  versamento  dei

contributi di iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della

Direzione generale. Il medesimo  Ufficio  comunica  agli  interessati

l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco.»; 

    e) il comma 6 e' abrogato. 

                               Art. 6 

 

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro  dei  trasporti  1°

                        dicembre 2006, n. 316 

 

  1. All'articolo  6  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  1°

dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) alla rubrica, le parole «e di trasformazione delle concessioni

in autorizzazioni» sono soppresse; 

    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa  titolare

dell'autorizzazione richiede la modifica delle  prescrizioni  di  cui

all'articolo 7, comma  1,  anche  contestualmente  al  rinnovo  della

stessa, presentando domanda al  competente  Ufficio  della  Direzione

generale. La medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni

di cui all'articolo 7, comma 1-bis, anche contestualmente al  rinnovo

della   stessa,   presentando   domanda   al    competente    Ufficio

motorizzazione civile.»; 

    c) i commi 2 e 3 sono abrogati; 

    d) al comma 5, secondo periodo,  le  parole  «l'autotrasporto  di

persone  e  cose»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  sicurezza

stradale e l'autotrasporto». 

                               Art. 7 

 

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro  dei  trasporti  1°

                        dicembre 2006, n. 316 

 

  1. All'articolo  7  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  1°

dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a)  alla  rubrica  le  parole  «e   alla   trasformazione   delle

concessioni» sono soppresse; 

    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

      1. Si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla  data  del

ricevimento della domanda il procedimento relativo alle modifiche  di

un servizio gia' autorizzato, concernenti: 

        a) la trasformazione giuridica delle imprese autorizzate, con

conseguente modifica del codice fiscale e  numero  di  iscrizione  al

REN, l'aggiunta di una o piu' imprese al novero delle imprese riunite

o   subaffidatarie,    la    sostituzione    dell'impresa    titolare

dell'autorizzazione e la sostituzione o l'eliminazione di  un'impresa

associata o subaffidataria; 

        b) la variazione del percorso e l'inserimento  anche  di  una

sola nuova fermata; 

        c) l'aumento del periodo di esercizio e delle frequenze o  la

modifica dell'orario al di fuori dell'ipotesi di cui al comma  1-bis,

lettera b); 

        d) l'inserimento  di  relazioni  di  traffico  infraregionali

riguardanti non esclusivamente  due  comuni,  entrambi  capoluogo  di

provincia.»; 

    c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

      «1-bis. Si conclude entro trenta giorni decorrenti  dalla  data

del  ricevimento  della  domanda  il  procedimento   concernente   le

modifiche di un servizio gia' autorizzato, riguardanti: 

        a) il mutamento di denominazione delle  imprese  autorizzate,

che mantengono il medesimo codice fiscale e numero di  iscrizione  al

REN; 

        b) la riduzione del periodo di esercizio e  delle  frequenze,

l'aumento delle frequenze  per  un  periodo  non  superiore  a  venti

giorni, o lo slittamento di tutti gli orari in modo uniforme; 

        c) l'inserimento, salvo i casi di cui al comma 1, lettera d),

di  relazioni  di  traffico  concernenti  esclusivamente  due  comuni

entrambi capoluogo di provincia; 

        d) la modifica dei valori dei prezzi. 

      1-ter. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 1-bis il  silenzio

del  competente  Ufficio  della   Direzione   generale   equivale   a

provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel  rispetto  di  quanto

previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 

    d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le modifiche di cui

al  comma  1  sono  autorizzate,  a  seguito  di   esito   favorevole

dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal presente  decreto,  dal

competente Ufficio della Direzione generale. Nel caso di modifiche di

cui al comma  1,  lettere  b)  e  c),  il  competente  Ufficio  della

Direzione generale, accerta altresi'  l'avvenuto  rilascio  da  parte

dell'Ufficio motorizzazione civile,  ai  sensi  dell'articolo  5  del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  753,  del

nulla  osta  relativo  alla  sicurezza  del  percorso.  Nel  caso  di

modifiche di cui al comma 1, lettera d), il competente Ufficio  della

Direzione generale, sentite le  regioni,  le  province  autonome,  le

province e i comuni, accerta l'insussistenza di contratti di servizio

pubblico avente per  oggetto  relazioni  di  traffico  infraregionali

riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.»; 

    e) il comma 3 e' abrogato. 

                               Art. 8 

 

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro  dei  trasporti  1°

                        dicembre 2006, n. 316 

 

  1. All'articolo  8  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  1°

dicembre 2006, n. 316, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel

caso di servizi di linea internazionali di cui al presente  articolo,

l'impresa richiedente l'autorizzazione all'esercizio di tali  servizi

allega alla domanda una scheda recante tutte le informazioni inerenti

allo svolgimento  del  servizio  di  linea  oggetto  di  domanda,  al

programma di esercizio relativo a  fermate,  relazioni  di  traffico,

prezzi delle relazioni di traffico offerte, periodo  e  frequenza  di

esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti. Il procedimento

di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un nuovo servizio di

linea o di qualsiasi modifica del medesimo gia' autorizzata da  parte

del competente Ufficio della Direzione  Generale  si  conclude  entro

centoventi  giorni  decorrenti  dalla  data  del  ricevimento   della

domanda, qualora non si sia tenuto l'incontro  di  Commissione  mista

previsto dall'accordo internazionale bilaterale.». 

                               Art. 9 

 

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro  dei  trasporti  1°

                        dicembre 2006, n. 316 

 

  1. Il  comma  2  dell'articolo  9  del  decreto  del  Ministro  dei

trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, e' abrogato. 

                               Art. 10 

 

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Ministro dei  trasporti  1°

                        dicembre 2006, n. 316 

 

  1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti

1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a)  le  parole  «o  nei  casi  previsti»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «o nel caso previsto»; 

    b) le parole «, comma 5, lettere a) e d)» sono soppresse»; 

    c) la parola «relative» e' sostituita dalla seguente: «relativo». 

                               Art. 11 

 

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Ministro dei  trasporti  1°

                        dicembre 2006, n. 316 

 

  1. All'articolo 12  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  1°

dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  imprese

autorizzate hanno la facolta', per svolgere un servizio di linea,  di

prendere in locazione senza conducente  autobus  di  rinforzo,  cosi'

come definiti dall'articolo 2,  comma  1,  lettera  h),  del  decreto

legislativo  n.  285/2005,   in   conformita'   a   quanto   previsto

dall'articolo 94, comma 4-bis,  del  decreto  legislativo  30  aprile

1992, n. 285.». 

    b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati. 

                               Art. 12 

 

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Ministro dei  trasporti  1°

                        dicembre 2006, n. 316 

 

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti

1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'alinea, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono

sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto»; 

    b)  alla  lettera  b),  le  parole  «e  di  trasformazione  delle

concessioni in autorizzazioni» sono soppresse; 

    c) le lettere f) e h) sono abrogate. 

                               Art. 13 

 

Modifiche all'articolo 14 del decreto del Ministro dei  trasporti  1°

                        dicembre 2006, n. 316 

 

  1. All'articolo 14  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  1°

dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 

      «1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di  cui  all'articolo  5,

comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.  285/2005,  l'impresa

tiene a  bordo  dell'autobus  impiegato  nel  servizio  di  linea  la

documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione conforme a

quanto previsto ai sensi  dell'articolo  13,  comma  1,  lettera  g),

oppure conforme al  formato  digitale  di  cui  al  comma  1-bis  del

presente articolo e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47

del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla  quale

risultino: 

        a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro  subordinato

con l'impresa  titolare  del  servizio  di  linea,  gli  estremi  del

contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato; 

        b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro  subordinato

con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta  all'apposito

Albo, istituito presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente

normativa in materia di somministrazione di lavoro; 

        c) per i conducenti non  rientranti  nei  casi  di  cui  alle

lettere  a)  e  b),  la  qualita'  o  la  carica  sociale   rivestita

all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di

linea; 

        d) le generalita' del conducente e gli estremi di  iscrizione

dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali. 

      «1-bis. Con successivo decreto del  Capo  Dipartimento  per  la

mobilita' sostenibile del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili sono disciplinate le specifiche tecniche  e  le

modalita' per rendere disponibile la  documentazione  comprovante  il

rilascio dell'autorizzazione  in  formato  digitale  originata  dalla

apposita applicazione informatica del medesimo Ministero.»; 

    b) il comma 2 e' abrogato. 

  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare. 

    Roma, 15 luglio 2022 

 

                                              Il Ministro: Giovannini 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2022 

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,

registrazione n. 2288 


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