MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 15 luglio 2022, n. 124
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei
servizi automobilistici di competenza statale». (22G00132)
(GU n.195 del 22-8-2022)
Vigente al: 6-9-2022
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'articolo 94, comma
4-bis;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante:
«Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza
statale»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante:
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare,
l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n.
316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi
automobilistici di competenza statale»;
Ritenuto di dover modificare il regolamento di cui al decreto del
Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-octies, del decreto-legge n.
121 del 2021, il quale prevede che: «Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro
dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare
il procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla
riduzione dei termini del medesimo procedimento e alla sua
conclusione anche secondo le modalita' di cui all' articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
in data 16 marzo 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 19324 del 1° giugno 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti
1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) competente
Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento
per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, nelle cui attribuzioni rientra la
materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Ufficio
motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile o una sua
Sezione incardinati presso una Direzione generale territoriale del
Dipartimento della mobilita' sostenibile;»;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)
autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio competente della
Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche
previa istanza da parte dell'impresa richiedente, presentata con le
modalita' previste dal presente decreto;»;
d) la lettera d) e' abrogata;
e) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) GISDIL: la
piattaforma relativa alla gestione informatizzata dei servizi di
linea, presente sul portale dell'automobilista, finalizzata
all'inserimento dei dati concernenti l'esercizio di un nuovo servizio
di linea, ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente
altresi' all'Ufficio motorizzazione civile e al competente Ufficio
della Direzione generale di effettuare l'istruttoria di competenza,
secondo le direttive impartite dal Capo del Dipartimento per la
mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le domande di
autorizzazione all'esercizio di nuovi servizi di linea, oppure di
servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931,
n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, presentate al
competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i
servizi di linea che si svolgono su un percorso la cui lunghezza sia
pari o superiore a 250 chilometri che collega almeno due regioni o
province autonome e che possono includere relazioni di traffico
infraregionali che non siano gia' oggetto di contratto di servizio
pubblico, salvo che non si tratti di relazioni di traffico che, pur
essendo gia' oggetto di contratto di servizio pubblico, riguardano
esclusivamente comuni capoluogo di provincia.»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Nelle domande di cui al comma 1:
a) e' indicata la denominazione della linea oggetto
dell'autorizzazione e il relativo codice identificativo, come
risultante dal GISDIL;
b) sono allegate le dichiarazioni rese, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente nonche',
in caso di raggruppamento di imprese, dal rappresentante legale di
ciascuna delle imprese raggruppate da cui risulta:
1) il numero di iscrizione nel registro elettronico
nazionale, di seguito «REN», delle imprese autorizzate all'esercizio
della professione di trasportatore su strada di persone e il numero
di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile, nonche' i dati anagrafici dell'impresa;
2) il rispetto da parte dell'impresa richiedente delle
condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f),
h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005;
3) ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche
antimafia, i dati anagrafici dei soggetti indicati all'articolo 85
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito «codice
antimafia», relativamente all'impresa di cui e' rappresentante
legale;
c) sono allegate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto notorio, relativamente all'impresa
richiedente ovvero a ciascuna delle imprese raggruppate, rilasciate,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, da ciascuno dei soggetti indicati
all'articolo 85 del codice antimafia, dalle quali risulti che nei
confronti dei predetti soggetti non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del medesimo
codice antimafia;
d) e' allegata, ai fini della dimostrazione relativa al
possesso della certificazione di qualita' aziendale, relativamente
all'impresa richiedente e, in caso di raggruppamento di imprese, a
ciascuna delle imprese raggruppate, la copia conforme della
certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione piu'
recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale
per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT);
e) sono allegate, in caso di imprese subaffidatarie, le
dichiarazioni di cui alle lettere b), c), nonche' la copia conforme
della certificazione di cui alla lettera d).
2-bis. L'impresa titolare di autorizzazione, gia' iscritta
nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, presenta al competente
Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di regione o provincia
autonoma in cui ha sede legale la medesima impresa, l'istanza di
rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione in corso di validita' di
cui e' titolare, a cui allega, altresi', la dichiarazione, resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dell'autorizzazione
all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone
e la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere
b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del decreto legislativo n.
285/2005.»;
c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la
domanda di cui all'articolo 2, comma 2, verifica:
a) la conformita' della stessa a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2;
b) l'avvenuto rilascio da parte del competente Ufficio
motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta
relativo alla sicurezza del percorso;
c) sentite le regioni, le province autonome, le province e i
comuni, l'insussistenza di contratti di servizio pubblico aventi per
oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un
comune non capoluogo di provincia.»;
b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il termine per la
conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione per un nuovo
servizio di linea e' di novanta giorni decorrenti dalla data del
ricevimento della domanda.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, il
procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio gia'
autorizzato si conclude entro quarantacinque giorni decorrenti dalla
data del ricevimento della domanda.»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Decorso il
termine di cui al comma 2 il silenzio del competente Ufficio della
Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento
dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il competente
Ufficio della Direzione generale, a seguito dell'esito favorevole
degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, adotta il
provvedimento di autorizzazione entro il termine di cui al comma 1.
L'autorizzazione, in caso di nuovo servizio di linea o del rinnovo di
un servizio di linea gia' autorizzato, e' comunque subordinata
all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, del
contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo n. 285/2005.»;
e) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
f) il comma 5 e' abrogato.
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono
sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto»;
b) al comma 3:
1) le parole «nonche', durante il periodo transitorio di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che
esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale,» sono
soppresse;
2) le parole «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 3,»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le imprese non piu'
titolari di autorizzazione sono cancellate dall'Elenco di cui al
comma 1.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'iscrizione e la
cancellazione dall'Elenco, nonche' la verifica del versamento dei
contributi di iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della
Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati
l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco.»;
e) il comma 6 e' abrogato.
Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e di trasformazione delle concessioni
in autorizzazioni» sono soppresse;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa titolare
dell'autorizzazione richiede la modifica delle prescrizioni di cui
all'articolo 7, comma 1, anche contestualmente al rinnovo della
stessa, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione
generale. La medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni
di cui all'articolo 7, comma 1-bis, anche contestualmente al rinnovo
della stessa, presentando domanda al competente Ufficio
motorizzazione civile.»;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati;
d) al comma 5, secondo periodo, le parole «l'autotrasporto di
persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza
stradale e l'autotrasporto».
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica le parole «e alla trasformazione delle
concessioni» sono soppresse;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. Si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data del
ricevimento della domanda il procedimento relativo alle modifiche di
un servizio gia' autorizzato, concernenti:
a) la trasformazione giuridica delle imprese autorizzate, con
conseguente modifica del codice fiscale e numero di iscrizione al
REN, l'aggiunta di una o piu' imprese al novero delle imprese riunite
o subaffidatarie, la sostituzione dell'impresa titolare
dell'autorizzazione e la sostituzione o l'eliminazione di un'impresa
associata o subaffidataria;
b) la variazione del percorso e l'inserimento anche di una
sola nuova fermata;
c) l'aumento del periodo di esercizio e delle frequenze o la
modifica dell'orario al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1-bis,
lettera b);
d) l'inserimento di relazioni di traffico infraregionali
riguardanti non esclusivamente due comuni, entrambi capoluogo di
provincia.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Si conclude entro trenta giorni decorrenti dalla data
del ricevimento della domanda il procedimento concernente le
modifiche di un servizio gia' autorizzato, riguardanti:
a) il mutamento di denominazione delle imprese autorizzate,
che mantengono il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione al
REN;
b) la riduzione del periodo di esercizio e delle frequenze,
l'aumento delle frequenze per un periodo non superiore a venti
giorni, o lo slittamento di tutti gli orari in modo uniforme;
c) l'inserimento, salvo i casi di cui al comma 1, lettera d),
di relazioni di traffico concernenti esclusivamente due comuni
entrambi capoluogo di provincia;
d) la modifica dei valori dei prezzi.
1-ter. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 1-bis il silenzio
del competente Ufficio della Direzione generale equivale a
provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le modifiche di cui
al comma 1 sono autorizzate, a seguito di esito favorevole
dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal presente decreto, dal
competente Ufficio della Direzione generale. Nel caso di modifiche di
cui al comma 1, lettere b) e c), il competente Ufficio della
Direzione generale, accerta altresi' l'avvenuto rilascio da parte
dell'Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del
nulla osta relativo alla sicurezza del percorso. Nel caso di
modifiche di cui al comma 1, lettera d), il competente Ufficio della
Direzione generale, sentite le regioni, le province autonome, le
province e i comuni, accerta l'insussistenza di contratti di servizio
pubblico avente per oggetto relazioni di traffico infraregionali
riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.»;
e) il comma 3 e' abrogato.
Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel
caso di servizi di linea internazionali di cui al presente articolo,
l'impresa richiedente l'autorizzazione all'esercizio di tali servizi
allega alla domanda una scheda recante tutte le informazioni inerenti
allo svolgimento del servizio di linea oggetto di domanda, al
programma di esercizio relativo a fermate, relazioni di traffico,
prezzi delle relazioni di traffico offerte, periodo e frequenza di
esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti. Il procedimento
di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un nuovo servizio di
linea o di qualsiasi modifica del medesimo gia' autorizzata da parte
del competente Ufficio della Direzione Generale si conclude entro
centoventi giorni decorrenti dalla data del ricevimento della
domanda, qualora non si sia tenuto l'incontro di Commissione mista
previsto dall'accordo internazionale bilaterale.».
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Ministro dei
trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, e' abrogato.
Art. 10
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti
1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «o nei casi previsti» sono sostituite dalle
seguenti: «o nel caso previsto»;
b) le parole «, comma 5, lettere a) e d)» sono soppresse»;
c) la parola «relative» e' sostituita dalla seguente: «relativo».
Art. 11
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese
autorizzate hanno la facolta', per svolgere un servizio di linea, di
prendere in locazione senza conducente autobus di rinforzo, cosi'
come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo n. 285/2005, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.».
b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
Art. 12
Modifiche all'articolo 13 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti
1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono
sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto»;
b) alla lettera b), le parole «e di trasformazione delle
concessioni in autorizzazioni» sono soppresse;
c) le lettere f) e h) sono abrogate.
Art. 13
Modifiche all'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316
1. All'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti 1°
dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285/2005, l'impresa
tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea la
documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione conforme a
quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g),
oppure conforme al formato digitale di cui al comma 1-bis del
presente articolo e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla quale
risultino:
a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato
con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;
b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato
con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito
Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente
normativa in materia di somministrazione di lavoro;
c) per i conducenti non rientranti nei casi di cui alle
lettere a) e b), la qualita' o la carica sociale rivestita
all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di
linea;
d) le generalita' del conducente e gli estremi di iscrizione
dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali.
«1-bis. Con successivo decreto del Capo Dipartimento per la
mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili sono disciplinate le specifiche tecniche e le
modalita' per rendere disponibile la documentazione comprovante il
rilascio dell'autorizzazione in formato digitale originata dalla
apposita applicazione informatica del medesimo Ministero.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 15 luglio 2022
Il Ministro: Giovannini
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2022
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registrazione n. 2288
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