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venerdì 8 marzo 2024

Tar - Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato il predetto decreto, lamentandone l'illegittimità per "violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982 per decorso dei termini previsti dalla norma citata in relazione al provvedimento di diniego al transito nei ruoli civili", nonché "per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all'art. 35, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

 


 

 

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 27/09/2022) 21-11-2022, n. 15402

 

Fatto - Diritto P.Q.M.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 

(Sezione Prima Quater)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati  

contro

 

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per l'annullamento

 

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

 

- della nota ministeriale n. 333/SAA/I89739-339 datata 25 ottobre 2021, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovraintendenti, Assistenti e Agenti con la quale è stato comunicato il rigetto dell'istanza di transito nei ruoli del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno ai sensi del D.P.R. n. 339/1982, datato 20 ottobre 2021, ponendo l'interessato nella posizione di dispensa dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 22 ottobre 2021 e, così, facendo cessare la posizione di speciale aspettativa concessa con Provv. datato 17 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 339/1982, nonché del relativo Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche Del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, Direzione Centrale per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile, di rigetto dell'istanza di passaggio nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, ai sensi del D.P.R. n. 339/1982, emesso in data 20 ottobre 2021, entrambi notificati in data 10 dicembre 2021;

 

- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso, consequenziale e successivo a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, comunque lesivi dei diritti del ricorrente.

 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21 febbraio 2022:

 

- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato numero 333/SAA/I/80739/Disp del 27 dicembre 2021 con il quale si dispone la dispensa dal servizio del ricorrente per fisica inabilità a decorrere dal 22 ottobre 2021 nonché la revoca della speciale aspettativa prevista dall'art. 8, ultimo comma, del D.P.R. n. 339 del 1982 nella quale il ricorrente era stato collocato a decorrere dal 13 dicembre 2019 con Provv. del 17 gennaio 2020, notificato in data 10 febbraio 2022.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

1. Con decreto del 20 ottobre 2021, il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza proposta dal ricorrente al fine di ottenere il passaggio nei ruoli dell'amministrazione civile, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, in quanto ha ritenuto "insussistenti in capo al richiedente i requisiti di cui all'art. 35, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al possesso delle qualità morali e di condotta previste ai fini delle assunzioni di personale presso le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di sicurezza", in ragione di una condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione irrogata nei suoi confronti dal Tribunale di Roma - con sentenza 4 maggio 2015, n. 826 (oggetto di appello) - -OMISSIS-.

 

2. Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato il predetto decreto, lamentandone l'illegittimità per "violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982 per decorso dei termini previsti dalla norma citata in relazione al provvedimento di diniego al transito nei ruoli civili", nonché "per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all'art. 35, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

 

3. Con motivi aggiunti del 21 febbraio 2022, parte ricorrente ha impugnato il decreto Ministero dell'Interno, Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato, 27 dicembre 2021, con cui la p.a. - in ragione del rigetto della domanda di transito ai ruoli civili - lo ha dispensato dal servizio per inabilità fisica.

 

4. Con relazioni depositate in atti il 24 febbraio e il 10 marzo 2022, il Ministero ha svolto le proprie difese e ha insistito per il rigetto del ricorso, sottolineando:

 

- che il provvedimento di rigetto gravato con l'atto introduttivo "è stato adottato sulla base degli elementi desunti dalla consultazione del certificato dei carichi pendenti e dalle informazioni fornite dal Dipartimento della P.S., dai quali è risultata la suddetta sentenza di condanna" e che "tali elementi istruttori e, soprattutto la gravità del reato per il quale il ricorrente -OMISSIS-, hanno indotto il Consiglio di Amministrazione, con la citata Delib. del 26 luglio 2021, ad esprimere parere contrario al passaggio nei ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno del ricorrente";

 

- che "anche se avverso la predetta sentenza è stato proposto appello, l'amministrazione ha valutato autonomamente i fatti, quali risultanti dalla sentenza, pertanto non ha applicato alcun automatismo e, di conseguenza, non è dirimente che la pronuncia non sia divenuta definitiva".

 

5. Con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 19 marzo 2022, n. 1851, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo, tra l'altro, che "la valutazione dei requisiti ex art. 35, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001 non possa ritenersi estranea al procedimento di cui al D.P.R. n. 339 del 1982 atteso che - il transito presso l'amministrazione civile di personale di polizia non più idoneo al servizio - comporta la stipula, tra l'interessato e l'amministrazione verso cui transita, di un nuovo contratto di lavoro, la cui firma deve essere giocoforza preceduta dalle verifiche previste in via generale dalla legge per l'impiego presso l'amministrazione destinataria".

 

6. Con appello iscritto innanzi al Consiglio di Stato al r.g. n. 3822/2022, il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento cautelare, evidenziando - tra l'altro - che, nelle more, la Corte d'Appello di Roma aveva riformato la sentenza Tribunale di Roma, 4 maggio 2015, n. 826 e lo aveva assolto da ogni accusa.

 

7. Con ordinanza Consiglio di Stato, II, 1 giugno 2022, n. 2543, il giudice d'appello ha accolto l'appello cautelare, osservando che "il ricorrente è stato da ultimo assolto dai reati ascrittigli per insussistenza del fatto e che pertanto la domanda cautelare possa essere accolta, impregiudicata ogni valutazione in merito alla natura del transito nei ruoli civili e alla possibilità che il difetto sopravvenuto dei requisiti di cui agli artt. 35, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e 26 della L. 1 febbraio 1989, n. 53, costituisca legittimo ostacolo al transito medesimo".

 

8. In data 14 luglio 2022, il ricorrente ha depositato in atti il dispositivo di sentenza Corte d'Appello di Roma, 18 marzo 2022, n. 3070 che ha disposto la sua assoluzione dal reato contestato perché "il fatto non sussiste".

 

9. In data 20 settembre 2022, parte ricorrente ha depositato l'attestazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza Corte d'Appello di Roma, 18 marzo 2022, n. 3070 (senza tuttavia versare in atti le motivazioni della sentenza).

 

10. All'udienza pubblica del 27 settembre 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

11. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

 

12. Non può non notarsi, infatti, che il provvedimento adottato dalla p.a. resistente si fondava sulla sussistenza di "elementi di natura penale che evidenziano uno stato di assoluta incompatibilità con le funzioni che il personale dell'amministrazione civile dell'interno è chiamato a svolgere" (cfr. decreto 20 ottobre 2021, pag. 2), ovvero sui fatti ascritti al ricorrente dalla sentenza Tribunale di Roma, 4 maggio 2015, n. 826 che lo aveva -OMISSIS- (cfr. delibera CdA 26 luglio 2021, pag. 2, e relazione della p.a. depositata in data 10 marzo 2022).

 

L'intervenuta riforma della sentenza Tribunale di Roma, n. -OMISSIS- da parte della Corte d'Appello di Roma (e l'assoluzione del ricorrente perché "il fatto non sussiste") ha travolto, quindi, l'unico presupposto sulla base del quale è stato adottato il diniego al suo transito nei ruoli civili che, conseguentemente, deve essere annullato.

 

13. Per tutto quanto sopra, il diniego impugnato con il ricorso introduttivo deve essere annullato in uno con il successivo decreto Ministero dell'Interno del 27 dicembre 2021 (adottato dalla p.a. in conseguenza del rigetto dell'istanza di passaggio nei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'Interno), ferme le ulteriori valutazioni che la p.a. potrà eventualmente svolgere sulla posizione del ricorrente dopo aver acquisito le motivazioni della sentenza adottata dalla Corte d'Appello di Roma (come si è già detto non versata in atti e, quindi, non conosciuta da questo Collegio).

 

14. Le spese processuali - tenuto conto dell'andamento della vicenda - possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

 

Concetta Anastasi, Presidente

 

Mariangela Caminiti, Consigliere

 

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

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