T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 27/09/2022) 21-11-2022, n. 15402
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2022,
integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso
dagli avvocati
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota ministeriale n. 333/SAA/I89739-339 datata 25
ottobre 2021, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del
Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovraintendenti, Assistenti e Agenti
con la quale è stato comunicato il rigetto dell'istanza di transito nei ruoli
del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno ai sensi del D.P.R. n.
339/1982, datato 20 ottobre 2021, ponendo l'interessato nella posizione di dispensa
dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 22 ottobre 2021 e, così,
facendo cessare la posizione di speciale aspettativa concessa con Provv. datato
17 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del citato D.P.R. n.
339/1982, nonché del relativo Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento
per l'Amministrazione Generale, per le Politiche Del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie,
Direzione Centrale per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile,
di rigetto dell'istanza di passaggio nei ruoli dell'Amministrazione Civile
dell'Interno, ai sensi del D.P.R. n. 339/1982, emesso in data 20 ottobre 2021,
entrambi notificati in data 10 dicembre 2021;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato,
connesso, consequenziale e successivo a quelli impugnati, ancorché non
conosciuti, comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21
febbraio 2022:
- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le
Politiche del Personale della Polizia di Stato numero 333/SAA/I/80739/Disp del
27 dicembre 2021 con il quale si dispone la dispensa dal servizio del
ricorrente per fisica inabilità a decorrere dal 22 ottobre 2021 nonché la
revoca della speciale aspettativa prevista dall'art. 8, ultimo comma, del
D.P.R. n. 339 del 1982 nella quale il ricorrente era stato collocato a decorrere
dal 13 dicembre 2019 con Provv. del 17 gennaio 2020, notificato in data 10
febbraio 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022
il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con decreto del 20 ottobre 2021, il Ministero
dell'Interno ha respinto l'istanza proposta dal ricorrente al fine di ottenere
il passaggio nei ruoli dell'amministrazione civile, ai sensi del D.P.R. 24
aprile 1982, n. 339, in quanto ha ritenuto "insussistenti in capo al
richiedente i requisiti di cui all'art. 35, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
relativamente al possesso delle qualità morali e di condotta previste ai fini
delle assunzioni di personale presso le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di sicurezza", in ragione di una condanna a 4
anni e 3 mesi di reclusione irrogata nei suoi confronti dal Tribunale di Roma -
con sentenza 4 maggio 2015, n. 826 (oggetto di appello) - -OMISSIS-.
2. Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha
impugnato il predetto decreto, lamentandone l'illegittimità per
"violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 339
del 1982 per decorso dei termini previsti dalla norma citata in relazione al
provvedimento di diniego al transito nei ruoli civili", nonché "per
violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all'art. 35, comma 6, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".
3. Con motivi aggiunti del 21 febbraio 2022, parte
ricorrente ha impugnato il decreto Ministero dell'Interno, Direttore Centrale
per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato, 27
dicembre 2021, con cui la p.a. - in ragione del rigetto della domanda di
transito ai ruoli civili - lo ha dispensato dal servizio per inabilità fisica.
4. Con relazioni depositate in atti il 24 febbraio e il 10
marzo 2022, il Ministero ha svolto le proprie difese e ha insistito per il
rigetto del ricorso, sottolineando:
- che il provvedimento di rigetto gravato con l'atto
introduttivo "è stato adottato sulla base degli elementi desunti dalla
consultazione del certificato dei carichi pendenti e dalle informazioni fornite
dal Dipartimento della P.S., dai quali è risultata la suddetta sentenza di
condanna" e che "tali elementi istruttori e, soprattutto la gravità
del reato per il quale il ricorrente -OMISSIS-, hanno indotto il Consiglio di
Amministrazione, con la citata Delib. del 26 luglio 2021, ad esprimere parere
contrario al passaggio nei ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno del
ricorrente";
- che "anche se avverso la predetta sentenza è stato
proposto appello, l'amministrazione ha valutato autonomamente i fatti, quali
risultanti dalla sentenza, pertanto non ha applicato alcun automatismo e, di
conseguenza, non è dirimente che la pronuncia non sia divenuta
definitiva".
5. Con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 19 marzo 2022, n.
1851, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo, tra
l'altro, che "la valutazione dei requisiti ex art. 35, comma 6, D.Lgs. n.
165 del 2001 non possa ritenersi estranea al procedimento di cui al D.P.R. n.
339 del 1982 atteso che - il transito presso l'amministrazione civile di
personale di polizia non più idoneo al servizio - comporta la stipula, tra
l'interessato e l'amministrazione verso cui transita, di un nuovo contratto di
lavoro, la cui firma deve essere giocoforza preceduta dalle verifiche previste
in via generale dalla legge per l'impiego presso l'amministrazione
destinataria".
6. Con appello iscritto innanzi al Consiglio di Stato al
r.g. n. 3822/2022, il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento
cautelare, evidenziando - tra l'altro - che, nelle more, la Corte d'Appello di
Roma aveva riformato la sentenza Tribunale di Roma, 4 maggio 2015, n. 826 e lo
aveva assolto da ogni accusa.
7. Con ordinanza Consiglio di Stato, II, 1 giugno 2022, n.
2543, il giudice d'appello ha accolto l'appello cautelare, osservando che
"il ricorrente è stato da ultimo assolto dai reati ascrittigli per
insussistenza del fatto e che pertanto la domanda cautelare possa essere
accolta, impregiudicata ogni valutazione in merito alla natura del transito nei
ruoli civili e alla possibilità che il difetto sopravvenuto dei requisiti di
cui agli artt. 35, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e 26 della L. 1 febbraio
1989, n. 53, costituisca legittimo ostacolo al transito medesimo".
8. In data 14 luglio 2022, il ricorrente ha depositato in
atti il dispositivo di sentenza Corte d'Appello di Roma, 18 marzo 2022, n. 3070
che ha disposto la sua assoluzione dal reato contestato perché "il fatto
non sussiste".
9. In data 20 settembre 2022, parte ricorrente ha depositato
l'attestazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza Corte
d'Appello di Roma, 18 marzo 2022, n. 3070 (senza tuttavia versare in atti le
motivazioni della sentenza).
10. All'udienza pubblica del 27 settembre 2022, il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
11. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
12. Non può non notarsi, infatti, che il provvedimento
adottato dalla p.a. resistente si fondava sulla sussistenza di "elementi
di natura penale che evidenziano uno stato di assoluta incompatibilità con le
funzioni che il personale dell'amministrazione civile dell'interno è chiamato a
svolgere" (cfr. decreto 20 ottobre 2021, pag. 2), ovvero sui fatti
ascritti al ricorrente dalla sentenza Tribunale di Roma, 4 maggio 2015, n. 826
che lo aveva -OMISSIS- (cfr. delibera CdA 26 luglio 2021, pag. 2, e relazione
della p.a. depositata in data 10 marzo 2022).
L'intervenuta riforma della sentenza Tribunale di Roma, n.
-OMISSIS- da parte della Corte d'Appello di Roma (e l'assoluzione del
ricorrente perché "il fatto non sussiste") ha travolto, quindi,
l'unico presupposto sulla base del quale è stato adottato il diniego al suo
transito nei ruoli civili che, conseguentemente, deve essere annullato.
13. Per tutto quanto sopra, il diniego impugnato con il
ricorso introduttivo deve essere annullato in uno con il successivo decreto
Ministero dell'Interno del 27 dicembre 2021 (adottato dalla p.a. in conseguenza
del rigetto dell'istanza di passaggio nei ruoli del personale
dell'amministrazione civile dell'Interno), ferme le ulteriori valutazioni che
la p.a. potrà eventualmente svolgere sulla posizione del ricorrente dopo aver
acquisito le motivazioni della sentenza adottata dalla Corte d'Appello di Roma
(come si è già detto non versata in atti e, quindi, non conosciuta da questo
Collegio).
14. Le spese processuali - tenuto conto dell'andamento della
vicenda - possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo
52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla
segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi
altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27
settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
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