La Sentenza della Cassazione n. 3717 riguarda un'importante questione in tema di prova e l'uso di registrazioni fonografiche in ambito processuale.
La Corte ha stabilito che la registrazione di colloqui tra presenti, effettuata da uno degli interlocutori o da una persona ammessa ad assistervi, non può essere considerata come un'intercettazione "ambientale" (che sarebbe soggetta alla disciplina di cui agli articoli 266 e seguenti del Codice di Procedura Penale), ma come una forma di memorizzazione di un fatto storico. Di conseguenza, tale registrazione è qualificata come prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del Codice di Procedura Penale (C.p.p.).
Punti principali della sentenza:
Registrazione fonografica come prova documentale: La Corte ha escluso che la registrazione fonografica di un colloquio tra persone possa essere trattata come un'intercettazione. Invece, la registrazione è vista come una semplice forma di memorizzazione di un fatto storico, un documento che può essere usato come prova nel dibattimento.
Non intercettazione ambientale: La registrazione eseguita da uno degli interlocutori o da una persona ammessa ad assistere alla conversazione non è equiparabile ad un'intercettazione "ambientale", che richiede autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità giudiziaria. In questo caso, non essendo un'intercettazione, la registrazione non è soggetta alle procedure speciali previste per le intercettazioni (come quelle degli articoli 266 e seguenti C.p.p.).
Utilizzabilità della prova in dibattimento: Poiché la registrazione è considerata una forma di prova documentale, essa può essere utilizzata nel dibattimento, a condizione che rispetti i principi generali della legge in materia di ammissibilità della prova.
Conclusione:
La Cassazione ha chiarito che le registrazioni di colloqui tra presenti, realizzate da uno degli interlocutori o da una persona presente, non sono soggette alla disciplina delle intercettazioni, ma sono trattate come prove documentali, ammissibili nel processo. Questo approccio semplifica l'uso di registrazioni come mezzo di prova, pur mantenendo i limiti stabiliti dalla legge.
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