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giovedì 13 febbraio 2025

La sentenza della Cassazione n. 3875 riguarda un caso di stalking, in cui l'imputato inviava continuamente messaggi alla vittima, che potevano essere considerati più o meno apprezzamenti, ma con un contenuto che comunque risultava invadente e molesto. Nonostante l'imputato avesse sostenuto che la vittima stesse mostrando interesse per lui, poiché guardava tutti i suoi video su YouTube, la Cassazione ha escluso la buona fede di quest'ultimo. I giudici hanno ritenuto che la vittima guardava i video non per interesse o affetto, ma per cercare di comprendere meglio chi fosse l'autore dei messaggi e per prendere le dovute precauzioni, trattandosi quindi di una forma di difesa personale e non di un segno di gradimento nei confronti del persecutore. La decisione ribadisce l'importanza di considerare l'intenzione della vittima e il contesto dei comportamenti, in quanto anche atti che potrebbero sembrare innocui (come guardare video su YouTube) possono essere interpretati in modo diverso da chi li riceve, soprattutto se sono parte di un comportamento ripetuto e invasivo, che configura il reato di stalking.

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