Corte cost., Ord., 28-07-2010, n. 286
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
ORDINANZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi dal Giudice di pace di Recanati con due ordinanze del 27 ottobre 2009, iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2010.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto del 27 ottobre 2009, il Giudice di pace di Recanati ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione;
che il rimettente riferisce che C.A., proprietario di un'autovettura, aveva proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dal Comune di Montelupone con il quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di cui all'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, per avere omesso, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione e che parimenti aveva fatto C.D., altro proprietario di autovettura, per la medesima contestazione, nei confronti del Comune di Recanati;
che i ricorrenti avevano dichiarato, in considerazione del lasso di tempo trascorso, di non essere in grado di fornire i nominativi dei conducenti, in quanto i veicoli erano utilizzati da più persone;
che le amministrazioni costituite avevano contestato la circostanza;
che il giudice a quo ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, quando si tratti di violazione che implica la decurtazione di punti, il proprietario o l'obbligato in solido - ora indistintamente persona fisica o giuridica - che non siano autori della violazione, hanno due possibilità: a) comunicare i dati anagrafici e quelli della patente del conducente; b) assoggettarsi alla sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del nuovo codice della strada, senza essere, in quest'ultimo caso, soggetti alla detrazione dei punti;
che, in sostanza, l'art. 180, comma 8, del nuovo codice della strada, basandosi sul principio della collaborazione del cittadino con lo Stato, prevede la sanzione amministrativa per l'ipotesi di inottemperanza all'invito di presentarsi presso gli organi di polizia per fornire informazioni o esibire documenti;
che il problema di costituzionalità delle norme impugnate sorge, però, nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente ed a fornirli agli uffici di polizia, perché egli dovrebbe, senza alcuna colpa, soggiacere alle sanzioni previste dal citato art. 180, comma 8;
che, continua il rimettente, ove il proprietario del veicolo abbia ottemperato all'obbligo di cooperare con l'autorità, rispondendo all'invito rivoltogli, non può essergli imputata una responsabilità per omissione;
che sarebbe assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che preveda ipotesi di responsabilità oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell'art. 126-bis, comma 2;
che una simile norma risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza, per essere la sanzione applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito, nonché per l'automatismo della applicazione della sanzione, visto che l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), stabilisce che «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», dal momento che anche nell'ambito delle sanzioni amministrative vige il principio della responsabilità personale;
che, in considerazione di quanto precede, è censurabile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, laddove l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, perché si risolverebbe in una violazione del diritto "al silenzio";
che nei giudizi innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte.
Considerato che il Giudice di pace di Recanati, con due ordinanze di identico contenuto, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevedono che, anche nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente, lo stesso sia soggetto alle sanzioni previste dall'art. 180, comma 8, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto contrari al principio di ragionevolezza, non comprendendosi perché la sanzione vada applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito; dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, perché si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità oggettiva; nonché dell'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, perché l'imposizione al proprietario dell'obbligo di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, risolvendosi in una violazione del diritto "al silenzio";
che i due giudizi, proponendo identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che, con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la questione è manifestamente infondata, e ciò sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui sussiste «la possibilità di discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito "a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", da quello di colui che "presentandosi o scrivendo", adduca invece l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione di tali dati» (sentenza n. 165 del 2008; ordinanza n. 244 del 2006);
che questa Corte ha anche affermato che deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella "negativa" (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione), trattandosi di una conclusione che discende dalla necessità di offrire dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui richiama l'art. 180, comma 8, del medesimo codice, un'interpretazione coerente proprio con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, secondo i quali essa sanzionerebbe il "rifiuto" della condotta collaborativa (e non già la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini dell'accertamento delle infrazioni stradali (sentenza n. 165 del 2008);
che, dunque, resta confermata, nell'applicazione del citato art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, sia nel testo originario che in quello modificato, «la necessità si distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio» (sentenza n. 165 del 2008);
che il richiamo all'art. 27 Cost. non è pertinente, dal momento che la norma è applicabile alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa (ordinanza n. 434 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Recanati con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010.
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
Translate
giovedì 23 settembre 2010
. inottemperanza all'invito di presentarsi presso gli organi di polizia per fornire informazioni o esibire documenti; che ... dell'effettivo conducente ed a fornirli agli uffici di polizia, perché egli dovrebbe, senza alcuna colpa, soggiacere ... denuncia a carico del proprietario quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, laddove l'imposizione ...
La Consulta dice no al demansionamento dei dipendenti pubblici
- La Consulta dice no al demansionamento dei dipendenti pubblici
- Risarcimento del danno patito dalla casalinga
- Assunzione di personale Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato
- Notifiche: è nulla la notifica a mani del portiere se l'ufficiale giudiziario non attesta la mancanz
- Guida in stato di ebbrezza e confisca del mezzo: cade l'irretroattività della misura ablativa che, d
Come ottenere User Id e password
per consultare le novità che si trovano nel settore
"Aggiornamenti in area riservata"
| |
mercoledì 22 settembre 2010
"Regione Lazio, la baby pensione scatta per gli ex consiglieri a 50 anni"
(A QUANTO PARE LA LEGGE NON è PROPRIO UGUALE PER TUTTI)
di Marco Giovannelli
ROMA (22 settembre) - Ai privilegi è difficile rinunciare. E così, mentre la politica nazionale, più o meno di tutti gli schieramenti, si arrovella sulle pensioni, l’aumento delle età di fine lavoro «perché la vita media si è allungata» ed è sempre...
Notifiche: è nulla la notifica a mani del portiere se l'ufficiale giudiziario non attesta la mancanza degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto
Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 11 settembre 2010, n. 19417
FATTO E DIRITTO
................. ha impugnato la sentenza n. 9369 del 21 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Roma ne ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. 09720031053848204 per l'importo complessivo di euro 42,18 notificatagli in data 10 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 139 c.p.c. per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa emessa dal Comune di Roma nell'anno 2001.
L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.
L'odierno ricorrente aveva dedotto con l'opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.
Il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.
Con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell'articolo 320 c.p.c. nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.
La censura è fondata.
Il motivo d'opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l'avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l'opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.
La legittimità di specificazione siffatta deriva dall'espressa previsione dell'art. 183, comma 5, c.p.c.
L'oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza la dovuta specificazione dell'esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.
Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20 aprile 2005 n. 8214 e 30 maggio 2005 n. 11332, hanno evidenziato che «è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11 maggio 1998 n. 4739, 7 febbraio 1995 n. 1387, 21 novembre 1983 n. 6956)».
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d'opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.
L'odierno ricorrente aveva dedotto con l'opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.
Il Giudice di Pace ha respinto l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.
Con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell'articolo 320 c.p.c. nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.
La censura è fondata.
Il motivo d'opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l'avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l'opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.
La legittimità di specificazione siffatta deriva dall'espressa previsione dell'art. 183, comma 5, c.p.c.
L'oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza la dovuta specificazione dell'esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.
Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20 aprile 2005 n. 8214 e 30 maggio 2005 n. 11332, hanno evidenziato che «è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11 maggio 1998 n. 4739, 7 febbraio 1995 n. 1387, 21 novembre 1983 n. 6956)».
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d'opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 500,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in euro 200,00 per esborsi ed in euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità
Iscriviti a:
Commenti (Atom)









