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lunedì 18 ottobre 2010

Autovelox. Sempre valide le multe elevate direttamente dagli Organi di Polizia – L’Autovelox può essere piazzato dovunque, senza preavviso e senza apposita notifica.




Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 21091 del 12/10/2010
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale dl Locri Sezione distaccata di Siderno, respingendo l’appello del Comune di Stignano avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. [omissis] a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142, comma 8, codice della strada (eccesso di velocità) rilevata il 16 dicembre 2005 mediante apparecchiatura “Velomatic 512″ direttamente gestita dalla Polizia Municipale, ha statuito l’illegittimità dell’atto per due ragioni:
- difetto della contestazione immediata pur essendo stato l’accertamento eseguito su tratto di strada statale non menzionato in decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (conv., con modif., in legge_168_2002);
- omessa produzione del certificato di omologazione dell’ apparecchiatura ‘Velomatic 512 matr. 1590″ utilizzata per l’accertamento, che doveva quindi ritenersi inidonea.
Il Comune ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione per quattro motivi, cui l’ intimato non ha resistito.
Nella relazione ai sensi dall’ art. 380 bis c. p. c. il Consigliere relatore ha espresso l’avviso che il ricorso sia fondato.
Detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte
ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie.
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la tesi del giudice di appello secondo cui, pur essendo nel verbale indicata la ragione di impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201, comma 1 bis lett. e), c.d.s. (”accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”), tuttavia l’utilizzo di apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle violazioni dell’art. 142 c.d.s. è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell’art. 4 d.l. cit.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando nuovamente violazione di norme di diritto, si osserva che non è necessaria la contestazione immediata nell’ipotesi di cui alla lett. e) del comma 1 bis dell’art, 201 c.d.s.
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
La tesi del Tribunale, infatti, è smentita dal rilievo che l’accertamento eseguito ai sensi dell’art, 4 dl. n. 121/2002, cit., è invece oggetto di espressa, distinta previsione alla lett. f) dell’ art. 201, comma 1 bis, c.d.s., e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed i) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento è – a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame – “direttamente gestita” dall’organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l’ inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 d.l. cit. è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento “a distanza” delle infrazioni (art. 4, comma 1, d.l. cit. non anche di quelle “direttamente gestite” – come nella specie – dagli organi di polizia (sulla legittimità dell’utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905 del 2008),
Con il terzo motivo di ricorso, sempre denunciando violazione di norme di diritto, si osserva che l’omologazione si riferisce al tipo di apparecchiatura destinata all’accertamento delle infrazioni stradali, non a ciascun esemplare di essa, per cui la certificazione richiesta dal Tribunale non era necessaria.
Con il quarto motivo, infine, denunciando vizio di motivazione, si deduce che l’efficienza dell’apparecchiatura doveva presumersi sino alla prova, da fornirsi dall’opponente, del difetto di costruzione, installazione o funzionamento.
Anche questi motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, ed accolti per l’assorbente considerazione che, come questa Corte ha già avuto plurime occasioni di osservare, la necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall’art. 345, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall’art. 197 d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole apparecchiature” devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (cfr. Cass. 29333/2008 ed ivi ulteriori riferimenti).
Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma ult. parte, c.p.c., con il rigetto dell’opposizione proposta al Giudice di pace.
Le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione e condanna l’opponente alle spese processuali, liquidate in € 50,00 per esborsi, 150,00 per diritti e 200,00 per onorari, quanto al giudizio di rimo grado, € 50,00 per esborsi, 100,00 per diritti e € 500 per onorari, quanto al giudizio di appello, e in € 200,00 per esborsi e 400,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.

[Report, l'inchiesta sulle ville di Berlusconi ad Antigua - 18 video tratti da Youtube






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  21. BERLUSCONI: REPORT; GABANELLI, TRASPARENZA COME PER FINI
    SE GHEDINI DICE VERITA'SU CASE,GARANTISCO INVITO IN TRASMISSIONE
    (ANSA) - ROMA, 18 OTT - Se Niccolo' Ghedini ''ci dice sul
    serio chi sono i proprietari di quei terreni, garantisco che
    sara' immediatamente invitato, in quel caso gli sara' dedicato
    tutto lo spazio che merita, il piu' ampio possibile''. Lo
    assicura Milena Gabanelli, in una intervista alla Stampa in cui
    spiega che non serviva ''un contraddittorio'' nella puntata di
    Report che ha trasmesso l'inchiesta sui presunti immobili del
    premier Silvio Berlusconi ad Antigua.
    ''Report come tutti sanno - dice la giornalista - non e' un
    talk show televisivo. Noi non andiamo in cerca di opinioni
    diverse'', ''noi facciamo inchieste, e le inchieste raccontano
    fatti''.
    Gabanelli sottolinea che l'inchiesta vuole chiarire ''chi e'
    il reale proprietario da cui Silvio Berlusconi ha acquistato i
    terreni'' in quanto ''e' impossibile ricostruirlo, le societa'
    offshore sono una cosa seria''.
    La giornalista, in un'altra intervista a Repubblica, ricorda
    la vicenda dell'appartamento di Montecarlo che riguarda invece
    il presidente della Camera Gianfranco Fini. ''E' stata
    giustamente chiesta trasparenza nel caso di Montecarlo - afferma
    - penso sia giusto richiederla anche per Antigua''.
    Gabanelli chiede al premier di chiarire ''da chi ha comprato
    i terreni e a chi ha versato i soldi per i lavori. A noi risulta
    che non sia noto il proprietario della societa' in questione''.
    (ANSA).

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    18-OTT-10 10:02 NNNN
     

domenica 17 ottobre 2010

E' diventata realtà! Facebook si può usare e vedere in 3D! esce fuori dallo schermo davvero! E' UNA BUFALA ATTENZIONE

ATTENZIONE E' UNA BUFALA - se cliccate su mi piace SI INSTALLA UN'APPLICAZIONE CHE POTREBBE CAUSARE DANNI AL PC

Situazione concorsi al 15.10.2010



Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 82 del 15-10-2010

Decreto di rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad ottocentoquattordici posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.VV.F. (GU n. 82 del 15-10-2010 )

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1/32 del 5 ottobre 2010, nonche' sul sito www.vigilfuoco.it, e' pubblicata la rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottocentoquattordici posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Concorso pubblico, per esami a sei posti di ragioniere nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. (GU n. 82 del 15-10-2010 )




CONCORSO   (scad.  15 novembre 2010)   LINK

Sentenze di natura disciplinare

Polizia di Stato - candidatura elezioni - Aspettativa speciale retribuita - Decorrenza

TAR "...Non essendovi accettazione di candidatura senza una candidatura formalizzata, è del tutto inverosimile che un operatore o funzionario di polizia possa fruire dell'aspettativa speciale retribuita, prevista dall'art. 81 della legge n. 121/1981, per la durata dei giorni che vanno dall'accettazione individuale della candidatura all'ammissione della lista, anche nel caso in cui la lista non sia presentata o non sia ammessa alla competizione. Né è possibile che l'aspettativa decorra dal giorno in cui il detto operatore o funzionario di polizia scelga, egli stesso, di sottoscrivere l'accettazione della candidatura, piuttosto che dal giorno in cui risulta formalmente candidato nella competizione elettorale...."


Consiglio di Stato "...Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego..."


 

“ Indicazioni metodologiche per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008)” Confindustria Udine

 “ Indicazioni metodologiche per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008)” Confindustria Udine

Somministrazione di gas metano usato per usi civili nei confronti di condomìni o cooperative di abitanti di edifici abitativi

Agenzia delle Entrate Ris. 15-10-2010 n. 108/E Somministrazione di gas metano usato per usi civili nei confronti di condomìni o cooperative di abitanti di edifici abitativi - Disposizioni in materia di aliquota IVA - N. 127-bis della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.