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venerdì 21 gennaio 2011

POLIZIA: SETTIMANA PROSSIMA MANGANELLI INCONTRA RAPPRESENTANTI SINDACALI

POLIZIA: SETTIMANA PROSSIMA MANGANELLI INCONTRA RAPPRESENTANTI SINDACALI =

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - In merito alla richiesta di incontro
avanzata ieri dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato,
che hanno manifestato la loro esigenza di confronto sulle tematiche di
adeguamento della retribuzione del personale, il Prefetto Antonio
Manganelli , Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, condividendo la necessita' e l'urgenza della richiesta, ha
fissato per la prossima settimana un incontro con i rappresentanti dei
sindacati.

(Sin/Col/Adnkronos)
21-GEN-11 14:21

NNNN
POLIZIA: MANGANELLI FISSA INCONTRO CON I SINDACATI =
(AGI) - Roma, 21 gen. - In merito alla richiesta di incontro
avanzata ieri dalle Organizzazioni Sindacali della Polizia di
Stato, che hanno manifestato la loro esigenza di confronto
sulle tematiche di adeguamento della retribuzione del
personale, il Prefetto Antonio Manganelli, Capo della Polizia-
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, condividendo la
necessita' e l'urgenza della richiesta, ha fissato per la
prossima settimana un incontro con i rappresentanti dei
sindacati. (AGI)
Red
211419 GEN 11

Proroga degli sfratti al 31 dicembre 2011

MEDICINA: GENERATO FEGATO IN PROVETTA CON CELLULE UMANE

MEDICINA: GENERATO FEGATO IN PROVETTA CON CELLULE UMANE

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Ricercatori tedeschi sono riusciti a
far crescere fegati biotech a partire da cellule epatiche umane
''montate'' su un'impalcatura di materiale riassorbibile (come
quello usato per i punti di sutura).
Gli organi 'su misura' dei pazienti sono stati ottenuti
utilizzando le loro cellule e potrebbero essere un giorno usati
per trapianti.
Il traguardo e' stato raggiunto da ricercatori guidati da
Joerg-Matthias Pollok, capo del laboratorio di ingegneria dei
tessuti e trapianto di cellule, presso l'Universita' di Amburgo.
Gli esperti hanno assemblato molti di questi fegati a partire da
cellule di 12 persone dimostrando che la procedura e' fattibile.
Secondo quanto riferito sulla rivista Liver Transplantation,
gli esperti hanno preso le cellule epatiche dei 12 individui, le
hanno coltivate per due giorni e poi ''montate'' su uno
scheletro di materiale biodegradabile. In pochi giorni le
cellule si sono ammassate a formare una struttura
tridimensionale del tutto simile al tessuto epatico. Resta da
vedere se tali 'fegati in provetta' possono funzionare una volta
trapiantati in pazienti.(ANSA).

Y27-MRB
21-GEN-11 13:04 NNNN

"La polizia al Cav.:"Non siamo a sua disposizione".." ".."il presidente del Consiglio deve rispetto perchè sono pubblici ufficiali e non membri del suo staff, servitori dello Stato che fanno il loro dovere nel rispetto della legge e senza guardare in faccia nessuno"..." "..Interrogati gli uomini di scorta a Fede i poliziotti: noi corretti, offesi dal premier.." "..L'ira degli agenti, Maroni dal premier...".."...Gli agenti:"Offesi dal premier. Chieda scusa...".."

Sub Lege Libertas

La Polizia di Stato è una delle forze dell'ordine italiane direttamente dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, che rappresenta l'apparato amministrativo centrale per mezzo del quale il Ministero dell'interno (autorità nazionale di pubblica sicurezza) gestisce l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza in Italia.



















"La Lega molli Silvio e incasserà la legge" .....La politica di un tempo, i programmi, il confronto, la questione morale non sono null'altro che un retaggio della "Politica che fu". Ora è solo merce di scambio. ..


"Il Cavaliere come Cetto La Qualunque"

L'ECONOMIST: "BERLUSCONI COME CETTO LAQUALUNQUE"

"Davanti a tutto questo un normale personaggio pubblico penserebbe al ritiro, magari in un monastero. Ma Berlusconi, che sembra Cetto La Qualunque, è riuscito finora a sopravvivere ad altri sette scandali. Povera Italia. The Economist 20 gennaio 2011"

"PER IL PREMIER LA POLIZIA È FUORILEGGE LAVORA CON PROCEDURE “... IRRITUALI, VIOLENTE, INDEGNE DI UNO STATO DI DIRITTO” FANGO SULLA POLIZIA E SULLA QUESTURA DI MILANO NEL VIDEO DI BERLUSCONI AI SUOI CIRCOLI. I COLLEGHI HANNO AVUTO IL “PIÙ TOTALE DISPREZZO DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE” FINITE NELL’INCHIESTA DELLA PROCURA DI MILANO Comunicato stampa del 20 gennaio 2011"


"La cura è il voto"

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2010, n. 246 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione non superiori a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (11G00011) (GU n. 15 del 20-1-2011 )

testo in vigore dal: 21-1-2011

        
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009, recante la riorganizzazione del Dipartimento per le Tecnologie e l'innovazione e per effetto del quale lo stesso ha assunto la nuova denominazione di Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 3 agosto 2009 relativo alla riorganizzazione del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologia; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 7 ottobre 2010; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini non siano superiori ai novanta giorni. 2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto1988, n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
              «Art. 7 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto
          1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi»: 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.». 
              - Il decreto legislativo 30 luglio1999, n. 303, recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  1999,  n.
          205, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          23  luglio  2002,  recante  «Ordinamento  delle   strutture
          generali della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4  settembre  2002,  n.
          207, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          28 aprile 2009, recante: «Modifiche agli articoli 2,  21  e
          22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
          luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture  generali
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri"» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2009, n. 128, supplemento
          ordinario. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione  3  agosto  2009,  recante:
          «Organizzazione  del  Dipartimento  della  digitalizzazione
          della   pubblica   amministrazione    e    dell'innovazione
          tecnologica» e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          novembre 2009, n. 270, supplemento ordinario. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione 12  gennaio  2010,  recante
          «Approvazione delle linee  di  indirizzo  per  l'attuazione
          dell'art.  7  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n.  76,
          supplemento ordinario. 
Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 novembre 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 62