Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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lunedì 23 marzo 2020
#IORESTOACASA ---- ANCHE OGGI DOBBIAMO REGISTRARE QUANTI ITALIANI HANNO MISURATO IL LORO Q.I. METTENDO A RISCHIO LA LORO E LA NOSTRA SALUTE
#IORESTOACASA ---- ANCHE OGGI DOBBIAMO REGISTRARE QUANTI ITALIANI HANNO MISURATO IL LORO Q.I. METTENDO A RISCHIO LA LORO E LA NOSTRA SALUTE
IN ALLEGATO LA RASSEGNA STAMPA
DEGLI
Restare a casa 🏠 vuol dire RESTARE A CASA. Vi siete rotti i coglioni dopo 6 giorni di quarantena? Pensate come ve li romperete quando il bel visino di Conte uomo 👨 il 3 aprile in diretta streaming vi dirà che la quarantena sarà prolungata per altri 15 giorni. E sapete perché accadrà ? Perché non avete capito il significato delle parole “ stare a casa”. 👹
Vuol dire uscire UNA SOLA volta ☝(ma a settimana non al giorno) per fare la spesa e farne magari in quantità per evitare di uscire per 100 gr di utilissimo prosciutto 🥩.E se te la fai arrivare a casa sarebbe ancora meglio. 👹
Vuol dire andare UNA SOLA volta in farmacia per prendere tutti i farmaci che ti servono. 👹
Vuol dire far pisciare il cane sul marcipiede sotto casa. E non prenderlo come scusa per raduni sociali👹
Vuol dire NON uscire, nemmeno per andare dalla mamma, dai suoceri, dagli zii, da stocazzo, manco se è domenica. Videochiamatevi o trasferitevi tutti in un’unica casa e STATECI.👨👩👧👦
Vuol dire NON prendere questi unici tre motivi per uscire come scusa per passeggiare e fare incontri clandestini. Pensi di eludere il sistema ma in realtà stai limitando la tua libertà futura e quella degli altri. Non siete più furbi degli altri, siete solo più COGLIONI. 😡
Siete davvero così deboli d’animo da non riuscire a stare dentro le vostre comode case , dotate di tutti i confort, per 15 giorni?
Forse pensate “ se esco e vado lì che può succedere?”, bene. Moltiplicate questo pensiero per centinaia di persone, e poi
NON PIANGETE
se il 3 aprile la quarantena sarà prolungata e dovrete fare i conti con il danno economico della vostra personale azienda; con il danno che avrà l’azienda del vostro capo che dovrà chiudere la saracinesca lasciandoti a casa ; con i turni massacranti che dovrete sostenere per recuperare la situazione, con i clienti che non potranno pagarvi ecc ecc 👹
La TUA singola uscita si ripercuote sull’intero sistema.
Io il 3 aprile voglio riprendere la mia vita, e probabilmente non potrò farlo a causa tua, e tua, e tua.✅ 🇮🇹 🌈
👹👹👹
Copiate ed incollate tutti
domenica 22 marzo 2020
Articolo: Stiamo troppo seduti, e fa male alla salute. Ma per un nuovo studio il problema sono sedie e divani
Uno studio dell'Università della Southern California di Los Angeles ha cercato di indagare i motivi, studiando le popolazioni che ancora vivono in un modo antico, quelle dei cacciatori-raccoglitori. Come l'uomo primitivo, queste hanno ancora intensi livelli di movimento, per esempio durante la ca...
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CORONAVIRUS: DECRETO, PREFETTO PUO' SOSPENDERE ATTIVITA' SE NON RITENUTE ESSENZIALI =
DOMENICA 22 MARZO 2020 20.40.46
CORONAVIRUS: DECRETO, PREFETTO PUO' SOSPENDERE ATTIVITA' SE NON RITENUTE ESSENZIALI =
ADN1342 7 POL 0 ADN POL NAZ CORONAVIRUS: DECRETO, PREFETTO PUO' SOSPENDERE ATTIVITA' SE NON RITENUTE ESSENZIALI = Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Dalla stretta decisa dal governo sulle attività produttive per contenere la diffusione del Covid19 restano consentite anche quelle funzionali al proseguo delle produzioni esclude dal giro di vite contenuto nel Dpcm pubblicato stasera in GU, "previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva". Il Prefetto può tuttavia "sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni". (Ile/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-MAR-20 20:40 NNNN
CORONAVIRUS: DECRETO, PREFETTO PUO' SOSPENDERE ATTIVITA' SE NON RITENUTE ESSENZIALI =
ADN1342 7 POL 0 ADN POL NAZ CORONAVIRUS: DECRETO, PREFETTO PUO' SOSPENDERE ATTIVITA' SE NON RITENUTE ESSENZIALI = Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Dalla stretta decisa dal governo sulle attività produttive per contenere la diffusione del Covid19 restano consentite anche quelle funzionali al proseguo delle produzioni esclude dal giro di vite contenuto nel Dpcm pubblicato stasera in GU, "previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva". Il Prefetto può tuttavia "sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni". (Ile/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-MAR-20 20:40 NNNN
CORONAVIRUS: DECRETO, ATTIVITA' SOSPESE POSSONO CONTINUARE CON LAVORO AGILE =
DOMENICA 22 MARZO 2020 20.34.18
CORONAVIRUS: DECRETO, ATTIVITA' SOSPESE POSSONO CONTINUARE CON LAVORO AGILE =
ADN1334 7 POL 0 ADN POL NAZ CORONAVIRUS: DECRETO, ATTIVITA' SOSPESE POSSONO CONTINUARE CON LAVORO AGILE = Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Le attività produttive sospese con l''ultimo Dpcm pubblicato stasera in Gazzetta Ufficiale "possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile". (Ile/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-MAR-20 20:34 NNNN
CORONAVIRUS: DECRETO, ATTIVITA' SOSPESE POSSONO CONTINUARE CON LAVORO AGILE =
ADN1334 7 POL 0 ADN POL NAZ CORONAVIRUS: DECRETO, ATTIVITA' SOSPESE POSSONO CONTINUARE CON LAVORO AGILE = Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Le attività produttive sospese con l''ultimo Dpcm pubblicato stasera in Gazzetta Ufficiale "possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile". (Ile/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-MAR-20 20:34 NNNN
Coronavirus: ecco Dpcm, sospensione attivita' entro 25 marzo =
DOMENICA 22 MARZO 2020 20.33.01
= Coronavirus: ecco Dpcm, sospensione attivita' entro 25 marzo =
(AGI) - Roma, 22 mar. - "Le imprese le cui attivita' sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza". E' quanto si legge in un passaggio del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. Questo il contenuto del Dpcm: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure: a) sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attivita' professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attivita' commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020". "L'elenco - si prosegue - dei codici di cui all'allegato 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole ". E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse; c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile; d) restano sempre consentite anche le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa; e) sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146". (AGI) Gil (Segue) 222032 MAR 20 NNNNDOMENICA 22 MARZO 2020 20.33.08
= Coronavirus: ecco Dpcm, sospensione attivita' entro 25 marzo (2)=
(AGI) - Roma, 22 mar. - "Resta - si legge ancora - tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonche' dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti; f) e' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza; g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti". "Il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia". "Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. Le imprese le cui attivita' sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Art. 2. (Disposizioni finali) Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche' a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, gia' fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020". (AGI) Gil 222032 MAR 20 NNNN
= Coronavirus: ecco Dpcm, sospensione attivita' entro 25 marzo =
(AGI) - Roma, 22 mar. - "Le imprese le cui attivita' sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza". E' quanto si legge in un passaggio del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. Questo il contenuto del Dpcm: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure: a) sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attivita' professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attivita' commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020". "L'elenco - si prosegue - dei codici di cui all'allegato 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole ". E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse; c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile; d) restano sempre consentite anche le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa; e) sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146". (AGI) Gil (Segue) 222032 MAR 20 NNNNDOMENICA 22 MARZO 2020 20.33.08
= Coronavirus: ecco Dpcm, sospensione attivita' entro 25 marzo (2)=
(AGI) - Roma, 22 mar. - "Resta - si legge ancora - tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonche' dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti; f) e' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza; g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti". "Il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia". "Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. Le imprese le cui attivita' sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Art. 2. (Disposizioni finali) Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche' a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, gia' fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020". (AGI) Gil 222032 MAR 20 NNNN
CORONAVIRUS: DECRETO, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI MA AGEVOLARE LAVORO AGILE E CONGEDI =
DOMENICA 22 MARZO 2020 20.27.56
CORONAVIRUS: DECRETO, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI MA AGEVOLARE LAVORO AGILE E CONGEDI =
ADN1330 7 POL 0 ADN POL NAZ CORONAVIRUS: DECRETO, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI MA AGEVOLARE LAVORO AGILE E CONGEDI = Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Resta salvo il lavoro di uffici pubblici e privati, esclusi dall'ultima stretta decisa dal governo, ma con la raccomandazione di ricorrere al lavoro agile, ai congedi e alle ferie. (Ile/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-MAR-20 20:28 NNNN
CORONAVIRUS: DECRETO, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI MA AGEVOLARE LAVORO AGILE E CONGEDI =
ADN1330 7 POL 0 ADN POL NAZ CORONAVIRUS: DECRETO, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI MA AGEVOLARE LAVORO AGILE E CONGEDI = Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Resta salvo il lavoro di uffici pubblici e privati, esclusi dall'ultima stretta decisa dal governo, ma con la raccomandazione di ricorrere al lavoro agile, ai congedi e alle ferie. (Ile/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-MAR-20 20:28 NNNN
CORONAVIRUS: ISOLAMENTO 14 GIORNI PER CHIUNQUE ENTRERA' IN CAMPANIA** =
DOMENICA 22 MARZO 2020 20.24.48
**CORONAVIRUS: ISOLAMENTO 14 GIORNI PER CHIUNQUE ENTRERA' IN CAMPANIA** =
ADN1327 7 CRO 0 ADN CRO RCA **CORONAVIRUS: ISOLAMENTO 14 GIORNI PER CHIUNQUE ENTRERA' IN CAMPANIA** = Napoli, 22 mar. (Adnkronos) - Chiunque farà ingresso in Campania da oggi al 3 aprile 2020 dovrà osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali. Lo prevede una nuova ordinanza emessa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Chi torna in Campania dovrà inoltre osservare "il divieto di spostamenti e viaggi" e dovrà "rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza". In caso di comparsa di sintomi del coronavirus, lo stesso dovrà "avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione". Inoltre, "a tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singolestazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento" e di " compilare l'autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell'interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale". (Zca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 22-MAR-20 20:24 NNNN
**CORONAVIRUS: ISOLAMENTO 14 GIORNI PER CHIUNQUE ENTRERA' IN CAMPANIA** =
ADN1327 7 CRO 0 ADN CRO RCA **CORONAVIRUS: ISOLAMENTO 14 GIORNI PER CHIUNQUE ENTRERA' IN CAMPANIA** = Napoli, 22 mar. (Adnkronos) - Chiunque farà ingresso in Campania da oggi al 3 aprile 2020 dovrà osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali. Lo prevede una nuova ordinanza emessa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Chi torna in Campania dovrà inoltre osservare "il divieto di spostamenti e viaggi" e dovrà "rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza". In caso di comparsa di sintomi del coronavirus, lo stesso dovrà "avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione". Inoltre, "a tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singolestazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento" e di " compilare l'autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell'interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale". (Zca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 22-MAR-20 20:24 NNNN
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