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martedì 11 febbraio 2025

Questa la fine dell'Europa con l'arrivo del nuovo padrone ameriCANO

 

Ringraziamenti di Acerbo

 

documenti finali del 12° Congresso

 


 

Corte Costituzionale 2024- LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 27, 36 e 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, seconda sezione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

 

Corte Costituzionale 2024- L’indennità di impiego per gli operatori del NOCS costituisce soltanto una parte del trattamento economico accessorio spettante al personale della Polizia di Stato in servizio presso detto reparto, così che, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, non può costituire oggetto di scrutinio di proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, dovendo detta verifica investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso (sentenze n. 73 del 2024, n. 200 del 2023, n. 27 del 2022 e n. 71 del 2021) e non i singoli elementi che lo compongono (sentenza n. 236 del 2017), né le sole prestazioni accessorie (ancora, sentenza n. 73 del 2024; nello stesso senso, sentenza n. 164 del 1994).

 

Corte Costituzionale 2024- Ancora, la disposizione violerebbe le competenze legislative esclusive dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), Cost., sia in via autonoma che in relazione ai parametri interposti costituiti dagli artt. 55 e 57, commi 1 e 2, cod. proc. pen., dagli articoli da 133 a 141 TULPS e dall’art. 254 del regolamento di esecuzione TULPS. Ciò in quanto, ad avviso del ricorrente, l’attribuzione al Corpo forestale regionale delle funzioni e dei compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato presuppone il possesso da parte dei componenti del Corpo forestale regionale della qualifica di ufficiale-agente di polizia giudiziaria che non può essere attribuita dal legislatore regionale, essendo riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In proposito sono richiamate le considerazioni già svolte nel censurare la prima parte dell’art. 87 e in precedenza in ordine all’art. 86 della legge regionale impugnata.

 

Corte Costituzionale 2024- Con ordinanza del 24 aprile 2023, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395) nella parte in cui prevede che «[l]e promozioni di cui al presente decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto», in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 111, sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva con legge 6 febbraio 1963, n. 405.