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mercoledì 2 febbraio 2011
Eurispes: ferma fiducia italiani in lavoro forze dell'ordine
(ASCA) - Roma, 24 gen - Italiani piu' critici nei confronti di Governo e Parlamento ma fermi nell'apprezzamento alle forze dell'ordine. E' quanto rivela il Rapporto Italia 2011, che l'Eurispes presentera' venerdi' prossimo e di cui ha anticipato oggi alcuni risultati.
Tra le Istituzioni, quelle piu' apprezzate e sulle quali si ripone un'ampia fiducia vi sono le Forze dell'ordine. Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza raggiungono sempre in tutte le rilevazioni annuali quote di consenso molto ampie. Al primo posto - si potrebbe dire come tradizione - figura l'Arma dei Carabinieri con un livello di consenso pari al 72,6%, seguito dalla Polizia di Stato con il 66,8% e dalla Guardia di Finanza con il 64,1%. Pur tuttavia, rileva l'indagine, anche queste Istituzioni hanno dovuto scontare quest'anno una lieve flessione rispetto al 2010. Infatti, i Carabinieri, che dal 2008 con il 57,4% erano passati al 69,6% del 2009 per salire nel 2010 al 75,3% scontano la perdita di circa 3 punti percentuali passando nel 2011 al 72,6%. Lo stesso vale per la Polizia di Stato che cede quasi un punto percentuale rispetto al 67,2% del 2010 (66,8% nel 2011) e la Guardia di Finanza che passa dal 66,9% del 2010 all'attuale 64,1%. La distanza tra le tre principali Forze di polizia del nostro Paese e' veramente minima: pochi punti percentuali separano i primi dai secondi e dai terzi. Il livello di fiducia raccolto e' paragonabile solo a quello del Presidente della Repubblica e infinitamente distante da Governo e Parlamento e tra i 15 e i 20 punti dalla Magistratura. Gli uomini piu' delle donne esprimono la propria fiducia nell'Arma (74,7% contro 70,6%). Si tratta di un consenso diffuso soprattutto nelle classi elevate d'eta': tra gli ultra 65enni (83,3%), tra 45 e 64 anni (80,7%), tra i 35 e i 44 anni (75,7%). I piu' giovani, tra i 18 e i 24 anni, esprimono il dato piu' basso (50,5%). Colpisce il fatto che in questa fascia di eta' vi sia anche una forte concentrazione di scetticismo e di sfiducia (47,2%), segnando in pratica una spaccatura all'interno del campione. La geografia del consenso si esprime al suo massimo nelle Isole (78,3%), seguito dal Sud (72,6%), dal Nord-Ovest (71,9%), dal Nord-Est (71,8%) e dal Centro (71,3%). Nell'incrocio per livello di istruzione i picchi di gradimento si collocano ai poli opposti: l'89,5% di fiducia tra coloro che possiedono la licenza elementare o nessun titolo e il 73,3% tra i laureati, passando per il 72,7% dei diplomati e il 67,8% di coloro in possesso di licenza media. Il massimo di fiducia viene poi espresso da coloro che si dichiarano di centro-destra (87,6%) e di centro-sinistra (80,6%). Una quota inferiore, ma sempre oltre il 60%, di cittadini appartenenti al centro (78,9%), alla destra (76,6%) e alla sinistra (63,3%) accorda la propria fiducia all'Arma dei Carabinieri. Segnaliamo infine il dato piu' basso di fiducia registrato tra coloro che non si riconoscono in alcuna area politica (62,3%).
I dati relativi alla Polizia non si discostano particolarmente da quelli che riguardano i Carabinieri. Anche in questo caso sono gli uomini (67,7%) ad esprimere una maggiore fiducia complessiva rispetto alle donne (65,8%) e l'apprezzamento si concentra particolarmente nella fascia d'eta' piu' elevata: 66,3% tra i 35-44enni; 74,9% tra i 45-64enni; 75,3% tra gli over65. Nei consensi sono sempre in testa il Sud 73,7% (25,9% molta fiducia; 47,8% abbastanza fiducia) e le Isole 73,5% (29,4% molta fiducia; 44,1% abbastanza fiducia). Nord-Est (64,9% complessivo) e Nord-Ovest (66%) sono in quasi perfetto equilibrio. La percentuale di fiducia piu' bassa si registra al Centro con il 59% complessivo. Parzialmente diversi sembrano gli orientamenti per area politica di appartenenza: colpisce il dato espresso dall'area di sinistra che accorda alla Polizia molta fiducia (15,6%) e abbastanza fiducia (43%) per un complessivo 58,6%, un dato che contrasta con l'89,5% dei consensi espressi nei confronti dei Carabinieri. Vi e' poi una maggiore fiducia nell'area di centro-sinistra (71%) e crescendo nell'area di destra (76,6%), per raggiungere la concentrazione massima nell'area di centro-destra con l'82,6%. Tra le tre Forze di polizia, il livello di fiducia espresso nei confronti della Guardia di Finanza si dispiega in modo piu' uniforme e trasversale e racconta di una progressiva, graduale e compatta collocazione nell'immaginario degli italiani. Emerge una prevalenza nell'espressione del grado di fiducia degli uomini (65,3%) rispetto alle donne (62,9%), mentre i dati per classi di eta' mostrano una sostanziale omogeneita'. Rispetto ai giudizi espressi su Carabinieri e Polizia che presentano dei picchi tra le classi piu' giovani e quelle piu' anziane, il grado di fiducia e' equamente spalmato su tutte le classi di eta' con oscillazioni minime che vanno dal 62,9% della fascia tra i 18 e i 24 anni al 64,5% degli over65. Anche rispetto all'area geografica il grado di fiducia appare omogeneo anche se, come per le altre Forze di polizia, si registra un massimo della fiducia nel Sud (71,5%) e nelle Isole (68,9%). Nord-Ovest (62%), Nord-Est (60,8%) e Centro (59,4%) segnalano solo lievi differenze. Anche il raffronto per titolo di studio offre il quadro di un sostanziale equilibrio: si passa dal 57,9% di coloro che hanno la licenza elementare al 63,5% dei laureati. L'appartenenza politica mostra una certa concentrazione del livello di fiducia nell'area di destra (78,7%) e nell'area di centro-destra (73,5%). Il livello piu' basso si colloca invece nel centro con il 43,8% e risale poi a sinistra con il 53,1% e al centro-sinistra con il 69,8%. Ottimi risultati ottiene il Corpo Forestale dello Stato che con il 64,6% dei consensi si inserisce subito allo stesso livello delle altre Forze di polizia. La fiducia espressa nei confronti del Corpo Forestale premia l'impegno in favore della difesa dell'ambiente e del territorio e segnala nel contempo una sempre piu' marcata sensibilita' degli italiani verso i temi della qualita' della vita e della tutela dell'habitat naturale. I Servizi segreti raccolgono la fiducia del 30,5% degli intervistati, contro il 69,5% di quanti non esprimono fiducia. Vero e' - osserva l'Eurispes - che la storia recente del nostro Paese forse non ha reso giustizia al ruolo svolto silenziosamente dai nostri servizi di sicurezza, cosi' come e' vero che questi sono stati esposti spesso, anche ingiustamente, alle cronache per comportamenti, veri o presunti, non del tutto corretti. Tuttavia, essi svolgono un ruolo essenziale per la difesa della nostra sicurezza e il loro compito non e' tanto quello di reprimere eventuali reati quanto quello di impedire che si attenti alla sicurezza dello Stato
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI GRADUATORIA Avviso di pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie finali degli idonei e di dichiarazione dei vincitori del concorso per la nomina di dieci allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti del Gruppo sportivo forestale. (GU n. 9 del 1-2-2011 )
Sul supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato del 1° febbraio 2011, ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso di cui al decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 9 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 20 luglio 2010, per la nomina di dieci allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti del Gruppo sportivo forestale, e' pubblicato il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 17 novembre 2010 di approvazione delle graduatorie finali degli idonei e di dichiarazione dei vincitori. Le graduatorie sono altresi' pubblicate sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it).
martedì 1 febbraio 2011
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Il fondo stradale è dissestato e l'auto si ribalta: esclusa la responsabilità del Comune se l'incidente è dovuto all'eccesso di velocità. I lavori in corso, anche se non segnalati, erano visibili e non costituivano insidia: la guida dell'automobilista è stata talmente imprudente da interrompere il nesso causale tra i lavori, sebbene non segnalati, e il danno che ne è derivato.
Cassazione – Sezione terza – sentenza 4 – 29 novembre 2010, n. 24149
Presidente Morelli – Relatore Lanzillo
Ricorrente Servidio
Svolgimento del processoPresidente Morelli – Relatore Lanzillo
Ricorrente Servidio
Con sentenza n. 533/2005 la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Palmi, ha respinto la domanda proposta da F.S. contro il Comune di Grisolia, per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti ad un incidente stradale occorsogli alla guida della sua autovettura, a causa del dissesto del fondo stradale provocato da lavori in corso.
Il Comune aveva chiamato in causa il Consorzio di Bonifica della Valle del Lao, a cui erano stati affidati i lavori, e quest’ultima ha chiamato a sua volta la s.r.l. S., appaltatrice dei lavori, che è rimasta contumace.
La Corte di appello ha ritenuto che i lavori in corso fossero visibili e non costituissero insidia, e che – essendosi la vettura ribaltata in conseguenza dell’impatto con una cunetta – l’incidente andava imputato ad eccesso di velocità.
Il S. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resistono il Comune ed il Consorzio di Bonifica, con separati controricorsi.
Il Comune aveva chiamato in causa il Consorzio di Bonifica della Valle del Lao, a cui erano stati affidati i lavori, e quest’ultima ha chiamato a sua volta la s.r.l. S., appaltatrice dei lavori, che è rimasta contumace.
La Corte di appello ha ritenuto che i lavori in corso fossero visibili e non costituissero insidia, e che – essendosi la vettura ribaltata in conseguenza dell’impatto con una cunetta – l’incidente andava imputato ad eccesso di velocità.
Il S. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resistono il Comune ed il Consorzio di Bonifica, con separati controricorsi.
Motivi della decisione
1. – Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., sollevata dal Comune sul rilievo che il ricorrente non ha formulato i quesiti di diritto.
La sentenza impugnata è stata depositata il 14 giugno 2005, prima che entrasse in vigore il nuovo art. 366bis, che pertanto non è applicabile al ricorso in oggetto (art. 27 d. lgs. n. 40 del 2006).
2. – Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2051 cod. civ., il ricorrente lamenta che la Corte di appello si sia discostata dal più recente orientamento giurisprudenziale, che riconduce la responsabilità della pubblica amministrazione per gli incidenti su strada pubblica ai principi in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.), in forza dei quali grava sul custode una presunzione di responsabilità che può essere vinta solo dalla prova che l’incidente è derivato da causa costituente caso fortuito: prova il cui onere è a carico del custode.
Assume che i convenuti nei giudizi di merito non hanno fornito alcuna prova del genere; che anzi tutti i testimoni hanno confermato che il fondo stradale era dissestato e che non vi era segnalazione dei lavori in corso. Parimenti non dimostrato sarebbe l’eccesso di velocità che gli è stato imputato.
3. – Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2043 e 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che la situazione del fondo stradale costituiva pericolo occulto e non prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto).
4. – I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono inammissibili, poiché mettono in questione accertamenti in fatto della Corte di merito, che rendono ultronee le censure in diritto.
La sentenza impugnata – pur avendo esaminato e valutato i fatti sulla base di una giurisprudenza ormai superata, che individuava la responsabilità dell’ente pubblico solo nel caso in cui il difetto di manutenzione del fondo stradale venisse a costituire insidia – ha poi soggiunto che in ogni caso le modalità del sinistro sono state tali da dimostrare che la condotta di guida dell’automobilista – la cui auto si è ribaltata in conseguenza dell’impatto con il fondo stradale dissestato – è stata talmente imprudente, per eccesso di velocità, da interrompere il nesso causale fra la presenza dei lavori, ancorché non segnalati, ed il danno che ne è conseguito (cfr. pag. 11-12 della sentenza).
Ha cioè ravvisato nel comportamento dell’automobilista una causa idonea ad escludere la responsabilità del Comune anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., considerato che, com’è noto, anche il comportamento colposo del danneggiato può rivestire gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Trattasi di ricostruzione in fatto, fondata sul discrezionale potere del giudice di merito di valutare gli elementi di prova, che non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità e relativamente alla quale il ricorrente non prospetta illogicità od incongruenze della motivazione tali da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
5. – Il ricorso deve essere rigettato.
6. – Considerata la natura della controversia e le ragioni della decisione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
La sentenza impugnata è stata depositata il 14 giugno 2005, prima che entrasse in vigore il nuovo art. 366bis, che pertanto non è applicabile al ricorso in oggetto (art. 27 d. lgs. n. 40 del 2006).
2. – Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2051 cod. civ., il ricorrente lamenta che la Corte di appello si sia discostata dal più recente orientamento giurisprudenziale, che riconduce la responsabilità della pubblica amministrazione per gli incidenti su strada pubblica ai principi in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.), in forza dei quali grava sul custode una presunzione di responsabilità che può essere vinta solo dalla prova che l’incidente è derivato da causa costituente caso fortuito: prova il cui onere è a carico del custode.
Assume che i convenuti nei giudizi di merito non hanno fornito alcuna prova del genere; che anzi tutti i testimoni hanno confermato che il fondo stradale era dissestato e che non vi era segnalazione dei lavori in corso. Parimenti non dimostrato sarebbe l’eccesso di velocità che gli è stato imputato.
3. – Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2043 e 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che la situazione del fondo stradale costituiva pericolo occulto e non prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto).
4. – I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono inammissibili, poiché mettono in questione accertamenti in fatto della Corte di merito, che rendono ultronee le censure in diritto.
La sentenza impugnata – pur avendo esaminato e valutato i fatti sulla base di una giurisprudenza ormai superata, che individuava la responsabilità dell’ente pubblico solo nel caso in cui il difetto di manutenzione del fondo stradale venisse a costituire insidia – ha poi soggiunto che in ogni caso le modalità del sinistro sono state tali da dimostrare che la condotta di guida dell’automobilista – la cui auto si è ribaltata in conseguenza dell’impatto con il fondo stradale dissestato – è stata talmente imprudente, per eccesso di velocità, da interrompere il nesso causale fra la presenza dei lavori, ancorché non segnalati, ed il danno che ne è conseguito (cfr. pag. 11-12 della sentenza).
Ha cioè ravvisato nel comportamento dell’automobilista una causa idonea ad escludere la responsabilità del Comune anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., considerato che, com’è noto, anche il comportamento colposo del danneggiato può rivestire gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Trattasi di ricostruzione in fatto, fondata sul discrezionale potere del giudice di merito di valutare gli elementi di prova, che non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità e relativamente alla quale il ricorrente non prospetta illogicità od incongruenze della motivazione tali da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
5. – Il ricorso deve essere rigettato.
6. – Considerata la natura della controversia e le ragioni della decisione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
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