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venerdì 15 aprile 2011
Posizioni pensionistiche del personale della Polizia di Stato. Chiarimenti in ordine a taluni istituti.
Agenzia delle dogane Nota 14-4-2010 n. 46316/RU Controlli doganali sulle merci provenienti dal Giappone. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale accertamenti e controlli, Ufficio metodologia e controllo degli scambi.
Nota 14 aprile 2011, n. 46316/RU (1).
Controlli doganali sulle merci provenienti dal Giappone.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale accertamenti e controlli, Ufficio metodologia e controllo degli scambi.
Premessa
A seguito dell'incidente verificatosi presso la centrale nucleare di Fukushima e delle misure adottate dalla Commissione Europea a protezione della salute dei cittadini, l'Italia ha provveduto all'immediata applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di controlli sanitari in frontiera sui prodotti alimentari di origine animale e non animale, provenienti dal Giappone.
Misure comunitarie
Regolamento di esecuzione, Reg. (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011, così come modificato dal Regolamento di esecuzione, Reg. (UE) n. 351/2011 della Commissione dell'11 aprile 2011.
Un allerta specifico per attivare i controlli su tali prodotti era già stato veicolato agli Stati membri il 15 marzo 2011 attraverso il sistema RASFF (sistema europeo di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi).
Il 26 marzo 2011 è entrato in vigore il Reg. (UE) n. 297/2011 [1], che subordina a particolari condizioni l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari dal Giappone o da esso provenienti, ora modificato dal Reg. (UE) n. 351/2011 [2], entrato in vigore il 13 aprile 2011.
Le partite di prodotti di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 297/2011 devono essere scortate da una "dichiarazione per l'importazione nell'Unione Europea" - accompagnata da un rapporto di analisi nel caso di cui al n. 3 successivo - sottoscritta da un rappresentate autorizzato delle competenti autorità giapponesi e che attesti una delle seguenti condizioni:
1. che il prodotto è stato raccolto/trasformato prima dell'11.03.2011;
2. che il prodotto è originario o proveniente da una prefettura diversa da quelle di cui all'art. 2, comma 3 - secondo trattino - del Reg. (UE) n. 297/2011;
3. che il prodotto, ove esso sia originario o proveniente da una delle prefetture a rischio di cui all'art. 2, comma 3 - terzo trattino - del Reg. (UE) n. 351/2011 non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi indicati nell'allegato II al Reg. (UE) n. 351/2011, come rettificato con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 aprile 2011 [3]. Questa disposizione si applica anche ai prodotti originari delle acque costiere di queste prefetture, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.
I regolamenti comunitari lasciano comunque impregiudicata la facoltà degli Stati membri di eseguire analisi per la rilevazione della eventuale presenza di altri radionuclidi.
_________________
[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:IT:PDF.
[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0020:0023:IT:PDF.
[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:098:0016:0016:IT:PDF.
Misure nazionali
Il Ministero della salute ha immediatamente disposto che i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF), oltre a vidimare in via sistematica le dichiarazioni per l'importazione nell'Unione europea previste dal Reg. (UE) n. 297/2011, cosi come modificato dal Reg. (UE) n. 351/2011, effettuino il controllo degli alimenti di origine animale e non animale, prodotti o confezionati dopo marzo 2011, provenienti dal Giappone, per la ricerca di radionuclidi iodio-131, cesio-134, cesio-137, mediante accertamenti analitici su una congrua percentuale di campioni da avviare presso i laboratori specializzati.
Per i dettagli delle procedure da seguire prima dell'arrivo fisico nel territorio nazio naie delle partite di prodotti interessati dalle misure in esame, si rinvia a quanto precisato negli artt. da 3 a 5 del Reg. (UE) n. 297/2011.
Adempimenti doganali all'importazione
Gli operatori che intendono immettere in libera pratica le partite di prodotti alimentari di origine animale e non animale dal Giappone sono tenuti, una volta effettuati i controlli sanitari, a corredare la dichiarazione doganale con la predetta "Dichiarazione per l'importazione nell'Unione Europea", secondo il fac-simile di cui all'allegato al Reg. (UE) n. 351/2011 - eventualmente accompagnata, nell'ipotesi di cui al precedente punto 3, dal previsto rapporto di analisi - debitamente vidimata dall'autorità veterinaria/sanitaria nazionale competente, attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli ufficiali da parte degli uffici di frontiera dell'amministrazione sanitaria.
Tale documento è stato censito nel sistema informativo doganale, ai fini riscontro del controllo automatizzato della correttezza formale della relativa dichiarazione doganale ed implica l'indicazione obbligatoria, da parte degli importatori, nel campo 44 del DAU, del nuovo codice C054 ("Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di alimenti per animali e prodotti alimentari originari o provenienti dal Giappone").
Il sistema di controllo doganale, totalmente automatizzato ne rileva la presenza in relazione ai codici di nomenclatura combinata interessati dalle misure comunitarie sopra illustrate, bloccando, quindi, le importazioni che ne risultino eventualmente prive. Le partite di merce non corredate dalla prescritta certificazione vidimata dalla competente autorità sanitaria di confine non vengono ovviamente immesse sul mercato e i prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al Paese di origine secondo quanto previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 351/2011 (2).
(2) Trattasi dell'art. 1, Reg. (UE) n. 351/2011 che modifica l'art. 7 del Reg. (UE) n. 297/2011.
Reg. (CE) 25 marzo 2011, n. 297/2011, art. 3
Reg. (CE) 25 marzo 2011, n. 297/2011, art. 5
Reg. (CE) 11 aprile 2011, n. 351/2011, art. 1
Controlli doganali sulle merci provenienti dal Giappone.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale accertamenti e controlli, Ufficio metodologia e controllo degli scambi.
Premessa
A seguito dell'incidente verificatosi presso la centrale nucleare di Fukushima e delle misure adottate dalla Commissione Europea a protezione della salute dei cittadini, l'Italia ha provveduto all'immediata applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di controlli sanitari in frontiera sui prodotti alimentari di origine animale e non animale, provenienti dal Giappone.
Misure comunitarie
Regolamento di esecuzione, Reg. (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011, così come modificato dal Regolamento di esecuzione, Reg. (UE) n. 351/2011 della Commissione dell'11 aprile 2011.
Un allerta specifico per attivare i controlli su tali prodotti era già stato veicolato agli Stati membri il 15 marzo 2011 attraverso il sistema RASFF (sistema europeo di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi).
Il 26 marzo 2011 è entrato in vigore il Reg. (UE) n. 297/2011 [1], che subordina a particolari condizioni l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari dal Giappone o da esso provenienti, ora modificato dal Reg. (UE) n. 351/2011 [2], entrato in vigore il 13 aprile 2011.
Le partite di prodotti di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 297/2011 devono essere scortate da una "dichiarazione per l'importazione nell'Unione Europea" - accompagnata da un rapporto di analisi nel caso di cui al n. 3 successivo - sottoscritta da un rappresentate autorizzato delle competenti autorità giapponesi e che attesti una delle seguenti condizioni:
1. che il prodotto è stato raccolto/trasformato prima dell'11.03.2011;
2. che il prodotto è originario o proveniente da una prefettura diversa da quelle di cui all'art. 2, comma 3 - secondo trattino - del Reg. (UE) n. 297/2011;
3. che il prodotto, ove esso sia originario o proveniente da una delle prefetture a rischio di cui all'art. 2, comma 3 - terzo trattino - del Reg. (UE) n. 351/2011 non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi indicati nell'allegato II al Reg. (UE) n. 351/2011, come rettificato con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 aprile 2011 [3]. Questa disposizione si applica anche ai prodotti originari delle acque costiere di queste prefetture, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.
I regolamenti comunitari lasciano comunque impregiudicata la facoltà degli Stati membri di eseguire analisi per la rilevazione della eventuale presenza di altri radionuclidi.
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[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:IT:PDF.
[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0020:0023:IT:PDF.
[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:098:0016:0016:IT:PDF.
Misure nazionali
Il Ministero della salute ha immediatamente disposto che i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF), oltre a vidimare in via sistematica le dichiarazioni per l'importazione nell'Unione europea previste dal Reg. (UE) n. 297/2011, cosi come modificato dal Reg. (UE) n. 351/2011, effettuino il controllo degli alimenti di origine animale e non animale, prodotti o confezionati dopo marzo 2011, provenienti dal Giappone, per la ricerca di radionuclidi iodio-131, cesio-134, cesio-137, mediante accertamenti analitici su una congrua percentuale di campioni da avviare presso i laboratori specializzati.
Per i dettagli delle procedure da seguire prima dell'arrivo fisico nel territorio nazio naie delle partite di prodotti interessati dalle misure in esame, si rinvia a quanto precisato negli artt. da 3 a 5 del Reg. (UE) n. 297/2011.
Adempimenti doganali all'importazione
Gli operatori che intendono immettere in libera pratica le partite di prodotti alimentari di origine animale e non animale dal Giappone sono tenuti, una volta effettuati i controlli sanitari, a corredare la dichiarazione doganale con la predetta "Dichiarazione per l'importazione nell'Unione Europea", secondo il fac-simile di cui all'allegato al Reg. (UE) n. 351/2011 - eventualmente accompagnata, nell'ipotesi di cui al precedente punto 3, dal previsto rapporto di analisi - debitamente vidimata dall'autorità veterinaria/sanitaria nazionale competente, attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli ufficiali da parte degli uffici di frontiera dell'amministrazione sanitaria.
Tale documento è stato censito nel sistema informativo doganale, ai fini riscontro del controllo automatizzato della correttezza formale della relativa dichiarazione doganale ed implica l'indicazione obbligatoria, da parte degli importatori, nel campo 44 del DAU, del nuovo codice C054 ("Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di alimenti per animali e prodotti alimentari originari o provenienti dal Giappone").
Il sistema di controllo doganale, totalmente automatizzato ne rileva la presenza in relazione ai codici di nomenclatura combinata interessati dalle misure comunitarie sopra illustrate, bloccando, quindi, le importazioni che ne risultino eventualmente prive. Le partite di merce non corredate dalla prescritta certificazione vidimata dalla competente autorità sanitaria di confine non vengono ovviamente immesse sul mercato e i prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al Paese di origine secondo quanto previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 351/2011 (2).
(2) Trattasi dell'art. 1, Reg. (UE) n. 351/2011 che modifica l'art. 7 del Reg. (UE) n. 297/2011.
Reg. (CE) 25 marzo 2011, n. 297/2011, art. 3
Reg. (CE) 25 marzo 2011, n. 297/2011, art. 5
Reg. (CE) 11 aprile 2011, n. 351/2011, art. 1
Ministero della salute Circ. 12-4-2011 n. DGFDM.P/III/15155/C.1.a.c/2011/1 Reg. (CE) n. 552/2009, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea del 26 giugno 2009. Applicazione ai dispositivi medici. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio III - Dispositivi medici.
Circ. 12 aprile 2011, n. DGFDM.P/III/15155/C.1.a.c/2011/1 (1).
Reg. (CE) n. 552/2009, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea del 26 giugno 2009. Applicazione ai dispositivi medici.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio III - Dispositivi medici.
Agli
Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
Loro sedi
All'
Istituto superiore di sanità
06 49387118
Alla
Direzione generale della previdenza sanitaria
Sede
Alla
FNOMCeO
Fax 06.322.2794
Alla
Federfarma
Via E. Filiberto, 190
00185 - Roma
Fax 06.704.76.587
Alla
Assofarm
Via Cavour, 179/A
00184 - Roma
Fax 06.48.97.6639
Alla
A.D.F.
Via Milano, 58
00184 - Roma
Fax 06 47.82.49.43
Alla
Federfarma Servizi
Via Castro Pretorio, 30
00185 - Roma
Fax 06 44.70.49.40
All’
Assobiomedica
Viale Pasteur, 10
00144 - Roma
Fax 06.59.03.969
Alla
F.O.F.I.
Via Palestro, 75
00185 - Roma
Fax 06.49.41.093
All’
Assopresidi
Piazzale Ardigò, 30
00142 - Roma
Fax 06.47.43.573
Alla
S.I.F.O.
Società italiana di farmacia ospedaliera
02.69.00.2476
Alla
F.I.F.O.
Via Properzio, 5
00161 - Roma
Fax 06.68.43.7282
e, p.c.:
All’
Ufficio di Gabinetto
Sede
Al
Comando carabinieri per la tutela della salute
P.le G. Marconi, 25
00144 - Roma
Fax 06.5994.7209
L’introduzione di restrizioni alla commercializzazione di prodotti a base di nitrato d’ammonio, prevista dal Regolamento indicato in oggetto, tende a limitare e ad impedire l’utilizzazione di tale sostanza che può essere impiegata per la produzione di esplosivi.
Tra i prodotti coinvolti dal provvedimento in questione ricadono anche alcune tipologie di dispositivi medici. In particolare, si fa riferimento ai prodotti cosiddetti “ghiaccio istantaneo” ad uso refrigerante per il trattamento di contusioni, traumatismi ecc. Il punto 58, n. 2 dell’allegato al Reg. (CE) n. 552/2009 del 22 giugno 2009 ha stabilito che, dopo il 27 giugno 2010 non potrà più essere immesso sul mercato il nitrato d’ammonio, come sostanza o in miscele contenenti il 16% o più in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio stesso.
Pertanto anche i dispositivi medici tipo ghiaccio istantaneo a base di nitrato d’ammonio, ricadenti nella fattispecie di cui al citato punto 58, n. 2, non possono essere più immessi sul mercato a partire dal 27 giugno 2010.
Tenuto conto che il Reg. (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2008 (che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche) definisce l’immissione sul mercato come "l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita e che l’importazione è considerata un’immissione sul mercato", dalla predetta data del 27 giugno 2010 non dovevano più essere presenti nel canale distributivo e nel canale di vendita i dispositivi medici di cui si tratta.
Tuttavia, risulterebbero ancora presenti sul mercato rimanenze dei prodotti in questione. A tale proposito si ribadisce che detti prodotti non possono essere più venduti e che le giacenze presenti nel canale distributivo dovrebbero essere restituite al fabbricante affinché quest’ultimo provveda allo smaltimento dei prodotti stessi.
Gli Assessorati e gli altri soggetti in indirizzo sono invitati, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare la massima divulgazione del contenuto della presente circolare che sarà pubblicata sul portale del Ministero della salute all’indirizzo web: www.salute.gov.it.
Il Direttore generale
Marcella Marletta
Reg. (CE) 22 giugno 2009, n. 552/2009, allegato
Reg. (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006
Reg. (CE) n. 552/2009, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea del 26 giugno 2009. Applicazione ai dispositivi medici.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio III - Dispositivi medici.
Agli
Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
Loro sedi
All'
Istituto superiore di sanità
06 49387118
Alla
Direzione generale della previdenza sanitaria
Sede
Alla
FNOMCeO
Fax 06.322.2794
Alla
Federfarma
Via E. Filiberto, 190
00185 - Roma
Fax 06.704.76.587
Alla
Assofarm
Via Cavour, 179/A
00184 - Roma
Fax 06.48.97.6639
Alla
A.D.F.
Via Milano, 58
00184 - Roma
Fax 06 47.82.49.43
Alla
Federfarma Servizi
Via Castro Pretorio, 30
00185 - Roma
Fax 06 44.70.49.40
All’
Assobiomedica
Viale Pasteur, 10
00144 - Roma
Fax 06.59.03.969
Alla
F.O.F.I.
Via Palestro, 75
00185 - Roma
Fax 06.49.41.093
All’
Assopresidi
Piazzale Ardigò, 30
00142 - Roma
Fax 06.47.43.573
Alla
S.I.F.O.
Società italiana di farmacia ospedaliera
02.69.00.2476
Alla
F.I.F.O.
Via Properzio, 5
00161 - Roma
Fax 06.68.43.7282
e, p.c.:
All’
Ufficio di Gabinetto
Sede
Al
Comando carabinieri per la tutela della salute
P.le G. Marconi, 25
00144 - Roma
Fax 06.5994.7209
L’introduzione di restrizioni alla commercializzazione di prodotti a base di nitrato d’ammonio, prevista dal Regolamento indicato in oggetto, tende a limitare e ad impedire l’utilizzazione di tale sostanza che può essere impiegata per la produzione di esplosivi.
Tra i prodotti coinvolti dal provvedimento in questione ricadono anche alcune tipologie di dispositivi medici. In particolare, si fa riferimento ai prodotti cosiddetti “ghiaccio istantaneo” ad uso refrigerante per il trattamento di contusioni, traumatismi ecc. Il punto 58, n. 2 dell’allegato al Reg. (CE) n. 552/2009 del 22 giugno 2009 ha stabilito che, dopo il 27 giugno 2010 non potrà più essere immesso sul mercato il nitrato d’ammonio, come sostanza o in miscele contenenti il 16% o più in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio stesso.
Pertanto anche i dispositivi medici tipo ghiaccio istantaneo a base di nitrato d’ammonio, ricadenti nella fattispecie di cui al citato punto 58, n. 2, non possono essere più immessi sul mercato a partire dal 27 giugno 2010.
Tenuto conto che il Reg. (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2008 (che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche) definisce l’immissione sul mercato come "l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita e che l’importazione è considerata un’immissione sul mercato", dalla predetta data del 27 giugno 2010 non dovevano più essere presenti nel canale distributivo e nel canale di vendita i dispositivi medici di cui si tratta.
Tuttavia, risulterebbero ancora presenti sul mercato rimanenze dei prodotti in questione. A tale proposito si ribadisce che detti prodotti non possono essere più venduti e che le giacenze presenti nel canale distributivo dovrebbero essere restituite al fabbricante affinché quest’ultimo provveda allo smaltimento dei prodotti stessi.
Gli Assessorati e gli altri soggetti in indirizzo sono invitati, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare la massima divulgazione del contenuto della presente circolare che sarà pubblicata sul portale del Ministero della salute all’indirizzo web: www.salute.gov.it.
Il Direttore generale
Marcella Marletta
Reg. (CE) 22 giugno 2009, n. 552/2009, allegato
Reg. (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006
Agenzia delle dogane Nota 7-4-2011 n. 29975/RU Adeguamento del Servizio Telematico Doganale (EDI) in conformità alla nuova normativa sulla firma digitale - Nuova versione del software - Firma e verifica. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale tecnologie per l’innovazione, Ufficio integrazione tecnologica.
Nota 7 aprile 2011, n. 29975/RU (1).
Adeguamento del Servizio Telematico Doganale (EDI) in conformità alla nuova normativa sulla firma digitale - Nuova versione del software - Firma e verifica.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale tecnologie per l’innovazione, Ufficio integrazione tecnologica.
All'
Associazione agenti raccomandatari mediatori marittimi agenti aerei - Assoagenti
info@assagenti.it
All'
Associazione industrie dolciarie italiane - Aidi
aidi@aidi-assodolce.it
All'
A.I.D.A. - Associazione italiana distributori Autoveicoli
asso.aida@libero.it
Alla
Anaee
info@anaee.it
All'
Anigas Associazione Nazionale Industriali Gas
marco.innocenti@anigas.it
All'
A.N.U.P.E.A. - Associazione nazionale utilizzatori prodotti energetici agevolati
anupea@tiscali.it
All'
Aper - Associazione produttori energia da fonti rinnovabili
Piazza L. di Savoia 24
speciale@aper.it
All'
Assicc
info@assicc.it
All'
Assobirra
assobirra@assobirra.it
All'
Assocarboni - Ass. Gen. operatori carboni
assocarboni@assocarboni.it
Alla
Assodistil
assodistil@assodistil.it
direzione@assodistil.it
Alla
Assogasliquidi
assogasliquidi@federchimica.it
Alla
Assosoftware
info@assoftware.it
All'
Assoelettrica
info@assoelettrica.it
All'
Associazione italiana commercio chimico - AssICC
info@assicc.it
All'
Associazione italiana corrieri aerei internazionali - Aicai
segretario.generale@aicaionline.it
All'
Unione italiana vini
segreteria.confederazione@uiv.it
p.castelletti@uiv.it
Alla
Agci - Agrital
mauro.vagni@agciagrital.coop
valerio.cappio@agcipesca.it
Alla
Cna Alimentare
info@cento-fiori.it
alimentare@cna.it
Alla
Coldiretti
domenico.bosco@coldiretti.it
presidenza@coldiretti.it
sandali@coldiretti.it
Alla
Logista Italia
augusto.diianni@logistaitalia.it
gianpaolo.marangoni@logistaitalia.it
francesco.zupo@logistaitalia.it
stefano.lilli@logistaitalia.it
gcastiglia@edicomgroup.com
All'
Associazione italiana delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali – Assologistica
milano@assologistica.it
All'
Associazione italiana di logistica e di supply
Chain Management - Ailog
info@ailog.it
All'
Associazione italiana terminalisti portuali - Assiterminal
terminalporti@assiterminal.it
All'
Associazione nazionale agenti merci aeree - Anama
anama@fedespedi.it
All'
Associazione nazionale centri di assistenza doganale - Assocad
info@assocad.it
All'
Associazione nazionale depositi costieri Olii minerali - Assocostieri
assocostieri@assocostieri.it
All'
Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici - Anita
anita@anita.it
All'
Associazione italiana gestori aeroporti - Assaeroporti
segreteria@assaeroporti.net
All'
Associazione nazionale operatori servizi aeroportuali di Handling - Assohandlers
associazione@assohandlers.it
All'
Associazione nazionale spedizionieri doganali - Anasped
anasped@confcommercio.it
All'
Associazione porti italiani - Assoporti
info@assoporti.it
All'
Autorità portuale di Ancona
info@autoritaportuale.ancona.it
All'
Autorità portuale di Augusta
port.authority.augusta@virgilio.it
All'
Autorità portuale di Bari
apbari@porto.bari.it
All'
Autorità -portuale di Brindisi
autorita.portuale.br@libero.it
All'
Autorità portuale di Cagliari
autorita.portuale@tiscali.it
All'
Autorità portuale di Catania
portoct.ufficiotecnico@tin. it
All'
Autorità portuale di Civitavecchia
autorita@portidiroma.it
All'
Autorità portuale di Genova
info@porto.genova.it
All'
Autorità portuale di Gioia Tauro
affarigenerali@portodigioiatauro.it
All'
Autorità portuale di La Spezia
segreteria@porto.laspezia.it
All'
Autorità portuale di Livorno
direzione@portauthority.li.it
All'
Autorità portuale di Marina di Carrara
info@portauthoritymdc.ms.it
All'
Autorità portuale di Messina
segreteria@porto.messina.it
All'
Autorità portuale di Napoli
segreteriagenerale@porto.napoli.it
All'
Autorità portuale di Olbia
ap.olbiagolfoaranci@tiscali.it
All'
Autorità portuale di Palermo
autport@autport.pa.it
All'
Autorità portuale di Ravenna
info@port.ravenna.it
All'
Autorità portuale di Salerno
info@porto.salerno.it
All'
Autorità portuale di Savona
authority@porto.sv.it
All'
Autorità portuale di Taranto
authority@port.taranto.it
All'
Autorità portuale di Piombino
presidente@porto.piombino.li.it
All'
Autorità portuale di Trieste
info@porto.trieste.it
All'
Autorità portuale di Venezia
apv@port.venice.it
Alla
Camera di commercio internazionale - Icc Italia
icc@cciitalia.org
Alla
Confederazione generale dell'agricoltura – Confagricoltura
direzione@confagricoltura.it
Alla
Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato
confartigianato@confartigianato.it
Alla
Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo Confcommercio - Imprese per l'Italia
confcommercio@confcommercio.it
Alla
Confederazione generale dell'industria italiana - Confindustria
dg@confindustria.it
Alla
Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica – Confetra
confetra@confetra.com
Alla
Confederazione italiana armatori - Confitarma
confitarma@confitarma.it
Alla
Confederazione italiana della piccola e media industria del settore trasporti - Confapi trasporti
riccardo.fuochi@confapitrasporti.it
Al
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali
info@cnsd.it
Alla
Contship Italia SpA
contship@contshipitalia.com
All'
Eni
andrea.camerinelli@eni.it
giuseppe.santagostino@eni.it
Alla
Federazione nazionale dell'industria chimica - Federchimica
sosa@federchimica.it
Alla
Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia e affine - Anima
anima@anima-it.com
massaro@anima.it
polizzi@easyfrontier.it
Alla
Federazione nazionale agenti mediatori marittimi - Federagenti
info@federagenti.it
Alla
Federazione imprese energetiche e idriche - Federutility
affarigenerali@federutility.it
Alla
Federazione italiana trasportatori – Fedit (già Federcorrieri)
segreteria@fedit.it
Alla
Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali – Fedespedi
fedespedi@fedespedi.it
All'
International air transport association - Iata
info.it@iata.org
tomasinis@iata.org
giorgio.facchetti@tiscali.it
All'
Italian board airlines representatives - Ibar
ibar_it@ibar.it
gianni.damato@dhl.com
All'
Unione interporti riuniti – Uir
segreteria@unioneinterportiriuniti.org
All'
Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato - Unioncamere
segreteria.generale@unioncamere.it
Alla
Unione petrolifera
direttore@unionepetrolifera.it
Alla
Women's international shipping and trading association - Wista
wista.italia@libero.it
La determinazione 28 luglio 2010, n. 69/2010 (DigitPA) modifica le regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Tali regole prevedono in particolare che, entro il 30/06/2011, i certificati di firma digitale qualificata rilasciati da certificatori accreditati riconosciuti da DigitPA (la lista dei certificatori accreditati è disponibile sul sito web all’indirizzo www.digitpa.gov.it), utilizzino esclusivamente il formato di busta CAdES.
Pertanto, al fine di evitare interruzioni operative nell’utilizzo del Servizio Telematico Doganale, tutti gli utenti che utilizzano tali certificati, considerata l’imminenza della scadenza del 30/06/2011, sono invitati a verificarne al più presto la conformità alle nuove regole, contattando il proprio certificatore.
I titolari di certificati rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dall’Agenzia delle entrate, non devono provvedere ad alcuna verifica.
Si comunica inoltre, che a partire dal 20/04/2011 deve essere utilizzata esclusivamente la nuova versione del software “Firma e Verifica”, già disponibile nell’ambiente di prova del servizio telematico (https://telematicoprova.agenziadogane.it), menu “Servizi - Software per la firma”. Tale applicazione è necessaria ai titolari di certificati di firma digitale rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dall’Agenzia delle entrate per le funzioni di firma e verifica dei file e per la sola funzione di verifica per chi utilizza altri certificati. Per il corretto funzionamento dell’applicazione in questione si raccomanda di disinstallare la precedente versione prima di procedere all’installazione della nuova.
Le istruzioni per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti, sono disponibili sul sito dell’Assistenza online.
Il Direttore centrale
Teresa Alvaro
Det. 28 luglio 2010, n. 69/2010
Adeguamento del Servizio Telematico Doganale (EDI) in conformità alla nuova normativa sulla firma digitale - Nuova versione del software - Firma e verifica.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale tecnologie per l’innovazione, Ufficio integrazione tecnologica.
All'
Associazione agenti raccomandatari mediatori marittimi agenti aerei - Assoagenti
info@assagenti.it
All'
Associazione industrie dolciarie italiane - Aidi
aidi@aidi-assodolce.it
All'
A.I.D.A. - Associazione italiana distributori Autoveicoli
asso.aida@libero.it
Alla
Anaee
info@anaee.it
All'
Anigas Associazione Nazionale Industriali Gas
marco.innocenti@anigas.it
All'
A.N.U.P.E.A. - Associazione nazionale utilizzatori prodotti energetici agevolati
anupea@tiscali.it
All'
Aper - Associazione produttori energia da fonti rinnovabili
Piazza L. di Savoia 24
speciale@aper.it
All'
Assicc
info@assicc.it
All'
Assobirra
assobirra@assobirra.it
All'
Assocarboni - Ass. Gen. operatori carboni
assocarboni@assocarboni.it
Alla
Assodistil
assodistil@assodistil.it
direzione@assodistil.it
Alla
Assogasliquidi
assogasliquidi@federchimica.it
Alla
Assosoftware
info@assoftware.it
All'
Assoelettrica
info@assoelettrica.it
All'
Associazione italiana commercio chimico - AssICC
info@assicc.it
All'
Associazione italiana corrieri aerei internazionali - Aicai
segretario.generale@aicaionline.it
All'
Unione italiana vini
segreteria.confederazione@uiv.it
p.castelletti@uiv.it
Alla
Agci - Agrital
mauro.vagni@agciagrital.coop
valerio.cappio@agcipesca.it
Alla
Cna Alimentare
info@cento-fiori.it
alimentare@cna.it
Alla
Coldiretti
domenico.bosco@coldiretti.it
presidenza@coldiretti.it
sandali@coldiretti.it
Alla
Logista Italia
augusto.diianni@logistaitalia.it
gianpaolo.marangoni@logistaitalia.it
francesco.zupo@logistaitalia.it
stefano.lilli@logistaitalia.it
gcastiglia@edicomgroup.com
All'
Associazione italiana delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali – Assologistica
milano@assologistica.it
All'
Associazione italiana di logistica e di supply
Chain Management - Ailog
info@ailog.it
All'
Associazione italiana terminalisti portuali - Assiterminal
terminalporti@assiterminal.it
All'
Associazione nazionale agenti merci aeree - Anama
anama@fedespedi.it
All'
Associazione nazionale centri di assistenza doganale - Assocad
info@assocad.it
All'
Associazione nazionale depositi costieri Olii minerali - Assocostieri
assocostieri@assocostieri.it
All'
Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici - Anita
anita@anita.it
All'
Associazione italiana gestori aeroporti - Assaeroporti
segreteria@assaeroporti.net
All'
Associazione nazionale operatori servizi aeroportuali di Handling - Assohandlers
associazione@assohandlers.it
All'
Associazione nazionale spedizionieri doganali - Anasped
anasped@confcommercio.it
All'
Associazione porti italiani - Assoporti
info@assoporti.it
All'
Autorità portuale di Ancona
info@autoritaportuale.ancona.it
All'
Autorità portuale di Augusta
port.authority.augusta@virgilio.it
All'
Autorità portuale di Bari
apbari@porto.bari.it
All'
Autorità -portuale di Brindisi
autorita.portuale.br@libero.it
All'
Autorità portuale di Cagliari
autorita.portuale@tiscali.it
All'
Autorità portuale di Catania
portoct.ufficiotecnico@tin. it
All'
Autorità portuale di Civitavecchia
autorita@portidiroma.it
All'
Autorità portuale di Genova
info@porto.genova.it
All'
Autorità portuale di Gioia Tauro
affarigenerali@portodigioiatauro.it
All'
Autorità portuale di La Spezia
segreteria@porto.laspezia.it
All'
Autorità portuale di Livorno
direzione@portauthority.li.it
All'
Autorità portuale di Marina di Carrara
info@portauthoritymdc.ms.it
All'
Autorità portuale di Messina
segreteria@porto.messina.it
All'
Autorità portuale di Napoli
segreteriagenerale@porto.napoli.it
All'
Autorità portuale di Olbia
ap.olbiagolfoaranci@tiscali.it
All'
Autorità portuale di Palermo
autport@autport.pa.it
All'
Autorità portuale di Ravenna
info@port.ravenna.it
All'
Autorità portuale di Salerno
info@porto.salerno.it
All'
Autorità portuale di Savona
authority@porto.sv.it
All'
Autorità portuale di Taranto
authority@port.taranto.it
All'
Autorità portuale di Piombino
presidente@porto.piombino.li.it
All'
Autorità portuale di Trieste
info@porto.trieste.it
All'
Autorità portuale di Venezia
apv@port.venice.it
Alla
Camera di commercio internazionale - Icc Italia
icc@cciitalia.org
Alla
Confederazione generale dell'agricoltura – Confagricoltura
direzione@confagricoltura.it
Alla
Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato
confartigianato@confartigianato.it
Alla
Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo Confcommercio - Imprese per l'Italia
confcommercio@confcommercio.it
Alla
Confederazione generale dell'industria italiana - Confindustria
dg@confindustria.it
Alla
Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica – Confetra
confetra@confetra.com
Alla
Confederazione italiana armatori - Confitarma
confitarma@confitarma.it
Alla
Confederazione italiana della piccola e media industria del settore trasporti - Confapi trasporti
riccardo.fuochi@confapitrasporti.it
Al
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali
info@cnsd.it
Alla
Contship Italia SpA
contship@contshipitalia.com
All'
Eni
andrea.camerinelli@eni.it
giuseppe.santagostino@eni.it
Alla
Federazione nazionale dell'industria chimica - Federchimica
sosa@federchimica.it
Alla
Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia e affine - Anima
anima@anima-it.com
massaro@anima.it
polizzi@easyfrontier.it
Alla
Federazione nazionale agenti mediatori marittimi - Federagenti
info@federagenti.it
Alla
Federazione imprese energetiche e idriche - Federutility
affarigenerali@federutility.it
Alla
Federazione italiana trasportatori – Fedit (già Federcorrieri)
segreteria@fedit.it
Alla
Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali – Fedespedi
fedespedi@fedespedi.it
All'
International air transport association - Iata
info.it@iata.org
tomasinis@iata.org
giorgio.facchetti@tiscali.it
All'
Italian board airlines representatives - Ibar
ibar_it@ibar.it
gianni.damato@dhl.com
All'
Unione interporti riuniti – Uir
segreteria@unioneinterportiriuniti.org
All'
Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato - Unioncamere
segreteria.generale@unioncamere.it
Alla
Unione petrolifera
direttore@unionepetrolifera.it
Alla
Women's international shipping and trading association - Wista
wista.italia@libero.it
La determinazione 28 luglio 2010, n. 69/2010 (DigitPA) modifica le regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Tali regole prevedono in particolare che, entro il 30/06/2011, i certificati di firma digitale qualificata rilasciati da certificatori accreditati riconosciuti da DigitPA (la lista dei certificatori accreditati è disponibile sul sito web all’indirizzo www.digitpa.gov.it), utilizzino esclusivamente il formato di busta CAdES.
Pertanto, al fine di evitare interruzioni operative nell’utilizzo del Servizio Telematico Doganale, tutti gli utenti che utilizzano tali certificati, considerata l’imminenza della scadenza del 30/06/2011, sono invitati a verificarne al più presto la conformità alle nuove regole, contattando il proprio certificatore.
I titolari di certificati rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dall’Agenzia delle entrate, non devono provvedere ad alcuna verifica.
Si comunica inoltre, che a partire dal 20/04/2011 deve essere utilizzata esclusivamente la nuova versione del software “Firma e Verifica”, già disponibile nell’ambiente di prova del servizio telematico (https://telematicoprova.agenziadogane.it), menu “Servizi - Software per la firma”. Tale applicazione è necessaria ai titolari di certificati di firma digitale rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dall’Agenzia delle entrate per le funzioni di firma e verifica dei file e per la sola funzione di verifica per chi utilizza altri certificati. Per il corretto funzionamento dell’applicazione in questione si raccomanda di disinstallare la precedente versione prima di procedere all’installazione della nuova.
Le istruzioni per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti, sono disponibili sul sito dell’Assistenza online.
Il Direttore centrale
Teresa Alvaro
Det. 28 luglio 2010, n. 69/2010
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