Translate

lunedì 6 dicembre 2010

Direttiva 89/686/CEE Dispositivi di protezione individuale. «Direttiva 89/106/CEE – Prodotti da costruzione – Direttiva 89/686/CEE – Dispositivi di protezione individuale – Decisione 93/465/CEE – Marcatura “CE” – Dispositivi di ancoraggio anticaduta per attività su tetti – Norma EN 795»

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
21 ottobre 2010 (*)
«Direttiva 89/106/CEE – Prodotti da costruzione – Direttiva 89/686/CEE – Dispositivi di protezione individuale – Decisione 93/465/CEE – Marcatura “CE” – Dispositivi di ancoraggio anticaduta per attività su tetti – Norma EN 795»

Nel procedimento C‑185/08
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Rechtbank ‘s-Gravenhage (Paesi Bassi), con decisione 23 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 2008, nella causa
Latchways plc,
Eurosafe Solutions BV
contro
Kedge Safety Systems BV,
Consolidated Nederland BV,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. D. Šváby (relatore), E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
–        per Latchways plc e Eurosafe Solutions BV, dall’avv. A. Mak, advocaat,
–        per Kedge Safety Systems BV e Consolidated Nederland BV, dall’avv. E. Schelhaas, advocaat,
–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels, in qualità di agente,
–        per il governo belga, dal sig. J.-C. Halleux, in qualità di agente,
–        per la Commissione europea, dai sigg. S. Schønberg e G. Zavvos, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. F. Tuytschaever, advocaat,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 aprile 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU 1989, L 40, pag. 12), come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/106»), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399, pag. 18), come modificata dal regolamento n. 1882/2003 (in prosieguo: la «direttiva 89/686»), nonché della decisione del Consiglio 22 luglio 1993, 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220, pag. 23).
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Latchways plc e la Eurosafe Solutions BV (in prosieguo, rispettivamente, la «Latchways» e la «Eurosafe Solutions»), da un lato, e la Kedge Safety Systems BV e la Consolidated Nederland BV (in prosieguo, rispettivamente, la «Kedge Safety Systems» e la «Consolidated Nederland»), dall’altro, in merito alla questione se il dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall’alto in occasione di lavori effettuati sui tetti, prodotto dalla Latchways, nonché quello prodotto dalla Kedge Safety Systems, siano sicuri e se la marcatura «CE» possa o debba essere apposta su detti dispositivi.
 Contesto normativo
 La normativa dell’Unione
 La direttiva 89/106
3        L’art. 1 della direttiva 89/106 così recita:
«1.      La presente direttiva si applica ai materiali da costruzione nella misura in cui valgano per essi i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all’articolo 3, paragrafo 1.
2.      Ai fini della presente direttiva, per «materiale da costruzione» s’intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile.
(…)».
4        L’art. 2 della direttiva in parola sancisce:
«1.      Gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i prodotti [da costruzione] di cui all’articolo 1 destinati ad essere impiegati in opere [di costruzione] possano essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere [di costruzione] in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti.
2.      a)     Qualora i prodotti [da costruzione] siano disciplinati da altre direttive comunitarie relative ad aspetti differenti e che prevedono l’apposizione della marcatura CE di conformità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, questa indica, in detti casi, che i prodotti [da costruzione] si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive.
(…)».
5        L’art. 3 della predetta direttiva è del seguente tenore:
«1.      I requisiti essenziali applicabili alle opere [di costruzione] e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto [da costruzione] sono enunciati in termini di obiettivi nell’allegato I. (…)
(…)
3.      I requisiti essenziali sono precisati in documenti (documenti interpretativi) destinati a stabilire i collegamenti necessari tra i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 e i mandati di normalizzazione, i mandati per orientamenti per il benestare tecnico europeo oppure il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli articoli 4 e 5».
6        L’art. 4 della medesima direttiva dispone quanto segue:
«1.      Ai fini della presente direttiva per “specificazioni tecniche” si intendono le norme e i benestare tecnici.
Ai fini della presente direttiva per “norme armonizzate” si intendono le specificazioni tecniche adottate dal [comitato europeo di normalizzazione (CEN)] o [comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec)] o da entrambi su mandato della Commissione, conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE [del Consiglio 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8)], sulla base di un parere formulato dal comitato permanente della costruzione, e secondo gli orientamenti generali riguardanti la cooperazione tra la Commissione e i due organi suddetti, firmati il 13 novembre 1984.
2.      Gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti [da costruzione] che consentono alle opere [di costruzione] in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 3 qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste al capitolo V e la procedura prevista al capitolo III. La marcatura CE attesta:
a)      che sono conformi alle relative norme nazionali in cui sono state trasposte le norme armonizzate, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano gli estremi di tali norme nazionali;
b)      che sono conformi ad un benestare tecnico europeo rilasciato secondo la procedura di cui al capitolo III,
oppure
c)      che sono conformi alle specificazioni tecniche di cui al paragrafo 3 nella misura in cui non esistano specificazioni armonizzate: un elenco di tali specificazioni nazionali è redatto secondo la procedura prevista all’articolo 5, paragrafo 2.
(…)».
7        L’art. 7 della direttiva 89/106 è formulato come segue:
«1.      Per garantire la qualità delle norme armonizzate per i prodotti [da costruzione], tali norme sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati loro conferiti dalla Commissione (…).
2.      Le norme così stabilite devono essere espresse nella misura del possibile in termini di requisiti di prestazione dei prodotti [da costruzione] tenendo conto dei documenti interpretativi.
3.      Quando le norme sono state elaborate dagli organismi europei di normalizzazione la Commissione ne pubblica gli estratti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C».
8        Il punto 4 dell’allegato I della direttiva in parola è formulato nei seguenti termini:
«4.      Sicurezza nell’impiego
L’opera [di costruzione] deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili, quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni».
 La direttiva 89/686
9        L’art. 1 della direttiva 89/686 così dispone:
«1.      La presente direttiva si applica ai dispositivi di protezione individuale, qui di seguito denominati “DPI”.
Essa stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori.
2.      Ai sensi della presente direttiva, si intende per “DPI” qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.
Sono anche considerati DPI:
a)      l’insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;
b)      un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;
c)      i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.
3.      Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest’ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall’utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).
(…)».
10      L’art. 3 della direttiva in parola così recita:
«I DPI di cui all’articolo 1 devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nell’allegato II».
11      L’art. 4, n. 1, della predetta direttiva è formulato nei seguenti termini:
«Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato di DPI o componenti di DPI conformi alle disposizioni della presente direttiva e muniti della marcatura CE che dichiara la loro conformità a tutte le prescrizioni della presente direttiva comprese le procedure di certificazione di cui al capitolo II».
12      Il punto 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686 prevede quanto segue:
«Prevenzione delle cadute dall’alto
I DPI destinati a prevenire le cadute dall’alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell’utilizzatore.
Essi devono inoltre garantire che al termine della frenatura l’utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi.
Nella sua nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:
–        alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al “tirante d’aria” minimo necessario al disotto dell’utilizzatore;
–        al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di raccordarne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro».
 La decisione 93/465
13      Il punto I B dell’allegato della decisione 93/465 sancisce quanto segue:
«I principali orientamenti per l’apposizione della marcatura CE sono i seguenti:
a)      La marcatura CE concretizza la conformità a tutti gli obblighi che spettano ai fabbricanti in relazione al prodotto ai sensi delle direttive [dell’Unione] che ne contemplano l’apposizione.
(…)
b)      La marcatura CE apposta sui prodotti industriali attesta il fatto che la persona fisica o giuridica che ha svolto o fatto svolgere l’apposizione si è accertata che il prodotto è conforme a tutte le direttive [dell’Unione] totali che ad esso si applicano e che è stato sottoposto alle appropriate procedure di valutazione della conformità.
(…)
e)      Ogni prodotto industriale disciplinato dalle direttive di armonizzazione tecnica fondate sui principi dell’approccio globale deve essere munito della marcatura CE, fatte salve le eccezioni previste dalle direttive specifiche; si tratta non di derogare alla marcatura, ma di derogare a procedure amministrative per la valutazione della conformità, ritenute, in determinati casi, troppo complesse. Non vi saranno quindi eccezioni o deroghe alla marcatura, se non giustificate.
Soltanto la marcatura CE attesta la conformità dei prodotti industriali alle direttive fondate sui principi dell’approccio globale.
A questo titolo gli Stati membri si astengono dall’introdurre nella loro regolamentazione nazionale segni di marcature diversi dalla marcatura CE per quanto riguarda la conformità a tutte le disposizioni di cui alle direttive che prevedono tale marcatura CE.
(…)
i)      È vietato apporre ogni altra marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.
(…)
l)      Gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni di diritto interno atte ad evitare ogni possibile confusione ed ogni abuso nell’impiego della marcatura CE.
Fatte salve le disposizioni della direttiva in questione relative all’applicazione della clausola di salvaguardia, ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’[Unione europea] o, eccezionalmente, se le direttive specifiche lo prevedono, per il responsabile dell’immissione del prodotto in questione sul mercato [dell’Unione], l’obbligo di conformare tale prodotto e di far cessare l’infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l’immissione del prodotto sul mercato o garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste dalle clausole di salvaguardia».
 La norma EN 795 e la pubblicazione dei suoi riferimenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
14      La norma europea 795 (in prosieguo: la «norma EN 795»), intitolata «Protezione contro le cadute dall’alto – Dispositivi di ancoraggio – Requisiti e prove», è stata elaborata nell’ambito di un mandato conferito al CEN dalla Commissione e dall’Associazione europea di libero scambio. I punti 4.2 e 4.3.1.1 di detta norma precisano i requisiti tecnici che i dispositivi di ancoraggio della classe A1 devono soddisfare e sono intesi a rafforzare i requisiti enunciati al punto 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686.
15      Il punto 3.13 della norma EN 795 è formulato nei seguenti termini:
«3.13 Classi
3.13.1 Classe A
3.13.1.1 Classe A1
La Classe A1 comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate, per esempio pareti, colonne, architravi.
(…)».
16      Con la comunicazione della Commissione 2000/C 40/05 nel quadro dell’applicazione della direttiva 89/686, modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE (GU C 40, pag. 7), i titoli e riferimenti della norma EN 795 sono stati oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, con l’avvertenza che «la presente pubblicazione non riguarda i dispositivi descritti nelle classi A (ancoraggi strutturali) (...) per i quali essa non conferisce presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE».
 La normativa nazionale
17      La direttiva 89/106 è stata recepita nei Paesi Bassi con il regolamento di costruzione (Bouwbesluit) 16 dicembre 1991 (Staatsblad 1991, n. 680), sostituito dal 1° gennaio 2003 dal regolamento di costruzione 2003 (Bouwbesluit 2003, Staatsblad 2002, n. 410), in seguito più volte modificato.
18      La direttiva 89/686 è stata recepita nei Paesi Bassi con il decreto sui dispositivi di protezione individuale (Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen, Staatsblad 1992, n. 396), adottato in applicazione della legge olandese che disciplina segnatamente la qualità e la sicurezza dei prodotti, in seguito più volte modificato.
19      La norma EN 795 è stata recepita nei Paesi Bassi con la norma NEN 795.
 Causa principale e questioni pregiudiziali
20      La Latchways, concorrente della Kedge Safety Systems, produce e commercializza il Mansafe, un dispositivo di ancoraggio fissato sul tetto per mezzo di viti inserite nella costruzione del tetto presente sotto il rivestimento del tetto stesso. Su predetto dispositivo essa appone la marcatura «CE» ai sensi della norma EN 795.
21      Quanto alla Kedge Safety Systems, essa produce e commercializza il Kedge Safety, un dispositivo di ancoraggio che viene fissato al tetto facendo aderire un’apposita rosetta al rivestimento bituminoso. Essa rivendica per quest’ultimo la rispondenza alla norma EN 795.
22      Nel 2004 e 2005, la Consolidated Nederland, uno degli acquirenti del Kedge Safety, ha fatto testare due volte tale dispositivo da un organismo riconosciuto ed abilitato alla certificazione di DPI in base alle norme armonizzate. In queste due occasioni, quest’ultimo ha accertato che il Kedge Safety soddisfaceva la norma EN 795 in taluni punti relativi ai dispositivi della classe A1, ma ha espressamente indicato che le prove effettuate non giustificavano la marcatura «CE», né la dichiarazione di conformità alla direttiva 89/686.
23      Nel 2005 la Latchways ha fatto testare il Kedge Safety da altri due organismi autorizzati. Entrambi sono giunti alla conclusione che il Kedge Safety non aveva superato una parte del test previsto dalla norma EN 795, poiché, in specifiche condizioni di calore, esso si era staccato una volta sottoposto ad una forza statica di 5,68 kN, allorché il punto 4.3.1.1 della norma EN 795 impone una resistenza perlomeno pari a 10 kN.
24      Nell’ambito di un procedimento sommario la Latchways e la Eurosafe Solutions, il distributore olandese del Mansafe, hanno ottenuto dal Rechtbank Doordrecht il divieto, rivolto alla Kedge Safety Systems, di indicare che il suo dispositivo d’ancoraggio risponde alla norma EN 795, tranne in caso di utilizzo su tetti nuovi e in giorni senza sole, nonché di informarne i propri clienti.
25      Nell’ambito del procedimento principale, la Latchways e la Eurosafe Solutions richiedono il divieto di commercializzare il Kedge Safety senza la marcatura «CE», poiché tale prodotto rientra nel campo d’applicazione della direttiva 89/686. In subordine, esse chiedono di vietare alla Kedge Safety Systems e alla Consolidated Nederland di commercializzare detto prodotto per un uso su qualsiasi tipo di tetto, di rivendicare il fatto che quest’ultimo risponde alla norma EN 795 e di indicare che lo stesso prodotto è sicuro.
26      A titolo riconvenzionale, la Kedge Safety Systems e la Consolidated Nederland chiedono che alla Latchways e alla Eurosafe Solutions sia fatto divieto di apporre la marcatura «CE» sul Mansafe, di fare riferimento alla norma EN 795 e di proseguire la commercializzazione di tale prodotto. A sostegno delle loro richieste, la Kedge Safety Systems e la Consolidated Nederland deducono che le classi A, C e D della norma EN 795 rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 89/106 e che, quindi, la Latchways e la Eurosafe Solutions non possono rivendicare una dichiarazione di conformità del Mansafe ai sensi della direttiva 89/686.
27      Nutrendo dubbi in ordine alle direttive applicabili ai dispositivi in esame, alle modalità d’impiego della marcatura «CE», nonché alla natura della norma EN 795, con sentenza interlocutoria 18 luglio 2007 il Rechtbank ‘s-Gravenhage ha invitato le parti della controversia principale a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali che detto giudice intendeva deferire alla Corte.
28      Dopo aver preso conoscenza delle rispettive osservazioni presentate dalle parti della causa principale, il Rechtbank ‘s-Gravenhage ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)      Se i sistemi di ancoraggio della classe A1, di cui alla norma EN 795 (intesi per restare durevolmente sul luogo), rientrino esclusivamente nel campo d’applicazione della direttiva 89/106 (…).
2)      In caso di soluzione negativa della prima questione, se siffatti sistemi di ancoraggio – eventualmente in quanto parti del dispositivo di protezione – rientrino nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/686 (…).
3)      In caso di soluzione negativa della prima e della seconda questione, se, considerando anche l’allegato II della direttiva 89/686 (...), segnatamente il suo art. 3.1.2.2 – nei riguardi di un [DPI] rientrante nell’ambito d’applicazione di detta direttiva – occorra dichiarare che questo [DPI] di per sé soddisfa le condizioni fondamentali della direttiva stessa, o se al riguardo occorra considerare anche la questione se il sistema di ancoraggio – a cui è collegato il [DPI] in questione – sia sicuro nelle condizioni di impiego prevedibili, ai sensi dell’allegato II.
4)      Se il diritto comunitario, e segnatamente la [decisione] 93/465 (...), consenta che un marchio CE venga apposto facoltativamente su un sistema di ancoraggio quale quello di cui alla prima questione, come prova della conformità alla direttiva 89/686 (...) e/o alla direttiva 89/106 (…).
5)      Qualora la quarta questione venga risolta, in tutto o in parte, in senso affermativo, quale procedura occorra rispettare per stabilire siffatta conformità nei riguardi delle direttive 89/686 (...) e/o 89/106 (...).
6)      Se la norma EN 795, nei riguardi del sistema di ancoraggio di cui alla prima questione, debba essere considerata come norma di diritto [dell’Unione] – che deve essere interpretato dalla Corte (…).
7)      In caso di soluzione affermativa della sesta questione, se la norma EN 795 debba essere interpretata nel senso che il sistema di ancoraggio di cui alla prima questione deve essere testato (da un ente designato) nelle condizioni di impiego prevedibili (come temperature esterne, circostanze atmosferiche, invecchiamento del sistema di ancoraggio stesso e/o dei materiali con cui è agganciato, nonché del tetto).
8)      In caso di soluzione affermativa della settima questione, se esso debba essere testato applicando le restrizioni dell’uso (indicate nelle istruzioni per l’uso)».
 Sulle questioni pregiudiziali
29      Va constatato in via preliminare che la prima, la seconda e la terza questione vertono sull’applicabilità delle direttive 89/106 e 89/686 ai dispositivi di ancoraggio della classe A1, quali definiti nella norma EN 795. Orbene, la soluzione di suddette questioni comporta necessariamente l’interpretazione, da parte della Corte, di questa norma, la cui natura giuridica e interpretazione costituiscono l’oggetto della sesta, settima ed ottava questione. Pertanto, occorre statuire anzitutto su queste ultime.
 Sulla sesta, settima ed ottava questione, relative alla natura giuridica della norma EN 795
30      Con la sesta, la settima e l’ottava questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le disposizioni e le prescrizioni della norma EN 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A1, facciano parte del diritto dell’Unione e, pertanto, possano formare oggetto di un’interpretazione da parte della Corte e, in caso affermativo, di interpretarle.
31      Va rammentato a tale proposito che, nell’ambito del ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i prodotti, in cui si inseriscono, segnatamente, le direttive 89/106 e 89/686, le istituzioni dell’Unione adottano direttive che definiscono i requisiti essenziali che devono soddisfare i prodotti rientranti nel loro campo di applicazione. Secondo la procedura prevista dalla direttiva 83/189, la Commissione conferisce poi mandato ad organismi europei preposti alla normalizzazione di elaborare le specificazioni tecniche che precisano i requisiti essenziali stabiliti dalle suddette direttive. Dopo l’elaborazione delle norme da parte dei suddetti organismi, la Commissione ne pubblica i riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale pubblicazione ha lo scopo di conferire ai prodotti, coperti da una direttiva di armonizzazione tecnica e che soddisfano i requisiti tecnici definiti nelle norme armonizzate relative a detti prodotti, il beneficio di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva in parola.
32      Nella specie, dalla norma EN 795 si evince che essa è stata elaborata nell’ambito di un mandato conferito dalla Commissione al CEN, ai sensi del punto 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686. I riferimenti di suddetta norma sono stati poi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nella comunicazione 2000/C 40/05. Tuttavia, quest’ultima indica espressamente che tale pubblicazione non riguarda i dispositivi descritti segnatamente nella classe A1 della norma EN 795, per i quali essa non conferisce alcuna presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686.
33      Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 123 delle sue conclusioni, le disposizioni della norma EN 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A1, non possono essere considerate come specificazioni tecniche armonizzate. Per tale motivo e poiché essa riguarda i dispositivi di ancoraggio della classe A1, la norma EN 795 deve essere considerata una norma di natura tecnica emanata da un organismo di normalizzazione privato e sprovvista di ogni nesso con la direttiva 89/686.
34      Orbene, è di giurisprudenza costante che la competenza della Corte a statuire in via pregiudiziale è limitata all’esame delle sole disposizioni del diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza 16 gennaio 2008, causa C‑361/07, Polier, punto 9 nonché giurisprudenza ivi citata).
35      Poiché dai punti 32 e 33 della presente sentenza emerge che le disposizioni di cui trattasi non costituiscono disposizioni del diritto dell’Unione, si deve concludere, senza che sia necessario interrogarsi sulla natura giuridica delle norme armonizzate, che la Corte non può procedere all’interpretazione delle disposizioni della norma EN 795 relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A1.
36      Di conseguenza, la sesta questione va risolta nel senso che le disposizioni della norma EN 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A1, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 89/686, che dunque esse non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e che, pertanto, la Corte non ha competenza per procedere alla loro interpretazione.
37      In considerazione della soluzione apportata alla sesta questione, non occorre risolvere la settima ed ottava questione.
 Sulla prima, seconda e terza questione, relative all’applicabilità delle direttive 89/106 e 89/686 ai dispositivi di cui trattasi nella causa principale
38      Con la prima, la seconda e la terza questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se i dispositivi di ancoraggio della classe A1, definiti nella norma EN 795, rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 89/106 o della direttiva 89/686.
39      Poiché la Corte non è competente ad interpretare le disposizioni e le prescrizioni della norma EN 795 relative a detti dispositivi, occorre prendere in considerazione i dispositivi di ancoraggio di cui trattasi nella causa principale, ossia il Mansafe e il Kedge Safety.
40      Tali dispositivi si presentano come un sistema di ancoraggio strutturale fissato al tetto di una costruzione su cui viene agganciato un DPI. Come emerge dalla decisione di rinvio, detti dispositivi di ancoraggio sono destinati a rimanere durevolmente fissati alla costruzione dopo la loro installazione e possono dunque essere usati ulteriormente, il che è stato confermato dalle parti interessate in udienza.
41      Per quanto riguarda, in un primo momento, l’applicabilità della direttiva 89/686 a questi stessi dispositivi, l’art. 1 di quest’ultima definisce l’ambito di applicazione della stessa provvedendo, ai nn. 2 e 3 del suddetto articolo, alla definizione della nozione di DPI.
42      Alla lettura sistematica di detti paragrafi emerge che la qualificazione di DPI presuppone che un siffatto prodotto sia – o quantomeno possa essere – indossato o tenuto dal suo utilizzatore durante il periodo della sua esposizione al rischio. Esso deve quindi costituire un prodotto mobile. Orbene, è pacifico che, per il loro utilizzo, dispositivi di ancoraggio come quelli in esame nella controversia principale sono fissati a un’opera di costruzione. Pertanto, i medesimi non sono destinati ad essere indossati o tenuti dai loro utilizzatori ai sensi della direttiva 89/686.
43      Va altresì constatato che la funzione di tali dispositivi osta alla loro qualificazione come «sistema di collegamento» ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva 89/686 e dunque alla possibilità che siano considerati parte integrante di un DPI. Invero, tali dispositivi non hanno affatto la funzione di collegare un DPI ad un «altro dispositivo esterno», ai sensi di predetto articolo, o ad un «punto di ancoraggio sicuro» ai sensi del punto 3.1.2.2 dell’allegato II della medesima direttiva. Al contrario, essi sono destinati a costituire un «dispositivo esterno», al quale viene agganciato un DPI.
44      Di conseguenza, in considerazione della loro natura e funzione, si deve concludere che dispositivi di ancoraggio come quelli in esame nella causa principale non possono rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 89/686.
45      Tale constatazione non può essere inficiata dal requisito, enunciato al punto 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686, secondo cui nella nota informativa il fabbricante di un DPI deve precisare tutti i dati utili relativi alle caratteristiche necessarie del punto di ancoraggio sicuro al quale deve essere raccordato tale DPI.
46      Infatti, dall’art. 3 della direttiva 89/686 emerge che l’allegato II della medesima direttiva, nel suo insieme, e il punto 3.1.2.2 di tale allegato, in particolare, hanno unicamente lo scopo di definire i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili ai DPI. L’obbligo posto a carico del fabbricante, di precisare le caratteristiche necessarie del punto di ancoraggio sicuro al quale deve essere collegato un DPI, non può quindi estendere il campo di applicazione di detta direttiva oltre i limiti definiti dall’art. 1 della medesima.
47      Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda questione va risolta nel senso che dispositivi d’ancoraggio come quelli in esame nella causa principale, che non sono destinati ad essere tenuti o indossati dal loro utilizzatore, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/686, né in quanto tali, né per il fatto di essere destinati ad essere collegati ad un DPI.
48      In considerazione della soluzione fornita alla seconda questione, non è necessario procedere alla soluzione della terza.
49      Per quanto attiene, in un secondo momento, all’applicabilità della direttiva 89/106 ai dispositivi di ancoraggio quali il Mansafe e il Kedge Safety, emerge dall’art. 1, n. 1, di tale direttiva che la medesima si applica ai materiali da costruzione nella misura in cui valgano per essi i requisiti essenziali relativi alle opere di costruzione ed elencati all’art. 3, n. 1, di detta direttiva. Al fine di individuare i requisiti essenziali applicabili a tali opere e tali da influenzare le caratteristiche di un prodotto da costruzione, quest’ultimo articolo rinvia all’allegato I della direttiva 89/106 che concerne, segnatamente, la sicurezza dell’impiego delle opere di costruzione.
50      In tale senso, l’applicabilità della direttiva 89/106 ad un prodotto in particolare presuppone la presenza di due condizioni, una relativa alla natura di tale prodotto e l’altra riguardante la funzione del medesimo.
51      Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura dei prodotti soggetti alla direttiva 89/106, l’art. 1, n. 2, della stessa dispone che viene qualificato come «materiale da costruzione» qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione.
52      Va anzitutto constatato che la direttiva 89/106 non definisce l’espressione «permanentemente incorporato». Pertanto e alla luce del significato corrente di questa espressione, nonché dello scopo della predetta direttiva, che è quello di garantire che le opere di costruzione soddisfino i requisiti essenziali enunciati nella stessa, occorre tenere a mente che devono essere qualificati come prodotti da costruzione i prodotti che fanno parte di un’opera di costruzione, il cui smontaggio riduce la prestazione del medesimo e il cui smontaggio o la cui sostituzione configura un’opera di costruzione.
53      Alla luce delle caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio in esame nella causa principale, quali emergono dal punto 40 della presente sentenza, va constatato che tali dispositivi sono fissati al tetto in modo tale da fare parte dell’opera di costruzione, conformemente alla qualificazione di prodotto da costruzione ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 89/106.
54      Per quanto attiene, in secondo luogo, alla funzione dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 89/106, il punto 4 dell’allegato I di quest’ultima enuncia che i prodotti da costruzione devono essere idonei alla realizzazione di opere di costruzione pronte all’uso in particolare per quanto riguarda la sicurezza dell’impiego, imponendo che esse siano concepite e costruite in modo che la loro utilizzazione o il loro funzionamento non comporti rischi inammissibili di incidenti quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.
55      Nella specie, è pacifico che dispositivi di ancoraggio come quelli di cui trattasi nella causa principale mirano ad assicurare la sicurezza delle persone durante i lavoro effettuati sui tetti, prevenendo le cadute dall’alto che possono avvenire in occasione dell’uso del tetto o nell’ambito del suo funzionamento, in particolare ai fini della pulizia e della riparazione dell’opera di costruzione.
56      Pertanto, si deve giungere alla conclusione che siffatti dispositivi garantiscono la sicurezza dell’impiego o del funzionamento del tetto delle opere di costruzione, ai sensi del punto 4 dell’allegato I della direttiva 89/106.
57      Tale conclusione non può essere rimessa in questione dal fatto che il punto 4 dell’allegato I di suddetta direttiva, nella sua versione olandese, non riguarda le attività esercitate all’esterno dell’opera di costruzione e quindi quelle esercitate sui tetti. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la necessità di un’interpretazione uniforme degli atti dell’Unione esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerata isolatamente e richiede, invece, che sia interpretato e applicato alla luce delle versioni redatte nelle altre lingue ufficiali (v., in tal senso, sentenza 20 novembre 2008, causa C‑375/07, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, Racc. pag. I‑8691, punto 46, nonché giurisprudenza ivi citata). Orbene, le altre versioni linguistiche, come quella tedesca, inglese e francese, non distinguono in alcun modo tra attività esercitate all’interno e quelle esercitate all’esterno dell’opera di costruzione.
58      Peraltro, da nessuna disposizione della direttiva 89/106 può essere desunto che si imporrebbe una lettura restrittiva della sfera di applicazione della medesima e che devono esulare da essa dispositivi come quelli di cui trattasi nella causa principale. Al contrario, alla luce degli obiettivi della direttiva in esame, risulta determinante per la sicurezza dell’impiego delle opere di costruzione, in particolare proprio per le persone che lavorano sui tetti, che, in occasione dell’utilizzo di un tetto, queste possano fare affidamento su dispositivi di ancoraggio fissati all’opera di costruzione e destinati a rimanervi permanentemente e che, una volta fissati, fanno parte di detta opera e che configurano dunque un prodotto da costruzione ai sensi della direttiva 89/106.
59      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione nel senso che dispositivi di ancoraggio come quelli di cui trattasi nella causa principale, che fanno parte dell’opera di costruzione alla quale sono fissati al fine di garantire la sicurezza d’impiego o di funzionamento del tetto di tale opera, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 89/106.
 Sulla quarta e quinta questione, relative all’interpretazione della decisione 93/465
60      Con la quarta questione, il giudice del rinvio desidera sapere sostanzialmente se la decisione 93/465 consenta l’apposizione facoltativa della marcatura «CE» su un prodotto che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva, ai sensi della quale viene apposta, ma che risponde ai requisiti tecnici definiti dalla medesima e, in caso affermativo, quale o quali siano le procedure da osservare a tal fine.
61      A tal riguardo, va rilevato che la lettura congiunta dei punti I B, lett. a), b) ed e), dell’allegato della decisione 93/465 consente di affermare che la marcatura «CE» costituisce l’unico strumento che attesti, da un lato, la conformità di un prodotto ai requisiti essenziali fissati nella o nelle direttive di armonizzazione tecnica che si applicano ad esso e, dall’altro, l’assoggettamento di questo prodotto alle procedure appropriate di valutazione della sua conformità alle direttive summenzionate.
62      Peraltro, i punti I B, lett. i) e l), dello stesso allegato evidenziano la necessità di evitare ogni possibile confusione ed abuso nell’impiego della marcatura «CE», in particolare imponendo agli Stati membri l’obbligo di fare cessare ogni apposizione indebita di tale marcatura.
63      Ciò premesso, la marcatura «CE» può essere apposta unicamente su prodotti per i quali la sua apposizione sia specificamente prevista dalla normativa pertinente dell’Unione in materia di armonizzazione, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto. Infatti, ogni diversa valutazione avrebbe come conseguenza di fare sorgere un rischio di confusione sul significato di detta marcatura. Del resto, per ovviare ai rischi connessi a una siffatta confusione, l’art. 30, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 luglio 2008, n. 765, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) del Consiglio n. 339/93 (GU L 218, pag. 30) applicabile a partire dal 1° gennaio 2010, sancisce che la marcatura «CE» viene apposta unicamente su prodotti per i quali la sua apposizione sia specificamente prevista dalla normativa pertinente dell’Unione in materia di armonizzazione, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto.
64      La quarta questione va dunque risolta affermando che la decisione 93/465 esclude l’apposizione, a titolo facoltativo, della marcatura «CE» su un prodotto che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva ai sensi della quale essa viene apposta, anche qualora tale prodotto soddisfacesse i requisiti tecnici definiti dalla medesima.
65      Alla luce della soluzione apportata alla quarta questione, non occorre esaminare la quinta questione.
 Sulle spese
66      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)      Le disposizioni della norma europea 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A1, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, esse non rientrano dunque nell’ambito del diritto dell’Unione e, pertanto, la Corte non ha competenza per procedere alla loro interpretazione.
2)      Dispositivi di ancoraggio come quelli in esame nella causa principale, che non sono destinati ad essere tenuti o indossati dal loro utilizzatore, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/686, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, né in quanto tali, né per il fatto di essere destinati ad essere collegati ad un dispositivo di protezione individuale.
3)      Dispositivi di ancoraggio come quelli di cui trattasi nella causa principale, che fanno parte dell’opera di costruzione alla quale sono fissati al fine di garantire la sicurezza d’impiego o di funzionamento del tetto di tale opera, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal regolamento n. 1882/2003.
4)      La decisione del Consiglio 22 luglio 1993, 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, esclude l’apposizione, a titolo facoltativo, della marcatura «CE» su un prodotto che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva ai sensi della quale essa viene apposta, anche qualora tale prodotto soddisfacesse i requisiti tecnici definiti dalla medesima.
fonte Eulabour

Nessun commento: