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venerdì 22 aprile 2011

Ministero dell'interno Nota 16-2-2011 n. 2674 Atto di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tramite l’istituzione del Corpo Intercomunale Unico, stipulato tra i comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto e la Comunità Montana - Unione dei comuni dell'Appennino Cesenate. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali, Area 2 - Personale enti locali. Nota 16 febbraio 2011, n. 2674 (1).

        Atto di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tramite l’istituzione del Corpo Intercomunale  Unico, stipulato tra i comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto e la Comunità Montana - Unione dei comuni dell'Appennino Cesenate.         

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni  e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali, Area 2 - Personale enti locali.


                               
                                  
Alla                                                   
Prefettura                                           
                                                    
Ufficio territoriale del governo                                           
                                                    
Forlì-Cesena                                           
                                                    
(Rif. nota n. 24708/2010/W.Area 1                                            
                                                    
del 6 luglio 2010)                                         


                 



Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso copia dell'atto di convenzione stipulata tra i comuni indicati in oggetto, per la gestione, in forma associata, della funzione della polizia locale mediante l'istituzione di  un Corpo Intercomunale Unico.     
Al riguardo, acquisito in merito il parere del Dipartimento di P.S., si ritiene di formulare le seguenti osservazioni.     
In primo luogo, si precisa che la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, L. n. 65/1986,  prevede la possibilità di gestire in forma associata il servizio di polizia municipale, rinviando alle forme associative previste dalla legge, ovvero mediante convenzione, consorzi e unione dei comuni ex artt. 30 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mentre non prevede la possibilità di costituire un corpo unico di polizia municipale né autorizza in alcun modo i comuni a trasferire o a delegare la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legge.     
Le forme associative, infatti, rappresentano soltanto lo strumento attraverso il quale le amministrazioni comunali possono esercitare determinate funzioni, condividendo un apparato organizzativo che meglio risponde all'esigenza di garantire un servizio più economico ed efficace nell'ambito territoriale dei comuni stessi, fermo restando, tuttavia, che la titolarità delle predette funzioni rimane in capo agli enti che hanno stipulato il patto associativo.     
L’istituzione di un corpo diverso da quello dei comuni convenzionati pone, quindi, degli interrogativi in ordine alla possibilità di riconoscere in capo al predetto una soggettività giuridica, con conseguente imputabilità degli atti dello stesso posti in  essere.     
Su concorde avviso espresso dal citato Dipartimento di P.S., si è ritenuto quindi che l'imputabilità degli atti  redatti da questi apparati debba necessariamente essere ricondotta al sindaco del comune ove territorialmente vengono adattati i relativi provvedimenti, anche al fine di poter consentire ai destinatari degli stessi l'esperimento degli eventuali ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi.     
Ulteriore aspetto riguarda i compiti assegnati al sindaco dall'art. 54 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e, più in generale, sulle responsabilità allo stesso rimesse quale "autorità locale" nei sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo TUEL, ed  in relazione al quadro delle relazioni interistituzionali, nel quale egli opera; ne consegue l’importanza che l'atto costitutivo definisca i modi e le procedure attraverso le quali ciascun sindaco possa avvalersi direttamente, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo e di  autorità locale sanitaria, di pubblica sicurezza e di protezione civile, dell'indispensabile supporto delle strutture di polizia municipale dell'ente associativo.     
In altri termini l'esercizio associato della funzione di polizia municipale, se implica l'attribuzione all'ente destinatario (e quindi, alla competenza dei suoi organi, secondo le norme statutarie) della gestione delle funzioni indicate nell’art. 5 della citata legge n. 65/1986,  richiede che, viceversa, rimangano in capo al sindaco le attribuzioni e  i compiti di cui ai predetti articoli 50, comma 4 e 54. Difatti, i corpi di polizia municipale, siano essi appartenenti al singolo comune o  intercomunali, costituiscono, in ogni caso; un apparato organizzativo strumentale riferibile al sindaco quale organo di vertice dell'organismo  comunale e quindi esercente le funzioni attribuite allo stesso.     

     
Si prega codesta Prefettura di voler portare a conoscenza delle considerazioni suesposte i comuni interessati.     

     
Il Direttore centrale      
Cicala   



L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 30 e segg.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54

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