Acc. CE 14 ottobre 2010 (1) (2).
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan sullo status della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan, EUPOL AFGHANISTAN.
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 12 novembre 2010, n. L 294.
(2) Il presente accordo è stato pubblicato in allegato alla Decisione 13 settembre 2010, n. 2010/686/PESC.
Traduzione
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'UE»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, in seguito denominata «lo Stato ospitante»,
dall'altra parte dell'accordo,
in seguito congiuntamente denominate «le parti»,
CONSIDERANDO:
la lettera del ministro degli Esteri Rangin Dadfar Spanta della Repubblica islamica di Afghanistan (Afghanistan), in data 16 maggio 2007, che invita l'UE ad avviare una missione di polizia in Afghanistan;
l'adozione da parte del Consiglio, il 30 maggio 2007, dell'azione comune 2007/369/PESC relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN);
il considerando 9 di tale azione comune che indica che l'EUPOL AFGHANISTAN si colloca nel più ampio contesto dello sforzo della comunità internazionale per sostenere il governo afghano ad assumersi la responsabilità di rafforzare lo stato di diritto e soprattutto migliorare la capacità in materia di polizia civile e di applicazione della legge;
l'adozione da parte del Consiglio, il 18 maggio 2010, della decisione 2010/279/PESC concernente la proroga dell'EUPOL AFGHANISTAN;
l'articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione in base al quale l'EUPOL AFGHANISTAN è una missione senza compiti esecutivi, che svolge i suoi compiti, tra l'altro, con funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione;
l'articolo 8, paragrafo 1 di tale decisione in base al quale lo status del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN in Afghanistan, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUPOL AFGHANISTAN, è stabilito in un accordo da concludere in conformità dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea;
che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo statuto della Corte penale internazionale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 Ambito d'applicazione e definizioni
1. Il presente accordo si applica alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica islamica di Afghanistan e al suo personale.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.
3. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) «EUPOL AFGHANISTAN» la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan, istituita dal Consiglio dell'Unione europea dall'azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, compresi i relativi componenti, forze, unità, quartier generale e personale dispiegati nel territorio dello Stato ospitante e assegnati all'EUPOL AFGHANISTAN;
b) «capomissione» il capomissione dell'EUPOL AFGHANISTAN, nominato dal Consiglio dell'Unione europea;
c) «personale dell'EUPOL AFGHANISTAN» il capomissione, il personale distaccato dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati terzi invitati dall'UE a partecipare all'EUPOL AFGHANISTAN nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall'EUPOL AFGHANISTAN e altro personale internazionale assegnato temporaneamente all'EUPOL AFGHANISTAN come esperti supplementari, dispiegato per preparare, sostenere ed attuare la missione e il personale internazionale inviato in missione da uno Stato d'origine o un'istituzione dell'UE nel quadro della missione. Tutti i membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN, anche se sono titolari di passaporto ordinario rilasciato dai rispettivi paesi di cittadinanza, godono di tutti i privilegi e immunità contenuti nel presente accordo. Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN non comprende fornitori commerciali né personale assunto in loco;
d) «quartier generale» il quartier generale principale dell'EUPOL AFGHANISTAN a Kabul;
e) «Stato d'origine» lo Stato membro dell'UE o lo Stato terzo che ha distaccato personale presso l'EUPOL AFGHANISTAN;
f) «locali» tutti gli edifici, le strutture, le installazioni e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività dell'EUPOL AFGHANISTAN, nonché per l'alloggio del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante;
g) «personale assunto in loco», il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;
h) «corrispondenza ufficiale», tutta la corrispondenza relativa all'EUPOL AFGHANISTAN e alle sue funzioni;
i) «principi diplomatici» i principi pertinenti contenuti nella convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, cui entrambe le parti sono tenute reciprocamente ad aderire secondo le disposizioni del presente accordo;
j) «Stato ospitante» la Repubblica islamica di Afghanistan.
Articolo 2 Disposizioni generali
1. L'EUPOL AFGHANISTAN e il relativo personale rispettano e osservano e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell'EUPOL AFGHANISTAN.
2. L'EUPOL AFGHANISTAN è autonoma per quanto riguarda l'esecuzione delle sue funzioni nel quadro del presente accordo. Lo Stato ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell'EUPOL AFGHANISTAN.
3. Il capo missione informa periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN presenti in modo permanente nel territorio dello Stato ospitante.
Articolo 3 Identificazione
1. Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è munito di, e identificato da, una tessera di riconoscimento dell'EUPOL AFGHANISTAN che ha l'obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti per sicurezza, imposizione, immigrazione e questioni doganali nello Stato ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento dell'EUPOL AFGHANISTAN.
2. L'EUPOL AFGHANISTAN è autorizzata ad esporre la bandiera dell'UE presso il quartier generale e altrove, da sola o assieme alla bandiera dello Stato ospitante, con il consenso dello Stato ospitante in funzione della sicurezza in loco a seconda della decisione del capomissione. Le bandiere nazionali o insegne dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUPOL AFGHANISTAN possono essere esposte sui locali, sui veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto e sulle uniformi dell'EUPOL AFGHANISTAN, su decisione del capomissione.
Articolo 4 Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante
1. Il personale, i beni, i veicoli e altri mezzi civili di trasporto dell'EUPOL AFGHANISTAN attraversano le frontiere dello Stato ospitante ai valichi di frontiera ufficiali e attraverso i corridoi aerei internazionali.
2. Lo Stato ospitante facilita l'ingresso nel suo territorio e l'uscita dallo stesso del personale, dei beni, dei veicoli e altri mezzi civili di trasporto dell'EUPOL AFGHANISTAN. Fatto salvo il controllo dei passaporti all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato ospitante e dell'uscita dallo stesso, il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN in possesso della tessera di riconoscimento dell'EUPOL AFGHANISTAN o di una prova provvisoria della partecipazione all'EUPOL AFGHANISTAN non è soggetto alle disposizioni regolamentari in materia di passaporti, controlli e procedure doganali, visti e immigrazione né a qualsiasi forma di ispezione dei servizi per l'immigrazione nel territorio dello Stato ospitante.
3. Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN che richiede un visto non è soggetto alle disposizioni regolamentari dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante. A tal fine il ministero degli Affari esteri dell'Afghanistan interviene secondo la legge.
4. I beni, i veicoli e altri mezzi civili di trasporto dell'EUPOL AFGHANISTAN in ingresso, in transito o in uscita dal territorio dello Stato ospitante a supporto della missione EUPOL AFGHANISTAN sono esonerati dalla produzione di inventari e di altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione. L'EUPOL AFGHANISTAN fornisce alle autorità competenti dello Stato ospitante un elenco di tali beni, veicoli e altri mezzi civili di trasporto.
5. I veicoli e altri mezzi civili di trasporto utilizzati a sostegno dell'EUPOL AFGHANISTAN non sono soggetti agli obblighi locali di immatricolazione e autorizzazione. Restano applicabili le norme e i regolamenti internazionali pertinenti. A richiesta del capomissione, lo Stato ospitante fornisce i veicoli della missione di targhe diplomatiche gratuite. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 19.
6. Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è autorizzato alla guida di veicoli, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili e altri mezzi civili di trasporto nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale o internazionale in corso di validità. Lo Stato ospitante accetta come validi, senza sottoporli a tasse o diritti, le patenti e i permessi di guida detenuti dal personale dell'EUPOL AFGHANISTAN.
7. Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN nonché i veicoli e altri mezzi civili di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso il territorio dello Stato ospitante, compreso il suo spazio aereo, tenendo conto della sicurezza, valutata congiuntamente dal capomissione e dalle autorità competenti dello Stato ospitante. Se necessario, possono essere conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 19.
8. Per i viaggi in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN e il personale assunto in loco sono autorizzati a utilizzare strade, ponti, mezzi navali e aeroporti senza pagare dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse o altri oneri. Per i viaggi all'estero si osservano le regole internazionali. L'EUPOL AFGHANISTAN e il relativo personale non sono esonerati dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante.
Articolo 5 Privilegi e immunità dell'EUPOL AFGHANISTAN concessi dallo Stato ospitante
1. I locali dell'EUPOL AFGHANISTAN sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del capomissione.
2. I locali dell'EUPOL AFGHANISTAN, il mobilio e gli altri beni che vi si trovano nonché i mezzi di trasporto non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo in conformità dei principi diplomatici.
3. L'EUPOL AFGHANISTAN, i suoi beni e averi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità giurisdizionale totale.
4. Gli archivi e i documenti dell'EUPOL AFGHANISTAN sono inviolabili sempre e ovunque in conformità dei principi diplomatici. L'EUPOL AFGHANISTAN informa ufficialmente le autorità dello Stato ospitante dell'ubicazione dei suddetti archivi e documenti.
5. La corrispondenza ufficiale dell'EUPOL AFGHANISTAN è inviolabile.
6. L'EUPOL AFGHANISTAN e i relativi fornitori di merci o servizi sono esonerati dal pagamento di qualsiasi diritto, tassa e onere di natura analoga, nazionale, regionale e comunale, per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e i locali utilizzati dall'EUPOL AFGHANISTAN ai fini della missione stessa. L'EUPOL AFGHANISTAN non è esonerata, conformemente ai principi diplomatici, dal pagamento di diritti, tasse o oneri percepiti in retribuzione di servizi resi.
7. Conformemente ai principi diplomatici, lo Stato ospitante consente l'ingresso di tutti gli oggetti legali richiesti ai fini dell'EUPOL AFGHANISTAN e ne concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.
Articolo 6 Privilegi e immunità del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN concessi dallo Stato ospitante
1. Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN non è soggetto ad alcuna forma di arresto o di detenzione in conformità dei principi diplomatici.
2. I documenti, la corrispondenza e i mezzi del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 7.
3. Lo Stato ospitante, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, fornisce al personale dell'EUPOL AFGHANISTAN una carta d'identità diplomatica gratuita.
4. Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in ogni circostanza. Lo Stato d'origine o l'istituzione UE interessata, secondo i casi, può rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale per il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.
5. I membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali. Il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE certificano al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento civile o amministrativo non è avviato e si applicano le disposizioni dell'articolo 16. Se
l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione del capomissione e dell'autorità competente dello Stato d'origine o dell'istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante che non può contestarla. Il membro del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità dalla giurisdizione nei controricorsi direttamente collegati all'azione in giudizio principale.
6. Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN non è tenuto a rendere testimonianza.
7. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN, certificati dal capo missione come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.
8. L'immunità dei membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN dalla giurisdizione dello Stato ospitante non li esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati d'origine.
9. Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN, in conformità dei principi diplomatici, è esentato, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'EUPOL AFGHANISTAN, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.
10. I membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'EUPOL AFGHANISTAN o dagli Stati d'origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante. Il personale assunto in loco è soggetto alla legislazione vigente.
11. Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale di membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. Lo Stato ospitante può altresì autorizzare l'esportazione di tali oggetti. L'acquisto di beni e servizi sul mercato interno da parte del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è esentato dal pagamento dell'IVA e delle imposte in conformità delle leggi dello Stato ospitante.
12. I membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN sono esenti dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza dei rappresentanti degli organi dello Stato ospitante e del membro del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN interessato o, per conto di quest'ultimo, di un rappresentante autorizzato dell'EUPOL AFGHANISTAN.
Articolo 7 Personale assunto in loco
Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità, conformemente alle categorie internazionali, esclusivamente nella misura consentita dallo Stato ospitante. Tuttavia lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell'EUPOL AFGHANISTAN.
Articolo 8 Giurisdizione penale
Le autorità competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d'origine su tutti i membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN.
Articolo 9 Sicurezza
1. Lo Stato ospitante, con i propri mezzi e tenuto conto della sua capacità; assume la piena responsabilità per la sicurezza del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN.
2. Ai fini del precedente paragrafo 1 lo Stato ospitante prende tutte le misure necessarie per la protezione, sicurezza e incolumità dell'EUPOL AFGHANISTAN e del suo personale. Qualsiasi disposizione specifica proposta dallo Stato ospitante sarà concordata con il capomissione prima di essere attuata. Lo Stato ospitante permette e sostiene a titolo gratuito lo svolgimento di attività riguardanti l'evacuazione per ragioni mediche del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN
Se necessario, saranno conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 19.
3. Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN, fatta salva una decisione del capomissione, ha il diritto di portare armi individuali e munizioni solo per l'autodifesa, nel rispetto delle pertinenti normative dello Stato ospitante in materia di materiali esplosivi e armi di piccolo calibro. A tal fine l'EUPOL AFGHANISTAN fornisce periodicamente alle competenti autorità afgane un elenco delle armi da fuoco portate dal suo personale.
Articolo 10 Uniformi
1. Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN indossa l'uniforme nazionale o abiti civili con un'identificazione distintiva EUPOL AFGHANISTAN
2. L'uso dell'uniforme è disciplinato dalle regole emanante dal capomissione.
Articolo 11 Cooperazione e accesso all'informazione
1. Lo Stato ospitante assicura piena cooperazione e sostegno all'EUPOL AFGHANISTAN e al suo personale.
2. Se richiesto e necessario per l'assolvimento del mandato dell'EUPOL AFGHANISTAN, lo Stato ospitante fornisce al personale dell'EUPOL AFGHANISTAN accesso effettivo a:
- installazioni, siti e veicoli ufficiali sotto il controllo dello Stato ospitante, che sono rilevanti per l'assolvimento del mandato dell'EUPOL AFGHANISTAN,
- documenti, materiali e informazioni, con l'assenso delle autorità preposte alla sicurezza nazionale soggette al controllo dello Stato ospitante, nella misura necessaria per l'assolvimento del mandato dell'EUPOL AFGHANISTAN.
Se richiesto ai fini del primo trattino precedente, saranno conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 19.
3. Il capomissione e lo Stato ospitante si consultano periodicamente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato. Lo Stato ospitante può nominare un ufficiale di collegamento presso l'EUPOL AFGHANISTAN.
Articolo 12 Supporto dello Stato ospitante e contratti
1. Lo Stato ospitante assiste, su richiesta, l'EUPOL AFGHANISTAN a trovare installazioni adeguate.
2. Lo Stato ospitante mette a disposizione dell'EUPOL AFGHANISTAN, a titolo gratuito, se richieste e disponibili, le installazioni che appartengono al governo di tale Stato nella misura in cui le installazioni in questione siano richieste per lo svolgimento delle attività amministrative e operative dell'EUPOL AFGHANISTAN. Le installazioni di proprietà di enti privati possono essere usate dall'EUPOL AFGHANISTAN solo con l'assenso del loro proprietario e nel pieno rispetto del pertinente contratto di locazione o altro contratto.
3. Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, contribuisce alla preparazione, alla costituzione, all'esecuzione e al supporto dell'EUPOL AFGHANISTAN, anche per quanto riguarda i locali comuni e le attrezzature destinati agli esperti dell'EUPOL AFGHANISTAN.
4. Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto all'EUPOL AFGHANISSTAN, almeno alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.
5. Conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante, l'EUPOL AFGHANISTAN ha la necessaria capacità giuridica per svolgere la sua missione, in particolare per aprire conti bancari e acquisire beni o disporre degli stessi e per essere parte di procedimenti giudiziari.
6. La legge applicabile ai contratti conclusi dall'EUPOL AFGHANISTAN nello Stato ospitante è determinata dalle pertinenti disposizioni di tali contratti.
7. I contratti conclusi dall'EUPOL AFGHANISTAN possono disporre che la procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall'applicazione dei contratti.
8. Lo Stato ospitante agevola l'esecuzione dei contratti conclusi dall'EUPOL AFGHANISTAN con gli enti commerciali ai fini della missione.
Articolo 13 Modifiche apportate alle installazioni
1. L'EUPOL AFGHANISTAN è autorizzata a costruire, variare o modificare in altro modo le installazioni in suo possesso o a sua disposizione appartenenti al governo dello Stato ospitante, in funzione delle sue necessità operative.
2. Lo Stato ospitante non richiede alcun indennizzo all'EUPOL AFGHANISTAN per le costruzioni, variazioni o modifiche delle succitate installazioni appartenenti al governo dello Stato ospitante.
Articolo 14 Decesso di membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN
1. Il capomissione ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN, nonché dei suoi effetti personali.
2. Sulla salma dei membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante dell'EUPOL AFGHANISTAN e/o di un rappresentante dello Stato interessato.
3. Lo Stato ospitante e l'EUPOL AFGHANISTAN cooperano per quanto possibile al fine di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN.
Articolo 15 Comunicazioni
1. In collegamento con il ministero delle telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione dello Stato ospitante, l'EUPOL AFGHANSITAN può installare e far funzionare stazioni radio trasmittenti e riceventi e sistemi satellitari. Coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all'utilizzazione delle frequenze idonee. L'accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito.
2. L'EUPOL AFGHANISTAN ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all'interno delle installazioni dell'EUPOL AFGHANISTAN e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra per l'EUPOL AFGHANISTAN.
3. All'interno delle proprie installazioni l'EUPOL AFGHANISTAN può prendere le disposizioni necessarie per l'inoltro della corrispondenza postale indirizzata a, e spedita da, l'EUPOL AFGHANISTAN e/o il suo personale.
Articolo 16 Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite
1. L'EUPOL AFGHANISTAN e il suo personale non sono responsabili per i danni e le perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche, connesse all'espletamento del loro mandato e inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell'EUPOL AFGHANISTAN. In caso di incidente connesso ai danni e alle perdite succitati, le parti svolgeranno indagini congiunte al fine di dirimere la questione.
2. Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni civili o pubblici non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti beni dell'EUPOL AFGHANISTAN, sono trasmesse all'EUPOL AFGHANISTAN tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate dall'EUPOL AFGHANISTAN.
3. Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, la richiesta di indennizzo è presentata a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell'EUPOL AFGHANISTAN e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.
4. Se non può essere composta nell'ambito della commissione per le richieste di indennizzo, la controversia è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell'UE per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40.000 EUR. Per le richieste che superano tale importo, la controversia è sottoposta a un'istanza arbitrale, le cui decisioni sono vincolanti.
5. L'istanza arbitrale di cui al paragrafo 4 è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall'EUPOL AFGHANISTAN e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall'EUPOL AFGHANISTAN. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l'EUPOL AFGHANISTAN non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l'arbitro in questione è nominato dal capo della missione ONU in Afghanistan.
6. L'EUPOL AFGHANISTAN e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e del collegio arbitrale, le procedure applicabili all'interno di questi organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.
Articolo 17 Collegamenti e controversie
1. Tutte le questioni derivanti dall'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'EUPOL AFGHANISTAN e delle competenti autorità dello Stato ospitante.
2. Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.
Articolo 18 Disposizioni varie
1. Il governo dello Stato ospitante è responsabile, conformemente alle leggi pertinenti, dell'attuazione e dell'osservanza, da parte delle sue autorità locali competenti, dei privilegi, immunità e diritti dell'EUPOL AFGHANISTAN e del suo personale, come previsto dal presente accordo.
2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all'EUPOL AFGHANISTAN.
Articolo 19 Modalità di attuazione
Ai fini dell'applicazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capomissione e le autorità amministrative dello Stato ospitante.
Articolo 20 Entrata in vigore e cessazione
1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma conformemente alle leggi e procedure applicabili dello Stato ospitante. Se non è scaduto anteriormente a causa della partenza dell'ultimo membro del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN dallo Stato ospitante, secondo quanto notificato dall'EUPOL AFGHANISTAN, l'accordo resta in vigore per 3 (tre) anni dalla data della sua firma.
2. Se non è scaduto anteriormente a causa della partenza dell'ultimo membro del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN dallo Stato ospitante, secondo quanto notificato dall'EUPOL AFGHANISTAN, l'accordo, tre anni dopo la data della sua firma, è automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni, salvo denuncia scritta di una delle parti con 6 (sei) mesi di anticipo.
3. In deroga al paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 5, paragrafi 1, 3, 6 e 7, all'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8 e 10, all'articolo 13 e all'articolo 16 sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è stato dispiegato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.
4. Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.
5. La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua esecuzione prima della cessazione.
Fatto a Kabul, addì 14 ottobre 2010, nelle lingue inglese e dari in duplice esemplare. In caso di divergenza di interpretazione tra le versioni linguistiche inglese e dari fa fede il testo in lingua inglese.
Per l'Unione europea
Vygaudas UŠACKAS
Per la Repubblica islamica di Afghanistan
Eklil Ahmad HAKIMI
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