Lett.Circ. 1 febbraio 2011, n. 377 (1).
D.P.C.M. 30 novembre 2010 - Programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010. Attribuzione quote.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione.
Alle
Direzioni regionali del lavoro
Loro sedi
Alle
Direzioni provinciali del lavoro
Loro sedi
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il lavoro
Trieste
Alla
Regione Siciliana
Assessorato al lavoro
Ufficio Reg. lavoro - Isp. Reg. lavoro
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 - Ufficio lavoro Isp. lavoro
Alla
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento servizi sociali - Servizio lavoro
e, p.c.:
Al
Ministero dell'interno
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direz. C.le per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direz. C.le dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Roma
Al
Ministero degli affari esteri D.G.P.I.E.M.
Uff. VI - Centro visti
Roma
Agli
Assessorati regionali al lavoro
Loro sedi
All’
Inps
Direzione generale
Roma
Si fa seguito alla Circ. 3 gennaio 2011, n. 8/2011 congiunta a firma del Direttore Generale dell’Immigrazione e del Direttore Centrale delle politiche dell’immigrazione e dell'asilo, con la quale sono state fornite le linee generali relative alle procedure di attuazione del D.P.C.M. 30 novembre 2010, recante la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2010”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 305.
In conformità a quanto già comunicato (v. Nota 19 gennaio 2011, n. 23/II/0000143 e nota 31 gennaio u.s.), con la presente nota si procede alla prima attribuzione - attraverso il sistema SILEN - per ciascuna provincia delle quote di lavoro subordinato per le nazionalità privilegiata (All. 1), sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Interno successivamente allo svolgimento del primo giorno di click day (31 gennaio 2011), ferma restando la data del 3 febbraio per la ripartizione di una quota minima di lavoro domestico.
L’ulteriore attribuzione di quote a livello provinciale per le comunità privilegiate e per l’assistenza familiare sarà effettuata entro il 15 febbraio p.v., successivamente agli esiti delle consultazioni a livello locale.
Con l’occasione si evidenzia che il 1° gennaio 2011 sono stati aggiornati i minimi retributivi di cui alle tabelle A, B, C, D ed E del CCNL del lavoro domestico, nonché i valori convenzionali di vitto ed alloggio sulla base dei dati ISTAT legati all’aumento del costo della vita: si trasmette, in allegato, il prospetto contenente le suddette tabelle (all. 2).
Per quanto riguarda l’accertamento istruttorio sui dati reddituali del datore di lavoro, si confermano le disposizioni precedentemente impartile, rammentando che codeste direzioni provinciali potranno avvalersi del sistema SIATEL dell’agenzia delle entrate a disposizione degli sportelli unici.
Si ribadisce che la capacità economica è sussistente nel caso in cui il richiedente possegga un reddito annuo al netto delle imposte d'importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi.
Si prescinde dalla verifica della capacità economica qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ultimo capoverso del citato articolo 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004 (v. da ultimo Circ. 7 marzo 2006, n. 7/2006 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Si fa presente, altresì, che relativamente al datore di lavoro con reddito derivante da attività di impresa agricola che intende assumere un lavoratore del settore domestico, si è in attesa del definitivo parere dell'Agenzia delle entrate in ordine alla possibilità di tenere conto anche di altri indici di disponibilità reddituale ai fini del raggiungimento della soglia minima di capacità economica coma sopra indicata.
Il Direttore generale
Natale Forlani
Allegato 1
Ripartizione provinciale delle quote d’ingresso (2)
(2) Allegato di prossimo inserimento.
Allegato 2
Tabella minimi retributivi fissati dalla commissione nazionale
Decorrenza 1° gennaio 2011
(Art. 36 del CCNL domestico del 16 febbraio 2007)
Livelli
Tabella A
Lavoratori conviventi
Valori mensili
Indennità
A
580,50
AS
686,05
B
738,82
BS
791,59
C
844,37
CS
897,14
D
1.055,46
156,07
DS
1.108,23
156,07
Livelli
Tabella B
Lavoratori di cui art. 15, 2° c. [1]
Valori mensili
A
AS
B
527,73
BS
554,11
C
612,16
CS
D
DS
[1] I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonchè gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie: interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
Livelli
Tabella C
Lavoratori non conviventi
Valori orari
A
4,22
AS
4,97
B
5,28
BS
5,60
C
5,91
CS
6,21
D
7,18
DS
7,49
Livelli
Tabella D
Assistenza notturna
Valori Mensili [2]
Autosufficienti
Non autosufficienti
BS
910,33
CS
1.031,71
DS
1.274,47
[2] Personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
Livelli
Tabella E
Presenza notturna [3]
Valori Mensili
Liv. unico
609,54
[3] Personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00.
Tabella F
Indennità vitto e alloggio
Totale indennità vitto
(valori giornalieri)
e alloggio
pranzo e/o colazione
cena
Alloggio
1,75
1,75
1,52
5,02
D.P.C.M. 30 novembre 2010
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 30-bis
D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, art. 24
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domenica 6 febbraio 2011
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 1-2-2011 n. 377 D.P.C.M. 30 novembre 2010 - Programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010. Attribuzione quote. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione.
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