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giovedì 10 marzo 2011

Tutte le novità del Milleproroghe Proroghe. Onerose e non onerose. IRAP,Tasse automobilistiche. ATO, Tarsu/Tia Campania, Terremoto Abruzzo, Alluvione Veneto, Tributi calamità naturali, Accatastamento immobili, Comune di Roma, Patto stabilità interno, Dismissione partecipate, oneri di urbanizzazione, Indebitamento, Trasferimenti.

L. 26-2-2011 n. 10
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2011, n. 47, S.O.

L. 26 febbraio 2011, n. 10   (1).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2011, n. 47, S.O.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:



Art. 1

1.  Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225

All’ articolo 1:

al comma 2, le parole: «ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono soppresse;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all’ articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

2-ter. Al comma 1 dell’ articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".

2-quater. Al comma 2 dell’ articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010";

b) le parole: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011";

c) le parole: "a far data dal 1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2011";

d) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".

2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all’ articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all’ articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché a quelli di cui all’ articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall’articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.

2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla "FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.

2-septies. L’ articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall’ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato».

All’ articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «pari a 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 100 milioni di euro»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All’ articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l’anno 2011, una parte dell’intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell’organismo di indirizzo relative all’istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117".

1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all’ articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l’autorità competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell’articolo 28 del codice della navigazione.

1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all’ articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all’articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un’autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresì disciplinate la validità di tale autorizzazione e le modalità dell’esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformità alle disposizioni di cui all’ articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell’
articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresì che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validità dell’autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’ articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta è punito ai sensi dell’ articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

1-quinquies. Il termine di cui all’ articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui all’ articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell’ambito delle rispettive competenze, all’Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all’Istituto superiore di
sanità e al Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-sexies. In attuazione dell’ articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all’Accordo concernente i "requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica", sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) istituisce l’elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall’ articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

b) definisce, ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’ articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l’inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalità attraverso le quali l’Agenzia italiana del farmaco assicura l’immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonché l’esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e l’Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.

1-septies. Dall’attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività disposte dal comma 1-sexies si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all’attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all’ articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di incremento dell’imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;

b) i comuni possono deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’ articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;

c) le province possono deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell’ articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall’anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’ articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un’aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all’importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

2-quater. All’ articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

"5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all’emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’ articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può essere disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’ articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.

5-sexies. Il Fondo di cui all’ articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all’ articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso".

2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell’economia e delle finanze";

b) all’articolo 5, comma 5-bis:

1) al penultimo periodo, le parole: "e all’ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ", all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali".

2-sexies. All’ articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;".

2-septies. All’ articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i provvedimenti di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l’organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci".

2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all’ articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall’assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all’individuazione della quota, per l’anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:

a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni di cui all’ articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

c) per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.

2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede altresì all’individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell’opera, decorsi centottanta giorni dall’aggiudicazione
definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.

2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 2-decies è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all’ammontare del finanziamento erogato. L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. All’ articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali
marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’ articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2-duodecies. Con il decreto di cui all’ articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all’assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l’anno 2011 a favore dell’associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell’ articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-quaterdecies. È differita al 1° gennaio 2012 l’applicazione dell’ articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all’ articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui all’ articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la responsabilità dello Stato è limitata all’attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo onere, pari a 272.000 euro per l’anno 2011, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia provvede con proprie disponibilità di bilancio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all’ articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

3-ter. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all’ articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.

3-quater. All’ articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti";

b) al comma 3-ter, le parole: "entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti".

3-quinquies. All’ articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:

"4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

3-sexies. Il comune dell’Aquila, in deroga all’ articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’ articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell’Aquila e di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta
organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione dei precedenti periodi si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell’Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell’Aquila è differito al 1° novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operatività dei rispettivi organi.

3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d’interesse nazionale di "Bussi sul Tirino", come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro
per l’anno 2011, 20 milioni di euro per l’anno 2012 e 15 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3-novies. Agli enti locali della provincia dell’Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’ articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all’ articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché le tariffe incentivanti, di cui all’ articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

3-decies. A decorrere dall’anno 2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell’Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l’Italia. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il limite di cui all’ articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d’imposta concessi in base all’ articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.

4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l’accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.

4-quater. All’onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:

a) quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011, con le modalità e nell’ambito delle risorse indicate all’articolo 3;

b) quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L’eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quinquies. Le disposizioni di cui all’ articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per l’anno finanziario 2011. All’onere derivante dal presente comma, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell’ articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all’ articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire l’attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all’adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani.

4-septies. Le disposizioni di cui all’ articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.

4-octies. Sono prorogati per l’anno 2011 gli interventi di cui all’ articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all’ articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede nell’ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell’importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.

4-novies. Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente
disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.

4-decies. Previa autorizzazione dell’Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all’ articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.

4-undecies. All’ articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parola: "6," è soppressa;

b) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse".

4-duodecies. Per l’anno 2011, il termine di cui all’ articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Per l’anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto con le modalità di cui all’ articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-terdecies. All’ articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

4-quaterdecies. È prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all’ articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e la società Trenitalia Spa. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.

4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all’ articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-sexiesdecies. All’ articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le parole: "31 dicembre 2010" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225".

4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).

4-octiesdecies. (2) Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

4-noviesdecies. (3) Con regolamento da emanare, ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:

a) nell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;

c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’ articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l’Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell’Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella
successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell’ articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.

5-ter. All’ articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi";

b) al comma 2, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi".

5-quater. All’ articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per le stazioni sperimentali" sono inserite le seguenti: ", il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali".

5-quinquies. All’allegato 2 di cui all’ articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottava voce è inserita la seguente:

"Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione subentrante nell’esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: CCIAA Brescia".

5-sexies. All’ articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti princìpi, la Banca d’Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell’accordo".

5-septies. Le società di capitali di cui all’ articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011.

5-octies. Il termine di cui all’ articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

5-novies. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2011.

5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca, di seguito denominato "Programma nazionale", contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell’ articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.

5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione consultiva centrale circa l’andamento del Programma nazionale, fornendo altresì un quadro complessivo dei risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall’attuazione dei commi da 5-novies al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-terdecies. La durata dell’organo di cui all’ articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con le modalità previste dallo stesso articolo 10. Non si applica l’ articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All’ articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 è abrogato.

6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all’ articolo 585 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l’anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l’anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l’anno 2013, sono utilizzate ai fini di cui all’ articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l’anno 2011, 4,9 milioni di euro per l’anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

6-quater. All’ articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: "si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015".

6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall’ articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.

6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura previsto dall’ articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all’ articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura", costituito presso il Ministero dell’interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l’alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano
le disposizioni previste dall’ articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall’ articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall’ articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l’ articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.

6-septies. Ferma restando l’aliquota massima di 17 posti fissata dall’ articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all’ articolo 2, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con almeno quattro anni di servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "con almeno due anni di servizio nella qualifica";

b) al secondo periodo, le parole: "Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita" sono sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita".

6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti.

6-novies. Al fine di assicurare la piena operatività delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti è differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, è ridotta da 9 a 6 l’aliquota di prefetti stabilita dall’ articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è incrementata di tre unità la dotazione organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

6-decies. Al fine di completare l’azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall’ articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al
comma 6-quaterdecies, comprese le venti unità di esperti di cui all’ articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.

6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all’ articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell’ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all’ articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

6-terdecies. L’incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell’incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza.

6-quaterdecies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all’ articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 a valere sul fondo di cui all’ articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell’attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies del presente articolo.

6-quinquiesdecies. All’ articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione centrale per i servizi antidroga" e dopo le parole: "in qualità di esperti" sono inserite le seguenti: "per la sicurezza";

b) al comma 2, le parole: "riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga";

c) al comma 3, le parole: "il Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione centrale per i servizi antidroga";

d) al comma 4, le parole: "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione centrale per i servizi antidroga"»;

al comma 7, capoverso 196-bis, al primo periodo, dopo le parole: «dell’articolo 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare di cui al»; al secondo periodo, le parole: «, ai sensi dell’ articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191» sono soppresse; all’ultimo periodo, le parole: «Commissario di Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo» e le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 29 dicembre 2010»;

al comma 9:

alla lettera a), le parole: «Il Commissario straordinario,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo»;

alla lettera b), capoverso 13-ter, dopo le parole: «all’articolo 253 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al», le parole: «all’ articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 14 del presente articolo», le parole: «all’80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell’amministrazione di Roma Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «al costo complessivo annuo del personale dell’amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive», dopo le parole: «annuo per il Commissario straordinario.», sono inserite le seguenti: «I subcommissari percepiscono un’indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le
funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento», le parole: «di Governo» sono soppresse e la parola: «risultano» è sostituita dalla seguente: «risultino»;

alla lettera c), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e dopo le parole: «all’articolo 206 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al»;

dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. All’ articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l’importo pari alla metà dell’indennità di rispettiva spettanza".

9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell’ articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

9-quater. Al comma 2 dell’ articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente". Il comma 7 dell’ articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato»;

al comma 10:

l’alinea è sostituito dal seguente: «All’ articolo 307, comma 10, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) è sostituita dalla seguente:»;

alla lettera d), nel primo capoverso, le parole: «dei citati fondi» sono sostituite dalle seguenti: «delle quote riassegnate dei citati fondi», le parole: «per confluire,» sono sostituite dalle seguenti: «per confluire», le parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono soppresse e, nel terzo capoverso, le parole: «in un range» sono sostituite dalle seguenti: «in una misura compresa»;

al comma 11, nell’alinea, dopo le parole: «All’articolo 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare, di cui al», alla lettera a), l’ultimo periodo è soppresso, alla lettera b), al primo periodo, le parole: «Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,» sono soppresse e le parole: «Ministero delle difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa»;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Nel caso in cui le procedure di cui all’ articolo 314, comma 4, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410»;

dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l’anno 2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell’ articolo 7-sexies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogata per gli anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010.

12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell’ articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l’esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell’ articolo 5, comma 2, della medesima legge.

12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall’alluvione del 2 ottobre 2009. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma si provvede, per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui all’ articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte
di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

12-sexies. All’ articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall’ articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011". Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

12-septies. All’ articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: "Il Servizio sanitario nazionale" sono premesse le seguenti: "A decorrere dal 31 maggio 2010". Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l’importo previsto dall’ultimo periodo dell’ articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del medesimo decreto; l’importo è versato all’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell’ articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all’ articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di rientro ed in coerenza con l’Accordo tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità.

12-novies. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrata per l’anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo.

12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole: "sono collocati fuori ruolo" sono inserite le seguenti: ", se ne fanno richiesta,". La facoltà di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dall’ articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.

12-undecies. Al comma 7 dell’ articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004–2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2011" e le parole: "2.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "1.800 unità". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’ articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall’ articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all’ articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di
sostituti d’imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato dall’ articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all’ articolo 1 comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento.

12-terdecies. All’ articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"»;

al comma 13, alla lettera a), le parole: «Tale accordo,» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accordo» e, alla lettera b), la parola: «alinea» è sostituita dalle seguenti: «lettera a)»;

dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

«16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonché per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall’uomo, a scala mondiale, è autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia, nella città di Pavia. A tal fine le risorse di cui all’ articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell’esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All’onere di cui al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.

16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 è prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro.

16-quater. Fino al 30 aprile 2011 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all’ articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l’anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un’incidenza del costo del personale non superiore, nell’ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all’ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell’ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell’ammontare del contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo del presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l’anno 2011, le risorse di cui all’ articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell’anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

16-sexies. Le risorse di cui all’ articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell’esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell’anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, ivi previste, è destinata, per l’anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’ articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima istallazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell’intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all’appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell’idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L’omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l’obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l’esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.

16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull’intero territorio nazionale, è incrementato di 1.500.000 euro per l’anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

16-decies. Il termine di cui all’ articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti»;

al comma 17, le parole: «n. 67, convertito, con modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 67, convertito»;

dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:

«17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all’ articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l’estensione della partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione.

17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, il termine di cui all’ articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011.

17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell’ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell’ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti all’originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto all’ articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo al
cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l’importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell’operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell’ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

17-sexies. All’ articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "mese di aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

17-septies. La prosecuzione delle attività di cui all’ articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l’anno 2011 lo Stato è autorizzato a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All’onere derivante dall’attuazione del secondo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

17-octies. Ai fini dell’applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all’esercizio dell’attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce, con delibera dell’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell’assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma è disciplinato dai commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice civile ivi espressamente richiamate.

17-novies. La deliberazione dell’assemblea di cui al comma 17-octies è depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell’ambito dell’esercizio dell’attività di bancoposta e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati. Qualora la deliberazione prevista dal comma 17-octies non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione all’esercizio dell’attività di bancoposta, Poste italiane Spa risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva la responsabilità
illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2447-quinquies del codice civile.

17-decies. È deliberata dall’assemblea ogni eventuale successiva modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonché il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane Spa. Si applica il comma 17-novies.

17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste italiane Spa tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del comma 17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Si applica l’articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità ai princìpi contabili internazionali. L’assemblea di cui all’articolo 2364, secondo comma, del codice civile è convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

17-duodecies. Ai fini dell’attuazione dell’ articolo 2, commi da 165 a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa può acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove richiesti.

17-terdecies. All’ articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le parole: "può essere estesa all’esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti: "può essere reiterata" e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

"15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all’ articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l’esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISVAP. Gli effetti derivanti dall’applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

15-ter. Le imprese di cui all’ articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell’ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all’applicazione del comma 15-bis. L’ISVAP disciplina con regolamento modalità, condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta".

17-quaterdecies. Il termine di un anno per l’adempimento del dovere di alienazione di cui all’ articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come prorogato, da ultimo, dall’ articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata»;

dopo il comma 19, sono inseriti i seguenti:

«20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

21. All’ articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell’ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate “Fondo unico giustizia”, Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d’interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio".

22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalità di potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 67 del 1° settembre 2009, nonché del programma di cui al bando di concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilità di cui al comma 14 dell’ articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall’
articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’ articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.

23. Il termine di cinque anni di cui all’ articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di tre anni. All’ articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall’anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

24. Il termine di cui all’ articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le quote di rimborso relative all’anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un’unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine, e l’erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall’ articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nelle materie di cui ai commi da 26 a 28 si applica fino all’entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 26.

26. All’ articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. I princìpi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d’esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.

7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere dell’Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d’Italia, la CONSOB e l’ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i princìpi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.

7-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE".

27. All’ articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono inserite le seguenti: "anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’ articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,".

28. Le disposizioni di coordinamento previste dall’ articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i princìpi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

29. Le norme di cui all’ articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.

30. All’ articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.

31. All’ articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato".

32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all’ articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all’ articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’applicazione delle norme dei commi da 30 al presente comma, primo periodo, del presente articolo non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.

33. All’ articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 129, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L’esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro";

b) dopo il comma 130 è inserito il seguente:

"130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale “Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali” ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell’ articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell’anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
cui al presente comma";

c) al comma 135, dopo le parole: "alla spesa di personale," sono inserite le seguenti: "ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,";

d) dopo il comma 138 è inserito il seguente:

"138-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali";

e) il comma 140 è sostituito dal seguente:

"140. Ai fini dell’applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all’ANCI, all’UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica";

f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: "doppio" è sostituita dalla seguente: "triplo";

g) dopo il comma 148, è inserito il seguente:

"148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio. A tal fine riducono l’ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell’ultimo triennio;

b) non ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all’ articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l’invio della certificazione".

34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all’ articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L’attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

35. All’ articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "strutture private" sono inserite le seguenti: "ospedaliere e ambulatoriali" e dopo le parole: "decreto legislativo n. 502 del 1992;" sono inserite le seguenti: "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’ articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992;".

36. All’ articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, le parole: "fermo restando quanto previsto all’ articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa".

37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.

38. L’importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2010 in applicazione dell’ articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente all’ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato costituito ai sensi dell’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, previa valutazione congiunta
degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali.

39. Il comma 108 dell’ articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

"108. All’ articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ‘il 15 per cento’ sono sostituite dalle seguenti: ‘il 12 per cento per l’anno 2011, il 10 per cento per l’anno 2012 e l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013’".

40. All’ articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle associazioni di cui all’ articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

41. All’ articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2012".

42. All’ articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "della Regione" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’ articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

43. All’ articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente:

"117. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: ‘Entro il 31 dicembre 2011’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Entro il 31 dicembre 2013’ e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ‘Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime’".

44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall’applicazione della disposizione di cui all’ articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l’anno 2011, fino a concorrenza dell’onere.

45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell’interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l’anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell’interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate dall’ articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente
intervenute. Sono prorogate per l’anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’ articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma "carta acquisti", di cui al comma 32 dell’ articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.

47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

c) le modalità di rendicontazione sull’utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell’ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all’identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all’integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all’eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all’ articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.

48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all’ articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.

49. All’ articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti".

50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l’efficacia abrogativa già disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell’ Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel presente comma, sono incluse nell’ Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

51. All’ articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto mesi".

52. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell’espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l’assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all’entrata in servizio dei vincitori dell’anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’ articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall’ articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità. All’onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

53. All’ articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "2009, 2010 e 2011" sono inserite le seguenti: ", 2012, 2013 e 2014";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1".

54. All’ articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’ articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011".

55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’ articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio.

56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:

a) la perdita d’esercizio, e

b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

57. Il credito d’imposta di cui al comma 55 non è rimborsabile né produttivo di interessi. Esso può essere ceduto ovvero può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.

58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

59. Nel comma 10 dell’ articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: "non superiore ad un nono" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un decimo". In deroga all’ articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d’imposta.

60. All’onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

62. Nell’ articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente:

"5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’ articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell’ articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo
medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto nonché dall’ articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni".

63. Dopo l’ articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

"Art. 26-quinquies.- (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). - 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell’ articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’ articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui
all’articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’ articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’ articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’ articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’ articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’ articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell’ articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

6. Ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista".

64. All’ articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: "Per i soggetti non residenti" sono inserite le seguenti: "nonché per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio";

b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: "Qualora sia revocata l’opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito" sono inserite le seguenti: "o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio,".

65. Nella lettera c) del comma 3 dell’ articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "dai commi 3 e 3-bis dell’articolo 26" sono inserite le seguenti: "e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all’articolo 26-quinquies".

66. Nel comma 3 dell’ articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’ articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973".

67. Nel comma 1 dell’ articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dall’articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5," sono inserite le seguenti: "e quella del 12,50 per cento di cui all’articolo 26-quinquies".

68. La lettera a) dell’ articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

"a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile".

69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011.

70. Le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’ articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano l’imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell’ articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell’ articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’ articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell’ articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell’ articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 del presente articolo,
senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’ articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.

72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’ articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l’importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall’ articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell’ articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell’ articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’ articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell’ articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell’ articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

75. Sui redditi d’impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta di cui al comma 3 dell’ articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell’ articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell’ articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell’ articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all’ articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’ articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell’imposta sostitutiva ovvero della ritenuta
prevista dall’ articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta di cui all’ articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.

78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l’intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all’ articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011. A tal fine il contribuente fornisce all’intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell’imposta.

79. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011:

a) l’ articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l’ articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell’ articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1 nonché il primo periodo del comma 2 dell’ articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 (4);

b) l’ articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) l’ articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

d) il comma 4-bis dell’ articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’ articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

f) le parole: "da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all’imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonché" del comma 4 dell’ articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

80. L’ articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all’ articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’ articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’ articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i
soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all’ articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’ articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’ articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell’applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’ articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’ articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’ articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all’estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all’estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’ articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all’ articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all’ articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani".

81. Nella lettera e) del comma 3 dell’ articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e 5".

82. Nel comma 3 dell’ articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e 5".

83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.

84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di euro per l’anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’ articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario».

All’ articolo 3:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quanto a euro 20 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13 dicembre 2010, n. 220. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 15 milioni di euro per l’anno 2011. All’onere derivante dal secondo periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disponibilità di bilancio di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all’anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalità al Fondo di cui all’ articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Alla tabella 1:

nel titolo, le parole: «previsto dall’articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, comma 1»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: « articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: « articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: « articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» è sostituita dalla seguente: « articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: « articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139» le parole: «28 febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2008»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: « articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166» è sostituita dalla seguente: « articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: « articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» è sostituita dalla seguente: « articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale di cui all’ articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è sostituita dalla seguente: « articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all’ articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416» è sostituita dalla seguente: « articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;

nella colonna «TERMINE» le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto-legge» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

le seguenti voci sono soppresse:

«1° gennaio 2011 - articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

«31 dicembre 2010 - articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

«31 dicembre 2010 - Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’ articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267»;

«31 dicembre 2010 - articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010»;

«31 dicembre 2010 - articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

«31 dicembre 2010 - articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

«30 aprile 2011 - articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

«31 dicembre 2010 - articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

«un anno - articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

(2) NDR: La numerazione del presente comma è redazionale in quanto in GU è riportata la seguente numerazione non corretta: «4-duodevicies.».

(3) NDR: La numerazione del presente comma è redazionale in quanto in GU è riportata la seguente numerazione non corretta: «4-undevicies.».

(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84».

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