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mercoledì 6 aprile 2011
Svolta ecologica per il parco auto della P.A. Giro di boa nella Pubblica Amministrazione per le auto blu. (Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, G.U. 24 marzo 2011, n. 68) Gazzetta Ufficiale N. 68 del 24 Marzo 2011 DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 24 Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. (11G0063)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare,
l'allegato B;
Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso
consumo energetico nel trasporto su strada;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
in data 28 aprile 2008, recante recepimento della direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre
2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche
destinate a tali veicoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, recante approvazione
del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione;
Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
Visto il regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione del 30
novembre 2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del
Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della
giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a
ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e di
potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche
della Comunita' in materia di ambiente, di clima e di energia, il
presente decreto stabilisce l'obbligo per le amministrazioni
aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di cui
all'articolo 2, comma 1, di tener conto, al momento dell'acquisizione
di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera c), dell'impatto energetico e dell'impatto
ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO 2 e di
talune sostanze inquinanti, nell'intero arco della loro la vita.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
L'allegato B, della legge 4 giugno 2010, n. 96,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010, n.
146, S.O., cosi' recita:
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita' ;
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio ;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio ;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'articolo 48, secondo
comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e
dei terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi ;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE.».
La direttiva 2009/33/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15
maggio 2009, n. L 1.
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.
Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sono pubblicate
nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 134.
La direttiva 2007/46/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
ottobre 2007, n. L 263.
Il regolamento (CE) n. 1370/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.
Il regolamento (CE) 1177/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 1 dicembre 2009, n. L 314.
La direttiva 2009/81/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
agosto 2009, n. L 216.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si
applica ai contratti di acquisizione di veicoli adibiti al trasporto
su strada, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera c),
stipulati:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti
aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), nei
casi in cui sono assoggettati all'obbligo di applicare le procedure
di appalto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) dagli operatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
che assolvono obblighi di servizio pubblico, nel quadro di un
contratto di servizio pubblico, ai sensi del regolamento (CE) n.
1370/2007, di importo superiore alle soglie definite all'articolo 28
del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il presente decreto non si applica ai contratti di acquisizione
dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 aprile 2008, nel caso
in cui detti veicoli non siano stati assoggettati all'omologazione
tipo o ad omologazione individuale.
Note all'art. 2:
Per il regolamento (CE) 1370 del 2007, si veda nelle
note alle premesse.
L'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 163
cosi' recita:
«Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria.
(artt. 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18; regolamento CE
n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di
forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per
i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)
e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro;
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da
quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati
da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le
cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici
e per le concessioni di lavori pubblici.».
L'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, cosi'
recita:
«3. L'omologazione o l'omologazione individuale,
disciplinate dal presente decreto, sono facoltative per i
seguenti veicoli:
a) veicoli progettati e fabbricati per essere
essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave,
installazioni portuali o aeroportuali;
b) veicoli blindati progettati per essere utilizzati
dalle Forze armate, dalla protezione civile, dai servizi
antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento
dell'ordine pubblico; e
c) macchine mobili, nella misura in cui tali veicoli
soddisfino i requisiti del presente decreto. Tali
omologazioni facoltative non pregiudicano l'applicazione
della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.».
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni
aggiudicatrici come definite all'articolo 3, comma 25, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) enti aggiudicatori: gli enti aggiudicatori come definiti
all'articolo 3, comma 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
c) veicolo adibito al trasporto su strada: un veicolo che
appartenga ad una delle categorie di veicoli elencate alla tabella 3
dell'allegato 1;
d) operatore di servizio pubblico: l'operatore di servizio
pubblico come definito all'articolo 2, primo paragrafo, lettera d),
del regolamento (CE) n. 1370/2007;
e) contratto di servizio pubblico: il contratto di servizio
pubblico come definito all'articolo 2, primo paragrafo, lettera i),
del regolamento (CE) n. 1370/2007;
f) appalti pubblici: gli appalti pubblici come definiti
all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
g) specifiche tecniche: le specifiche tecniche come definite al
punto 1), lettera b), dell'allegato VIII al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
h) acquisizione: l'acquisto, a titolo oneroso, della proprieta' o
del godimento.
Note all'art. 3:
L'art. 3, comma 6, 25, e 29, e l'allegato VIII punto 1)
lettera b), del citato decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, cosi' recitano:
«6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo
oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante
o un ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal
presente codice.».
«25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti.».
«29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione
delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono
le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e
i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici
o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti speciali
o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo
le norme vigenti.».
Allegato VIII
Definizione di alcune specifiche tecniche
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) omissis
b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti
pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute
in un documento, che definiscono le caratteristiche
richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli
di qualita', i livelli della prestazione ambientale, una
progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi
compresa l'accessibilita' per i disabili) la valutazione
della conformita', la proprieta' d'uso, l'uso del prodotto,
la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le
prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la
denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il
collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i
metodi di produzione, nonche' le procedure di valutazione
della conformita';».
Per il regolamento (CE) 1370/2007, si veda note alle
premesse.
Art. 4
Acquisizione di veicoli adibiti a trasporto su strada a ridotto
impatto ambientale e a basso consumo energetico
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli
operatori di cui all'articolo 2, comma 1, devono tener conto, al
momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada,
almeno dei seguenti impatti energetici ed ambientali imputabili al
loro esercizio nel corso dell'intero ciclo di vita:
a) il consumo energetico;
b) le emissioni di biossido di carbonio (CO 2 );
c) le emissioni di ossidi di azoto (NO x ), idrocarburi non
metanici (NMHC) e particolato.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli
operatori di cui all'articolo 2, comma 1, devono tenere conto, al
momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada,
anche degli ulteriori impatti ambientali definiti ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 11 aprile 2008.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli
operatori di cui all'articolo 2, comma 1, applicano almeno una delle
seguenti opzioni:
a) stabiliscono, nei documenti dell'appalto, specifiche tecniche
in materia di prestazioni energetiche ed ambientali per ciascun tipo
di impatto considerato, nonche' per ogni altro eventuale tipo di
impatto ambientale;
b) nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il
criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, fondano la decisione di acquisizione altresi'
sull'impatto energetico e sull'impatto ambientale, includendo tali
impatti fra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la metodologia
di calcolo dei costi di esercizio di cui all'articolo 5, qualora tali
impatti siano trasformati in valore monetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, devono comunque essere applicate le
disposizioni definite ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 11 aprile 2008.
Art. 5
Metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante l'intero arco
di vita
1. I costi di esercizio nell'intero arco di vita connessi al
consumo energetico sono calcolati usando la metodologia seguente:
a) il consumo di carburante per chilometro di un veicolo,
misurato come indicato al comma 4, deve essere, in ogni caso,
computato in unita' di consumo energetico per chilometro;
b) qualora il consumo di carburante sia fornito in unita' di
misura diverse da quella di consumo energetico, esso e' convertito in
consumo di energia per chilometro utilizzando i fattori di
conversione di cui alla tabella 1 dell'allegato 1;
c) quale costo per unita' di energia e' utilizzato il costo
pre-accisa per unita' di energia piu' basso fra quello della benzina
e quello del combustibile diesel per autotrazione;
d) i costi di esercizio imputabili al consumo energetico di un
veicolo nell'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il
chilometraggio relativo all'intero arco di vita indicato alla tabella
3 dell'allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio
gia' effettuato, per il consumo di energia per chilometro di cui alla
lettera b) e per il costo per unita' di energia di cui alla lettera
c).
2. I costi di esercizio nell'intero arco di vita connessi alle
emissioni di CO 2 sono calcolati usando la metodologia seguente:
a) il chilometraggio relativo all'intero arco di vita, indicato
alla tabella 3 dell'allegato 1, se necessario tenendo conto del
chilometraggio gia' effettuato, va moltiplicato per le emissioni di
CO 2 espresse in chilogrammi per chilometro, misurate come indicato
al comma 4;
b) il valore di cui alla lettera a) va moltiplicato per il costo
per chilogrammo di CO 2 di cui alla tabella 2 dell'allegato 1.
3. I costi di esercizio nell'intero arco di vita connessi alle
emissioni di sostanze inquinanti sono calcolati usando la metodologia
seguente:
a) i costi di esercizio relativi alle emissioni inquinanti di un
veicolo nell'intero arco di vita, sono calcolati sommando i costi di
esercizio relativi alle emissioni di NOx, NMHC e particolato
nell'intero arco di vita;
b) i costi di esercizio relativi a ogni sostanza inquinante per
l'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio
relativo all'intero arco di vita indicato alla tabella 3
dell'allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio gia'
effettuato, per le emissioni in grammi per chilometro misurate, come
indicato al comma 4 e per il rispettivo costo per grammo di cui alla
tabella 2 dell'allegato 1.
4. Il consumo di carburante, le emissioni per chilometro di CO 2 e
delle sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 dell'allegato 1, sono
misurati:
a) per i veicoli per cui la normativa comunitaria in materia di
omologazione definisce procedure di prova standardizzate, utilizzando
tali procedure;
b) per i veicoli che non sono oggetto di procedure di prova
standardizzate comunitarie, utilizzando procedure di prova
alternative indicate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
5. Nel caso di veicoli elettrici, nelle more dell'adozione di
specifiche norme comunitarie, il consumo energetico, le emissioni per
chilometro di CO 2 e delle sostanze inquinanti di cui alla tabella 2
dell'allegato 1 sono misurati utilizzando procedure di prova indicate
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 6
Adeguamenti al progresso tecnico
1. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica dell'allegato 1 al
fine di dare attuazione a successive norme comunitarie non
autonomamente applicabili.
Note all'art. 6:
L'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n.
37., cosi' recita:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.».
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione
del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato 1
pag. 4
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