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giovedì 29 dicembre 2011

Attribuzione del codice fiscale a cittadini residenti all'estero titolari di prestazioni a carattere continuativo erogate dall'INPS.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 28-12-2011 n. 24530
Attribuzione del codice fiscale a cittadini residenti all'estero titolari di prestazioni a carattere continuativo erogate dall'INPS.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Msg. 28 dicembre 2011, n. 24530 (1).

Attribuzione del codice fiscale a cittadini residenti all'estero titolari di prestazioni a carattere continuativo erogate dall'INPS.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.



1. Premessa

A seguito di ripetute segnalazioni pervenute dalle Strutture Territoriali, è stata rappresentata all'Agenzia delle Entrate la necessità di individuare modalità utili a superare le difficoltà connesse all'acquisizione del codice fiscale di soggetti residenti all'estero che ne siano sprovvisti.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Ris. 19 settembre 2011, n. 91/E con la quale ha dato nuove indicazioni e introdotto una specifica procedura da seguire per agevolare il rilascio del codice fiscale ai soggetti residenti all'estero che abbiano maturato il diritto a prestazioni da parte dell'Istituto.



2. Pagamenti una tantum

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di erogazione di una prestazione una tantum, quale il pagamento all'erede di ratei di pensione o quote di tredicesima non riscosse, si può prescindere dall'indicazione del codice fiscale del beneficiario qualora questo sia residente all'estero e sprovvisto del suddetto codice. A seguito di tale indicazione, si comunica che sono state avviate le attività necessarie alla modifica delle relative applicazioni informatiche per consentire la disposizione del pagamento una tantum a beneficiari residenti all'estero anche nei casi in cui questi siano sprovvisti di codice fiscale.



3. Pagamento di prestazioni con carattere di continuità

Nuove modalità procedurali sono state introdotte dall'Agenzia delle Entrate per facilitare l'attività dell'Istituto anche nei casi in cui deve essere erogata una prestazione con carattere di continuità a soggetti residenti all'estero sprovvisti di codice fiscale.

In generale tali soggetti, in base all'art. 1 del D.M. n. 281/2001, possono richiedere il codice alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del paese di residenza.

Tuttavia, in base a quanto disposto con la Ris. 19 settembre 2011, n. 91/E, laddove tale possibilità non fosse praticabile per oggettive difficoltà del richiedente la prestazione, l'Istituto al fine di dare seguito, con urgenza, ai propri adempimenti, può richiedere l'attribuzione del codice fiscale all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti).

In tali casi l'Istituto deve indicare sulla domanda:

- i dati anagrafici completi del richiedente la prestazione;

- il suo domicilio fiscale;

- i dati relativi alla residenza estera.

Si allega il modello standard dell'Agenzia delle Entrate (mod. AA4/7) attualmente in uso per richiedere l'attribuzione del codice fiscale ai competenti uffici territoriali. Inoltre la richiesta dell'Istituto deve essere completa della motivazione e corredata da una dichiarazione che attesti la corrispondenza dei dati indicati nella domanda stessa con quelli desunti dagli archivi INPS e dalla documentazione agli atti.

È importante sottolineare che, qualora la domanda riguardi un soggetto per cui non è possibile determinare il domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, in base a quanto disposto dalla succitata Ris. 19 settembre 2011, n. 91/E è possibile omettere tale dato. In questi casi l'Istituto deve fornire obbligatoriamente tutte le informazioni relative alla residenza estera del soggetto all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la domanda.

In tal modo l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate potrà attribuire il codice fiscale inserendo nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria obbligatoriamente i dati della residenza estera impostando i dati relativi al domicilio fiscale con l'indicazione "indirizzo assente", associato al Comune in cui è ubicato l'ufficio che effettua l'attribuzione del codice fiscale.

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la domanda:

- acquisisce tutta la documentazione trasmessa dall'INPS;

- ricerca il soggetto negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, anche per dati anagrafici parziali, al fine di verificare se esiste già un codice fiscale riferibile al medesimo soggetto, ma con dati difformi da quelli conosciuti dall'Istituto e, verificata la ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, rilascia il codice fiscale e ne effettua la trasmissione alla Struttura INPS che lo ha richiesto.

L'Istituto ha l'obbligo di comunicare al cittadino il codice fiscale attribuito secondo la procedura descritta.

Inoltre, l'Istituto dovrà informare l'Agenzia delle Entrate delle eventuali successive variazioni dei dati comunicati, con particolare riguardo ai cambiamenti di residenza estera del beneficiario e alla cessazione dell'erogazione della prestazione pensionistica per decesso del beneficiario.

Sulla base delle indicazioni fornite con la Ris. 19 settembre 2011, n. 91/E, Le Direzioni Regionali dell'INPS potranno stipulare con le rispettive Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate appositi protocolli d'intesa per concordare modalità operative finalizzate allo scambio delle informazioni per l'attribuzione dei codici fiscali.


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1


Ris. 19 settembre 2011, n. 91/E

Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero, titolari del diritto alla pensione erogata dall'Inps (2).

(2) Il testo della risoluzione 19 settembre 2011, n. 91/E, emanata dall’Agenzia delle entrate, è riportato autonomamente.



Allegato 2


Altri riferimenti normativi


Ministero delle finanze


D.M. 17 maggio 2001, n. 281

Regolamento recante norme in materia di agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte per i contribuenti residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 14 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001


Art. 1.

Attribuzione del codice fiscale ai contribuenti residenti all'estero.


1. Il codice fiscale richiesto dai contribuenti residenti all'estero é attribuito dall'Agenzia delle entrate anche per il tramite dell'Autorità consolare territorialmente competente.


D.P.R. n. 605/1973


Art. 6

Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.


Omissis ….


Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. ..


Omissis…


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973 - Suppl. Ordinario


Omissis….


Art. 58

Domicilio fiscale.


Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune della cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato . I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività. In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.


Omissis….



Allegato 3


Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati


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D.M. 17 maggio 2001, n. 281, art. 1
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, art. 6
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 5

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