9CO1748615 4 POL ITA R01 CONSULTA, DIMINUENTE PER I CASI DI MINORE GRAVITÀ E REATO DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (9Colonne) Roma, 29 dic - Qualora la condotta posta in essere dal reo abbia un disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla figura astratta del reato, tale da poter essere considerato di sicura minore gravità, è irragionevole che la pena comminata dall'articolo 609-octies del codice penale per il reato di violenza sessuale di gruppo - che il legislatore, nella giusta considerazione dell'elevato disvalore di tale tipologia di reati, ha fissato, nel minimo, in otto anni di reclusione - non possa essere diminuita, così come già previsto per reati altrettanto gravi, come la violenza sessuale e atti sessuali con minorenne. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 202 depositata oggi, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 609-octies del codice penale, per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della predetta diminuente per i casi di minore gravità. La Corte, nel ribadire la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte costitutive di reato e nella determinazione delle relative pene, quale massima espressione di politica criminale, ha, al contempo, confermato l'invalicabile limite della manifesta irragionevolezza. Solo una pena rispettosa del canone della proporzionalità, calibrata sul disvalore del caso concreto, infatti, garantisce una effettiva individualizzazione della pena e la sua funzione rieducativa. Alla luce di tali principi la Corte ha osservato che, per il reato di violenza sessuale di gruppo, la mancata previsione di una "valvola di sicurezza" che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla concreta gravità della singola condotta, può determinare l'irrogazione di una sanzione non proporzionata, in quanto la formulazione normativa dell'articolo 609-octies del codice penale, nella sua ampiezza, è idonea a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore; tanto più in presenza di una cornice edittale del reato caratterizzata - proprio nella giusta considerazione dell'elevato disvalore di tale tipologia di reati e per i pericoli agli stessi correlati - da un minimo di significativa asprezza. D'altronde, il maggiore disvalore proprio del reato in esame che, a causa della presenza di più persone riunite, cagiona una lesione particolarmente grave della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima, rispetto agli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona, è già alla base della previsione di un'autonoma fattispecie di reato (anziché costituire un'aggravante del reato base di violenza sessuale) e, soprattutto, della significativa maggiore severità del relativo trattamento sanzionatorio rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 609-bis del codice penale. La mancata previsione di una diminuente - analoga a quella già prevista per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne - preclude in definitiva al giudice di calibrare la sanzione sul caso concreto che presenti caratteristiche di minore gravità; quest'ultima, tuttavia, potrà essere individuata nelle sole ipotesi di una condotta avente disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla figura astratta del reato, in quanto tale condotta incide comunque sulla libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale della persona offesa, che subisce un'aggressione, sia qualitativamente che quantitativamente, più intensa rispetto al caso di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale. (fre) 291825 DIC 25
Nessun commento:
Posta un commento