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sabato 25 febbraio 2012

Certificazioni fiscali delle pensioni per l'anno 2011 (CUD 2012).


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 22-2-2012 n. 3136
Certificazioni fiscali delle pensioni per l'anno 2011 (CUD 2012).
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 22 febbraio 2012, n. 3136 (1).

Certificazioni fiscali delle pensioni per l'anno 2011 (CUD 2012).

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Al punto 13 della Circ. 2 febbraio 2012, n. 10 nell'illustrare le operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 2012, si è fatta riserva di successivo messaggio per informare le sedi dell'adeguamento della certificazione fiscale delle pensioni per l'anno 2011 a seguito della rideterminazione delle aliquote di computo delle addizionali regionali.

In vista dell'emissione generalizzata del CUD 2012 si è, pertanto, provveduto, a livello centrale, a rettificare la certificazione - già predisposta in occasione delle operazioni di rinnovo - in funzione delle nuove aliquote regionali da utilizzare per la determinazione dell'addizionale regionale a saldo, e delle nuove aliquote comunali, da utilizzare per la determinazione delle addizionali comunali a saldo e in acconto.

Si è contestualmente provveduto a ricalcolare il contributo di perequazione dovuto per l'anno 2011 e 2012 da soggetti titolari di trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 200.000 euro.

Si descrive di seguito il dettaglio delle operazioni effettuate.



1. Variazione delle aliquote da utilizzare per il calcolo delle addizionali 2011

Le aliquote utilizzate sono consultabili nel sito intranet dell'Istituto - processo assicurato-pensionato - sezione GESTIONE REDDITUALE E SERVIZI FISCALI.


1.1 Addizionale regionale


L'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, ha attribuito alle regioni a Statuto ordinario la facoltà di aumentare o diminuire, dal 2012, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF.

L'art. 28, comma 1 della L. n. 214/2011 ha anticipato tale facoltà all'anno 2011 e ha aumentato l’aliquota di base dallo 0,9 per cento all'1,23 per cento, e ha stabilito che tale aliquota venga applicata anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Si riporta in allegato 1 la tabella delle aliquote utilizzate per la determinazione dell'addizionale regionale per l'anno 2011.


1.2 Addizionale comunale


Per le addizionali comunali si è tenuto conto delle variazioni deliberate e pubblicate sul sito del MEF fino al 24 gennaio 2012.


1.3 Modalità di ricalcolo


Com'è noto, le addizionali regionale e comunale a saldo vengono trattenute sulle pensioni in 11 rate mensili, nell'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, al momento del ricalcolo, sulle mensilità di pensione di gennaio e febbraio era stato già trattenuto il rateo calcolato sulla base delle aliquote in vigore alla data del rinnovo (7 novembre 2011).

Il nuovo importo di addizionale regionale e comunale a saldo viene applicato a partire dalla rata di marzo 2012, sulla quale è stato anche trattenuta la eventuale differenza dovuta per le mensilità di gennaio e febbraio.

Si rammenta che l'importo dovuto per l'anno 2011 a titolo di addizionale regionale è esposto nel campo GP3EADD del database delle pensioni.

L'addizionale comunale in acconto, che viene invece trattenuta da marzo a novembre di ciascun anno, viene trattenuta in funzione delle nuove aliquote.

Si rammenta che il codice catastale del comune per il quale viene effettuata la trattenuta, e la relativa aliquota, sono indicati nel campo GP3CADDCMN - codice catastale comune di residenza (con visualizzazione dell'aliquota dell'addizionale comunale), mentre l'importo dovuto è memorizzato nel campo GP3EADDCMN.



2. Contributo di perequazione

Con il Msg. 18 agosto 2011, n. 16499 sono state illustrate le modalità di applicazione del contributo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 22-bis, della L. 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

L'art. 24, comma 31-bis della L. 22 dicembre 2011, n. 214(allegato 2), ha apportato modifiche alla definizione delle aliquote da applicare per il calcolo del contributo di perequazione, da trattenere sui trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui, introducendo un'aliquota pari al 15 per cento per i trattamenti complessivamente superiori ai 200.000 euro.

La nuova aliquota viene applicata a decorrere dal 1° agosto 2011.

Il contributo quindi viene calcolato, sulla base dell'ammontare complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, nella misura:

- del 5%, sugli importi di pensione compresi tra 90.000 e 150.000 euro;

- del 10% per la parte compresa fra 150.000 e 200.000 euro;

- del 15% degli importi di pensione che superano i 200.000 euro.

Per l'anno 2011, con procedura di rettifica fiscale batch a consuntivo 2011 si è provveduto pertanto a ricalcolare il contributo di perequazione dovuto per i trattamenti complessivamente superiori ai 200.000.

L'aumento del contributo, deducibile ai fini fiscali, ha determinato una diminuzione di imponibile e conseguenti rimborsi di ritenute IRPEF 2011 e addizionali.

La differenza a debito dovuta per i mesi da agosto alla tredicesima 2011 viene recuperata sulle pensioni, suddivisa in due rate, a partire dalla mensilità di marzo 2012.

Per l'anno 2012 con ricostituzione batch si è provveduto ad aggiornare l'importo del contributo di perequazione, che viene trattenuto proporzionalmente sui trattamenti del soggetto. L'aumento del contributo, deducibile ai fini fiscali, ha determinato una diminuzione di imponibile e conseguente rimborso di ritenute IRPEF 2012.

La differenza a debito dovuta per i mesi di gennaio e febbraio 2012 al netto del credito IRPEF viene recuperata sulle pensioni, suddivisa in tre rate, a partire dalla mensilità di marzo 2012.

L'importo trattenuto a titolo di contributo di perequazione è esposto:

- Importo totale per l'anno 2011, nel campo GP3 ECTRSOL dell'area CUD 2011;

- Importo totale per l'anno 2012, nel campo GP3 ECTRSOL dell'area CUD 2012;

- Importo mensile per l'anno 2012, nel campo GP5HG01 con codice = 677.

I conguagli di contributo di perequazione derivanti dalla rettifica sono identificati dagli stessi codici già utilizzati allo stesso titolo in occasione del rinnovo 2012:


684
   

SU 022602
   

Contributo di perequazione L. n. 111 del 15 luglio 2011 a debito da rinnovo

685
   

SV 021400
   

Contributo di perequazione L. n. 111 del 15 luglio 2011 a credito da rinnovo
       


Gli interessati sono stati informati della circostanza con una comunicazione dedicata (allegato 3).

I vari conguagli derivanti dalla rettifica fiscale batch a consuntivo per il 2011 e ricostituzione batch sono stati trattati, ove possibile, in compensazione.



3. Ulteriori variazioni di carattere fiscale

3.1 Detrazioni di imposta


Come illustrato con il Msg. n. 20477 del 28 ottobre 2011 (pianificazione rinnovo), la procedura di variazione delle detrazioni d'imposta in competenza 2011 è rimasta a disposizione delle sedi fino al 25 novembre 2011.

Per le pensioni già rinnovate per l'anno 2012 al momento dell'acquisizione delle detrazioni d'imposta 2011, la variazione non aveva avuto effetto.

Nella fase di rettifica fiscale batch a consuntivo 2011 sono state prese in considerazione tutte le variazioni di detrazioni trasmesse dal 10 al 25 novembre 2011 ai fini del ricalcolo della tassazione dell'anno 2011.


3.2 Pensioni ex IPOST


Per le pensioni ex IPOST sono state effettuate le sistemazioni fiscali per le casistiche di seguito indicate:

- recuperi effettuati da IPOST da gennaio a ottobre 2011: sono stati portarti in diminuzione dell'imponibile 2011;

- contributo di perequazione trattenuto da agosto a ottobre 2011, non considerato nel corso del 2011: viene rimborsato sulle mensilità di marzo.



4. Invio della certificazione fiscale

L'invio della certificazione fiscale - CUD 2012, relativa ai trattamenti di pensione corrisposti nell'anno 2012 - viene effettuato con comunicazione dedicata. In allegato (allegato 4) viene riportata la lettera di accompagnamento, nella versione italiana e estera.



5. Pubblicazione del CUD 2012

La certificazione fiscale viene messa a disposizione delle sedi nella intranet - processo assicurato pensionato - cassetto previdenziale, e in internet, per i cittadini in possesso di PIN, nella sezione dedicata ai servizi al cittadino.

La procedura di stampa dei duplicati è in corso di rilascio.



Allegato 1


Addizionale Regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) - Certificazione fiscale a consuntivo - Anno 2011


Art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997


Cod. Reg.
   

Regione
   

Scaglioni di reddito
   

Aliquota aggiuntiva
   

Aliquota totale
   

Correttivo da detrarre
   

Riferimenti normativi
           

qualsiasi
         

1,73%
         

L.R. 12 dicembre 2006, n. 44 (G.U. n. 297 del 22 dicembre 2006)

01
   

Abruzzo
                           
                                   

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
                                   

02
   

Basilicata
   

qualsiasi
         

1,23%
         

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
                                   
           

Fino a 15.000,00
         

esente
         
                                         

L.P. 21 dicembre 2011, n. 15

03
   

Bolzano
   

da 15.000,00
   

fino a euro 70.000,00
         

1,23%
   

Detrazione di 252,00 euro per ogni figlio a carico in proporzione alla percentuale di carico
   
           

Oltre 70.000,00
         

1,23%
         
                                   

L.R. 23 dicembre 2011, n. 47

04
   

Calabria
   

qualsiasi
         

2,03%
         

(BUR n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 6 del 29 dicembre 2011)
                                   

Delib.G.R. n. 36 del 28 gennaio 2011, pubblicata sul BUR n. 9 del 7 febbraio 2011

05
   

Campania
   

qualsiasi
         

2,03%
         
                                   

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
                                   
                 

fino a euro 15.000,00
         

1,43%
         

L.R. 20 dicembre 2006, n. 19 (B.U. 185 del 20 dicembre 2006)

06
   

Emilia Romagna
   

oltre euro 15.000,00
   

fino a euro 20.000,00
         

1,53%
   

Si applica l'intera %
   

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
           

oltre euro 20.000,00
   

fino a euro 25.000,00
         

1,63%
         
           

oltre euro 25.000,00
               

1,73%
         

07
   

Friuli Venezia Giulia
   

qualsiasi
         

1,23%
         

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
                                   

Verifica interministeriale 6 aprile 2011

08
   

Lazio
   

qualsiasi
         

1,73%
         
                                   

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
                                   
                 

fino a euro 30.000,00
         

1,23%
         
                             
           

oltre euro 30.000,00
   

fino a euro 30.152,64
   

1,73% - (0,9827 * (30.152,64 - imponibile))

09
   

Liguria
   

oltre euro 30.152,64
               

1,73%
   

Si applica l'intera %
   

L.R. 27 dicembre 2011, n. 37

G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011
           

Qualsiasi reddito: per soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli
         

1,23%
   
                 

fino a euro 15.493,71
         

1,23%
         

10
   

Lombardia
   

oltre euro 15.493,71
   

fino a euro 30.987,41
   

0,40%
   

1,63%
   

61,97484
   

Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 21 dicembre 2011
           

oltre euro 30.987,41
         

0,10%
   

1,73%
   

92,96225
   

G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011
                 

fino a euro 15.500,00
         

1,23%
         

11
   

Marche
   

oltre euro 15.500,00
   

fino a euro 31.000,00
   

0,30%
   

1,53%
   

46,50
   

Art. 7 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 28
           

oltre euro 31.000,00
         

0,20
   

1,73%
   

108,50
   
                                   

Art. 2, comma 86, della L. n. 191/2009, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 174, della L. n. 311/2004.

12
   

Molise
   

qualsiasi
   

2,03%
               
                                   

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
                                   
                 

fino a euro 15.000,00
         

1,23%
         

13
   

Piemonte
   

oltre euro 15.000,00
   

Fino a euro 22.000,00
   

0,30%
   

1,53%
   

Si applica l'intera %
   

L.R. 30 dicembre 2008, n. 35 (B.U. n. 53 del 31 dicembre 2008 - S.O. n. 1 del 2 gennaio 2009)
           

Oltre euro 22.000,00
         

0,20%
   

1,73%
         

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
                                         
                 

fino a euro 28.000,00
         

1,53%
         

Art. 3, L.R. n. 38 del 30 dicembre 2011

14
   

Puglia
   

oltre euro 28.000,00
               

1,73%
   

56,00
   

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
                                         

15
   

Sardegna
   

qualsiasi
         

1,23%
         

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

16
   

Sicilia
   

qualsiasi
         

1,73%
         

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

17
   

Toscana
   

qualsiasi
         

1,23%
         

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

18
   

Trento
   

qualsiasi
         

1,23%
         

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
                 

fino a euro 15.000,00
         

1,23%
   

Si applica l'intera %
   

Delib.G.R. n. 1643 del 22 dicembre 2011

19
   

Umbria
   

oltre euro 15.000,00
         

0,20%
   

1,43%
       

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

20
   

Valle D'Aosta
   

qualsiasi
         

1,23%
         

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
                                   

L.R. 17 dicembre 2007, n. 36 (BUR n. 109/2007)

21
   

Veneto
   

qualsiasi
         

1,23%
         

G.U. n. 298 del 24 dicembre 2007
                                   

Art. 28, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
                               



Allegato 2


Testo del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione, L. 22 dicembre 2011, n. 214, recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"


Art. 24

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici


Omissis ...


31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".


... Omissis



Allegato 3


INPS
   

Nome Cognome

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
   

Indirizzo
     

CAP CITTÀ
   


Ogetto: Contributo di perequazione (Art. 2, comma 1 della L. n. 148/2011)


Gentile Signore/a,


La informiamo che la L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha fra l'altro modificato i criteri di calcolo del contributo di perequazione, istituito con la L. n. 148 del 2011.

È stata infatti prevista una nuova aliquota, pari al 15 per cento, per le quote di pensione complessiva che superano i 200.000 euro.

La modalità di calcolo deve essere applicata a partire dal 1° agosto 2011. Pertanto, sulla/e pensione/i di cui Lei è titolare continuerà ad essere trattenuto un contributo pari al 5% della somma compresa tra 90.000 e 150.000 euro, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% della somma che supera i 200.00 euro.

Il calcolo è effettuato sulla base dell'ammontare annuo dei trattamenti pensionistici complessivi.

A partire dalla rata di marzo 2012 abbiamo provveduto ad aggiornare l'importo da lei dovuto per il contributo in argomento. La trattenuta è ripartita proporzionalmente sui trattamenti di cui Lei è titolare e conguagliata con quanto già trattenuto allo stesso titolo per le mensilità di pensione di agosto e settembre.

Abbiamo inoltre quantificato la differenza dovuta titolo di contributo per il periodo dal 1° agosto 2011 al 28 febbraio 2012, che tratteniamo sulla sua pensione, suddivisa in tre rate.

La informo infine che il contributo è deducibile ai fini fiscali.

Pertanto la tassazione dei suoi trattamenti viene effettuata al netto del contributo.

Sulla certificazione fiscale delle somme che le abbiamo corrisposto per l'anno 2011 (CUD 2012) troverà esposto l'importo complessivamente trattenuto per il contributo di perequazione.


Cordiali saluti


Il Direttore generale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Allegato 1


Versione italiana


INPS
   

Nome Cognome

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
   

Indirizzo
     

CAP CITTÀ
   


           

Città, 15 febbraio 2012

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
         
           
   

Al Signor/ra
   
     

Nome Cognome
   
     

Indirizzo
   
     

CAP CITTÀ
   
       


Gentile Signore/a,


Gentile Signore/a,

in allegato a questa lettera troverà la certificazione fiscale (CUD 2012) relativa alla/e sua/e pensione/i, il modulo per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef e le istruzioni per il contribuente. In particolare, il punto 2 delle istruzioni contiene le informazioni sull'uso della certificazione e il punto 3 quelle sulla scelta dell'associazione o ente a cui destinare, a scopi sociali o religiosi, l'8 e il 5 per mille dell'Irpef. Le rammento che per effettuare la dichiarazione dei redditi può rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale o professionisti abilitati, utilizzando i codici a barre che contengono le stesse informazioni fornite in chiaro nel CUD.

La informo, inoltre, che l'INPS mette a sua disposizione tutte le informazioni che la riguardano (estratto contributivo unificato, informazioni su pensioni, stampa modelli CUD e OBIS/M, prospetto di dettaglio della rata di pensione per ciascuna mensilità) sul sito web WWW.INPS.IT, nella sezione SERVIZI ON LINE dedicata al cittadino.

Per poter accedere a tali servizi è indispensabile che lei si munisca del "PIN" o di una "carta nazionale dei servizi (CNS)".

Qualora lei non possieda il PIN, la invito ad attivarsi per il rilascio, considerato che dal mese di aprile 2012, per esigenze di risparmio, il dettaglio dei pagamenti delle rate di pensione non viene più inviato attraverso gli Uffici pagatori (Poste e Banche).

Può richiedere il PIN collegandosi alla home page del sito dell'INPS, attraverso l'apposita funzionalità denominata "Il PIN online". Dovrà inserire il codice fiscale, seguendo le istruzioni che troverà sul sito.


Cordiali saluti


Il Direttore generale


Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sul sito internet www.inps.it.


Se risiede in uno dei paesi sottoindicati può, inoltre, telefonare al numero gratuito: un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.


Se risiede in uno dei paesi sottoindicati può, inoltre, telefonare al numero gratuito: un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Belgio 080013255, Danimarca 80018297, Francia 0800904332, Germania 08001821138, Gran Bretagna 0800963706, Irlanda 1800553909, Lussemburgo 08002860, Paesi Bassi 08000223952, Portogallo 800839766, Spagna 900993926, Svezia 020795084.

Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita.


Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:


Numero pensione XXXXXXXX
   

Categoria XXXX
   

codice sede XXXX

Codice fiscale XXXXXXXXX
         
       


Versione Estero


INPS
   

Nome Cognome

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
   

Indirizzo
     

CAP CITTÀ
   


Città, data
   

Al Signor/ra
   
     

Nome Cognome
   
     

Indirizzo
   
     

CAP CITTÀ
   
       


Gentile Signore/a,


in allegato a questa lettera troverà la certificazione fiscale - CUD 2012 - relativa alla/e sua/e pensione/i, il modulo per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef e le istruzioni per il contribuente. In particolare, il punto 2 delle istruzioni contiene le informazioni sull'uso della certificazione e il punto 3 quelle sulla scelta dell'associazione o ente a cui destinare, a scopi sociali o religiosi, l'8 e il 5 per mille dell'Irpef.

La informo, inoltre, che l'INPS mette a sua disposizione tutte le informazioni che la riguardano (estratto contributivo unificato, informazioni su pensioni, stampa modelli CUD e OBIS/M, prospetto di dettaglio della rata di pensione per ciascuna mensilità) sul sito web WWW.INPS.IT, nella sezione SERVIZI ON LINE dedicata al cittadino.

Per poter accedere a tali servizi è indispensabile che lei si munisca del "PIN" o di una "carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora lei non possieda il PIN, la invito ad attivarsi per il rilascio, collegandosi alla home page del sito dell'INPS, attraverso l'apposita funzionalità denominata "Il PIN online".

Dovrà inserire il codice fiscale, seguendo le istruzioni che troverà sul sito.


Cordiali saluti


Il Direttore generale


Tutti gli uffici INPS sono a sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento; per l'elenco completo delle nostre Sedi e altre informazioni può consultare il sito internet www.inps.it.


Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita.


Può contattare il Contact Center dell'Istituto attraverso il sito www.inps.it, selezionando l'apposito banner.


Se risiede in uno dei paesi indicati di seguito può inoltre, telefonare ai numeri verdi: Belgio 080013255, Danimarca 80018297, Francia 0800904332, Germania 08001821138, Gran Bretagna 0800963706, Irlanda 1800553909, Lussemburgo 08002860, Paesi Bassi 08000223952, Portogallo 800839766, Spagna 900993926, Svezia 020795084, un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.


Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:


Numero pensione XXXXXXXX
   

Categoria XXXX
   

codice sede XXXX

Codice fiscale XXXXXXXXX
         
       



Circ. 2 febbraio 2012, n. 10
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 28
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18

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