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martedì 5 giugno 2012

Insegnanti: controversie sulle graduatorie



T.A.R. Toscana @@ Sez. I, Sent., 17-05-2012, n. 967

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La ricorrente @@, già inserita, per diverse classi di concorso, nelle graduatorie definitive del personale docente di terza fascia dell'Istituto Statale di istruzione "@@ @@" di @@, impugna il provvedimento mediante il quale è stata esclusa dalle graduatorie in questione relativamente alla classe di concorso C380 "Laboratori e reparti di arti grafiche", e ne chiede l'annullamento sulla scorta di tre motivi in diritto.
In via pregiudiziale, il collegio ha peraltro rilevato d'ufficio - e sottoposto alle parti comparse in camera di consiglio, a norma dell'art. 73 co. 3, primo periodo, cod. proc. amm. - la questione inerente la natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed alle relative conseguenze in punto di giurisdizione.
Al riguardo, non può farsi a meno di osservare come l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 luglio 2011, n. 11, riesaminando le posizioni espresse in un passato non remoto (cfr. la decisione n. 8/2007 della stessa Adunanza Plenaria), abbia infine aderito alla tesi da tempo sostenuta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui le graduatorie degli insegnanti vengono stilate a seguito di un'attività di matrice non concorsuale, annoverabile nell'ambito delle determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.Lgs. n. 165 del 2001, a fronte dei quali la situazione giuridica soggettiva vantata dai docenti iscritti è da qualificarsi come diritto soggettivo ad ottenere il posto di lavoro in virtù del regolare scorrimento della graduatoria. L'esclusione della concorsualità è insita, in particolare, nella circostanza che l'inserimento in graduatoria dipende unicamente dal possesso di determinati requisiti e non è preceduto dallo svolgimento di una procedura selettiva di diritto pubblico articolata nelle sue fasi tipiche (pubblicazione di un bando, valutazione, approvazione della graduatoria finale), finendo perciò per costituire oggetto di una vera e propria pretesa dell'insegnante alla legalità degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.
Se, dunque, l'istituto delle graduatorie degli insegnanti consiste, come sottolineato oggi anche dall'Adunanza Plenaria, nella mera formazione di un elenco periodicamente aggiornato, in assenza di ogni margine di discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli, le controversie nascenti dall'attività di periodico aggiornamento delle graduatorie medesime non possono che appartenere alla cognizione del giudice ordinario. Del resto, in questo senso è la stessa ricorrente a citare - senza, tuttavia, trarne le dovute conseguenze - la previsione dettata dall'art. 9 co. 2 del D.M. 13 luglio 2011, n. 62, che, quale rimedio avverso le graduatorie definitive di circolo e d'istituto di prima fascia e le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia, indica appunto l'impugnativa "innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".
In forza delle considerazioni che precedono, il gravame va dunque dichiarato inammissibile, impregiudicata ogni questione di merito. Ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm., la riassunzione del processo dinanzi al giudice ordinario entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, ferme restando le preclusioni e decadenze eventualmente già maturate.
Le spese di lite possono essere compensate avuto riguardo al fatto che, in seno alla giurisprudenza amministrativa, è a lungo persistito il contrasto di cui si è dato conto, ed all'ulteriore circostanza che in calce al provvedimento impugnato, erroneamente, si trova indicato il T.A.R. quale autorità giurisdizionale cui proporre ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


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