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venerdì 24 agosto 2012

«Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».




MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ricostruzione completa del testo dell'atto DECRETO 25 maggio 2012, n. 141

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». (12G0162) (GU n. 196 del 23-8-2012 )
  note:testo in vigore dal: 7-9-2012
        
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone che, «al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 novembre 2011, n. 219, che ha apportato «Modifiche al Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78»; Visto l'esito dei test tenutisi in data 23, 24 e 25 novembre 2011 ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, effettuati secondo le modalita' concordate con le associazioni di categoria; Considerato che detti test hanno confermato la necessita' di dar luogo ad alcune modifiche delle componenti software del sistema, nonche' ad alcune modifiche di carattere procedurale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2012 n. 4151/2012 begin_of_the_skype_highlighting GRATIS 4151/2012 end_of_the_skype_highlighting prot. n. 2365/2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 21 maggio 2012, prot. Gab/2012/8809; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», come modificato dal decreto 10 novembre 2011, n. 219, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni: a) all'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4.»; b) all'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma 4-bis: «4-bis. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome del soggetto gestore.»; c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole «si riferiscono.», aggiungere il periodo: «Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre.». d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, primo e secondo periodo, le parole «ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione» sono sostituite con le parole «attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione»; al medesimo comma 1, dopo le parole «o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati,» sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi» ed e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi.»; al comma 2, le parole «entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI»; al medesimo comma 2 il secondo periodo e' soppresso; e) all'articolo 13, comma 1, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «La riga della Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, e' compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto.»; al comma 2, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il dato relativo alla quantita' di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi.»; al medesimo comma 2, le parole «almeno quattro ore prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operativita' del SISTRI e, successivamente, almeno quattro ore prima.»; al comma 3 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «ne' alla movimentazione di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.». f) all'articolo 14, comma 4, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, la durata del cantiere e' calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.»; g) all'articolo 15, al comma 3 sono soppresse le parole: «e 2», ed e' aggiunto, alla fine, il seguente comma: «3-bis. Per la movimentazione dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento si applica il comma 4 dell'articolo 14. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE.»; h) all'articolo 16, e' aggiunto alla fine, il seguente periodo: «Entro il medesimo termine e' firmata elettronicamente la riga della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO». i) all'articolo 18, comma 1, le parole «almeno due ore prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno un'ora prima dell'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operativita' del SISTRI e, successivamente, almeno due ore prima»; al comma 7 le parole «non superare i quattro giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superare i sei giorni»; sono aggiunti inoltre i seguenti commi 1-bis, 4-bis, 4-ter e 7-bis; «1-bis. Le righe della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO, generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione da parte del trasportatore della presa in carico e della consegna all'impianto di destinazione dei rifiuti, sono firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti medesimi.»; «4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le attivita' di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari, possono essere svolte con le seguenti modalita': a) prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER MICRORACCOLTA che consente di generare la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore medesimo; il trasportatore firma elettronicamente le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne produce due copie per ciascun produttore del giro di microraccolta. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore puo' stampare altresi' delle schede in bianco, scaricate dall'area autenticata del portale SISTRI, da consegnare al conducente, da utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo produttore nel corso del giro di raccolta; b) le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore relative a conducente, targa automezzo, targa dell'eventuale rimorchio e percorso pianificato per il trasporto, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della partenza; le informazioni della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore relative a quantita', volume, opzione peso da verificarsi a destino e numero colli, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della presa in carico dei rifiuti; resta obbligatoria la compilazione da parte del trasportatore di tutti gli altri campi della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore; c) qualora, durante il giro di microraccolta, si aggiunga un produttore non previsto per il quale non e' stata quindi precedentemente generata la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, il conducente, dopo aver effettuato la presa in carico del rifiuto, compila manualmente le copie della scheda in bianco precedentemente stampate, comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero progressivo indicato nella scheda in bianco compilata e le informazioni ivi riportate; entro il termine indicato alla successiva lettera e), il delegato dell'impresa di trasporto trasferisce a sistema la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE richiamando il medesimo numero progressivo; d) il conducente effettua il trasporto verso l'impianto di destinazione con la copia delle schede compilate, firmate dai produttori. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, una copia della scheda firmata dal conducente e' lasciata al produttore. L'impianto di destinazione, nell'accettare il carico, firma le schede cartacee con l'indicazione dell'esito e del peso verificato a destino, trattenendone una copia. e) le informazioni non immesse in precedenza nel sistema devono essere inserite entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle operazioni da ciascun soggetto della filiera. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto.»; «4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati presso piu' centri di raccolta comunali o intercomunali.»; «7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.»; l) all'articolo 19 e' aggiunto il seguente comma 2-bis: «2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune.» m) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 20. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti - 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto relativamente ai produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle Schede SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO e AREA MOVIMENTAZIONE ai quali verra' comunque inviata dal sistema la comunicazione di accettazione di cui sotto, al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia al medesimo, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. Ad esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica, in caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, e' tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI e alla Provincia territorialmente competente». n) all'articolo 21-bis, comma 3, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «Su indicazione del legale rappresentante, da effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo USB per l'interoperabilita', il certificato elettronico afferente al medesimo dispositivo puo' essere associato al rappresentante legale stesso o ad una delle persone fisiche individuate come delegati ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera a).». o) all'articolo 22, comma 3, terzo periodo, le parole «avviene con cadenza mensile» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere effettuata ogni quarantacinque giorni». p) all'articolo 23, comma 5, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa»; e' aggiunto inoltre il seguente comma 5-bis: «5-bis. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti». q) all'articolo 27, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: le parole «composto da quindici membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da diciannove membri»; alla lettera d) la parola «dieci» e' sostituita con la parola «quattordici». r) all'Allegato IA, settimo capoverso, secondo periodo, le parole «entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione». s) all'Allegato IA, il paragrafo: «DISPOSITIVI AGGIUNTIVI. PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI DISPOSITIVI E RELATIVO COSTO» e sino alla fine dell'allegato IA e' cosi' sostituito: «DISPOSITIVI AGGIUNTIVI: CONTRIBUTO E NUMERO MASSIMO DI DISPOSITIVI OTTENIBILI.». I soggetti interessati possono richiedere un numero di dispositivi USB aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro i limiti massimi indicati nelle tabelle che seguono. E', comunque, possibile prevedere eccezionalmente l'accoglimento della richiesta di un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e nei limiti della disponibilita' tecnologica. L'entita' del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto e' stabilito in € 100,00 da versare in una unica soluzione all'atto della richiesta. Imprese ed enti (addetti per unita' locale): fino a 20 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi 2; da 21 a 50 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi 4; da 51 a 250 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi 6; da 251 a 500 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi 8; oltre 500 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi 10. Enti e comuni Regione Campania: inferiori a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2; da 20.000 a 50.000 abitanti numero massimo dispositivi 4; da 50.000 a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 6; superiori a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 10. Attivita' di trasporto rifiuti urbani: Regione Campania o iscrizione volontaria (art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006): Classe iscrizione Albo: inferiore a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2; inferiore a 50.000 abitanti e sup. o uguale a 20.000 numero massimo dispositivi 4; inferiore a 100.000 abitanti e sup. o uguale a 50.000 numero massimo dispositivi 6; inferiore a 500.000 abitanti e sup. o uguale a 100.000 numero massimo dispositivi 10; superiore o uguale a 500.000 abitanti numero massimo dispositivi 10. Attivita' di trasporto rifiuti speciali (art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006): Classe iscrizione Albo quantita' autorizzata: inferiore a 6.000 tonn. numero massimo dispositivi 2; superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn. numero massimo dispositivi 4; superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn. numero massimo dispositivi 6; superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10; oltre a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10.». t) all'Allegato II, nelle tabelle «Produttori/Detentori», «Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli», il titolo della prima colonna «DIPENDENTI per unita' locale» e' sostituito dal seguente: «ADDETTI per unita' locale». u) all'Allegato II, nelle tabelle «Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli» sostituire le parole: «Da a 5» con le seguenti: «Da 1 a 5». v) all'Allegato III, Descrizione Tecnica Scheda SISTRI-Produttore/Detentore rifiuti speciali, al paragrafo Area Registro cronologico, il punto II e' sostituito dal seguente: «La riga dell'AREA REGISTRO CRONOLOGICO relativo alla movimentazione dei rifiuti e' compilata e firmata elettronicamente entro i successivi dieci giorni lavorativi dalla movimentazione.». Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 25 maggio 2012 Il Ministro: Clini Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 15

          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare in data 18 febbraio 2011,  n.  52
          (Regolamento recante istituzione del sistema  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti, ai  sensi  dell'art.  189
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  dell'art.
          14-bis  del  decreto  -  legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  aprile
          2011, n. 95, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto
          - legge 13 agosto 2011, n. 138  (Ulteriori  misure  urgenti
          per la stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo),
          convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
          1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188: 
              «2.  Al  fine  di   garantire   un   adeguato   periodo
          transitorio  per  consentire  la  progressiva  entrata   in
          operativita' del Sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento
          delle  tecnologie  connesse   al   SISTRI,   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente  decreto  e  sino  al  15  dicembre  2011,  la
          verifica tecnica  delle  componenti  software  e  hardware,
          anche ai fini dell'eventuale implementazione di  tecnologie
          di utilizzo piu' semplice  rispetto  a  quelle  attualmente
          previste,   organizzando,   in   collaborazione   con    le
          associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative,
          test di funzionamento  con  l'obiettivo  della  piu'  ampia
          partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto
          previsto dall'art.  6,  comma  2,  lettera  f-octies),  del
          decreto - legge 13 maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  per  i
          soggetti di cui  all'art.  1,  comma  5,  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          124 del 30 maggio 2011,  per  gli  altri  soggetti  di  cui
          all'art. 1 del predetto decreto del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il
          termine di entrata in operativita'  del  SISTRI  e'  il  30
          giugno 2012. Dall'attuazione  della  presente  disposizione
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare in data 10 novembre 2011, n.  219
          (Regolamento recante modifiche e  integrazioni  al  decreto
          ministeriale del 18 febbraio 2011, n.  52,  concernente  il
          regolamento di istituzione del sistema di  controllo  della
          tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2012, n. 4, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 5 del citato decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
          52 del 2011, come modificato dal presente  regolamento,  e'
          il seguente: 
              «Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania).  -  1.
          Al fine di attuare quanto previsto all'art. 2, comma 2-bis,
          del decreto - legge 6 novembre 2008,  n.  172,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,  n.  210,
          sono  sottoposti  agli  obblighi   di   cui   al   presente
          regolamento, oltre ai soggetti di cui all'art. 3, comma  1,
          i comuni della Regione Campania e le imprese  di  trasporto
          dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione. 
              1-bis. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri
          di  raccolta  comunali  o  intercomunali  disciplinati  dal
          Decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  8  aprile  2008,  localizzati  nel
          territorio  della  Regione  Campania;  a  detti  centri  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4.». 
              - Il testo dell'art. 6 del citato decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
          52 del 2011, come modificato dal presente  regolamento,  e'
          il seguente: 
              «Art. 6 (Iscrizione al SISTRI). - 1.  Le  modalita'  di
          iscrizione  dell'operatore   al   SISTRI   sono   descritte
          nell'allegato  IA.  Il  modulo  di   iscrizione   e'   reso
          disponibile sul portale informativo SISTRI. 
              2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5  si  iscrivono
          al  SISTRI  prima  di  dare  avvio  alle  attivita'  o   al
          verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli
          dispongono l'obbligo di iscrizione. 
              3. I Comuni, indipendentemente dal numero di  abitanti,
          non  iscrivono  le  unita'  locali  con   meno   di   dieci
          dipendenti, ivi comprese quelle  affidate  ad  associazioni
          senza scopo di lucro. In tale ipotesi la  trasmissione  dei
          dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unita'
          locale  designata  dal  medesimo,  che,   ai   fini   della
          determinazione  del  contributo  di  iscrizione,  somma  il
          numero dei dipendenti della o delle unita' locali,  per  le
          quali  effettua  gli  adempimenti,  al  numero  dei  propri
          dipendenti. Nel caso in  cui  non  ci  sia  nessuna  unita'
          locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il
          Comune, con la somma dei dipendenti  delle  singole  unita'
          locali. 
              4. Gli  impianti  comunali  o  intercomunali  ai  quali
          vengono conferiti  rifiuti  urbani  e  che  effettuano,  in
          regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in
          riserva R13 e deposito preliminare  D15,  si  iscrivono  al
          SISTRI  nella  categoria  centro   raccolta/piattaforma   e
          versano  il  contributo  annuo  previsto  indipendentemente
          dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti. 
              4-bis.  Gli  Enti   titolari   dell'autorizzazione   di
          impianti pubblici di trattamento  di  rifiuti  possono,  in
          attesa   della   voltura   dell'autorizzazione,    delegare
          l'iscrizione e le procedure  SISTRI  a  terzi  soggetti  in
          possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per
          la gestione impianti in conto terzi, ai quali  e'  affidata
          la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI.
          In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome
          del soggetto gestore.». 
              - Il testo dell'art. 7, comma 3, del citato decreto del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  n.  52  del  2011,  come  modificato   dal   presente
          regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Contributo di iscrizione al SISTRI). 
              3.  Il  contributo  si  riferisce  all'anno  solare  di
          competenza,  indipendentemente  dal  periodo  di  effettiva
          fruizione del servizio, e deve essere  versato  al  momento
          dell'iscrizione. Negli anni  successivi  il  contributo  e'
          versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i  contributi
          si riferiscono. Per l'anno 2012 il pagamento del contributo
          deve essere effettuato entro il 30  novembre.  Qualora,  al
          momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che
          il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto
          all'anno precedente in modo da  incidere  sull'importo  del
          contributo dovuto, e' possibile indicare il numero relativo
          all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.». 
              - Il testo dell'art. 12 del citato decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
          52 del 2011, come modificato dal presente  regolamento,  e'
          il seguente: 
              «Art. 12 (Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure
          di emergenza). - 1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla
          compilazione della Scheda SISTRI - AREA  MOVIMENTAZIONE  si
          trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi  informatici
          necessari a causa di attesa della consegna dei  dispositivi
          in fase di prima  iscrizione  e,  nonche'  furto,  perdita,
          distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di
          copertura della rete  di  trasmissione  dati,  nonche'  nei
          sette giorni successivi alla consegna  dei  dispositivi  la
          compilazione della Scheda SISTRI - AREA  MOVIMENTAZIONE  e'
          effettuata,  per  conto  di  tale   soggetto   e   su   sua
          dichiarazione, da sottoscriversi su  copia  stampata  della
          Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,  dal  soggetto  tenuto
          alla compilazione della parte precedente o successiva della
          scheda medesima. Qualora  anche  il  soggetto  tenuto  alla
          compilazione della  parte  precedente  o  successiva  della
          scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei
          mezzi  informatici  necessari  a  causa  di  attesa   della
          consegna dei  dispositivi  in  fase  di  prima  iscrizione,
          nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento  degli
          stessi,  o  per  assenza  di  copertura   della   rete   di
          trasmissione dati, ciascuno dei soggetti  interessati  deve
          comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al
          SISTRI il verificarsi delle  predette  condizioni.  In  tal
          caso  le  movimentazioni  dei  rifiuti  sono  annotate   su
          un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a  disposizione,
          da  scaricarsi  dal  portale  SISTRI   accedendo   all'area
          autenticata. Le informazioni relative  alle  movimentazioni
          effettuate devono essere  inserite  nel  sistema  entro  le
          ventiquattro   ore   successive   alla   cessazione   delle
          condizioni che hanno generato la mancata compilazione della
          scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al
          periodo precedente e' di settantadue ore. L'inserimento nel
          sistema delle  informazioni  non  e'  obbligatorio  per  le
          movimentazioni  effettuate  nel  periodo  di  attesa  della
          consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e  nei
          sette  giorni  successivi  alla  consegna  dei  dispositivi
          stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione
          della Scheda SISTRI - AREA  MOVIMENTAZIONE  adempiono  agli
          obblighi  di  cui   al   presente   decreto   mediante   la
          conservazione  delle  copie  cartacee  di  dette  schede  e
          compilano, per i soli rifiuti ancora in carico,  la  Scheda
          SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO  entro  quindici  giorni
          dalla consegna dei dispositivi. 
              2.  Nel  caso  di   temporanea   interruzione   o   non
          funzionamento  del   SISTRI,   i   soggetti   tenuti   alla
          compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le
          movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI  in
          bianco tenuta a disposizione,  da  scaricarsi  dal  portale
          SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati
          relativi alle movimentazioni di  rifiuti  effettuate  entro
          cinque giorni lavorativi dalla  ripresa  del  funzionamento
          del SISTRI.». 
              -  Il  testo  dell'art.  13,  del  citato  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare in data 18 febbraio 2011 n. 52,  come  modificato  dal
          presente regolamento e' il seguente: 
              «Art.  13  (Produttori  di   rifiuti   -   disposizioni
          specifiche).  -  1.  I  produttori  di   rifiuti   iscritti
          inseriscono nella Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO
          le informazioni relative ai rifiuti  prodotti  entro  dieci
          giorni lavorativi dalla produzione  dei  rifiuti  stessi  e
          comunque prima della movimentazione degli stessi.  La  riga
          della   Scheda   SISTRI   -   AREA   REGISTRO   CRONOLOGICO
          corrispondente allo  scarico  effettuato  a  seguito  della
          presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore,  e'
          compilata e firmata  elettronicamente  entro  dieci  giorni
          lavorativi dall'effettuazione del trasporto. 
              2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso  di
          movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per
          aprire una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.  Tali
          soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti  pericolosi,
          sono obbligati a comunicare al SISTRI i  dati  del  rifiuto
          almeno due  ore  prima  che  si  effettui  l'operazione  di
          movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data  di
          entrata in vigore della piena operativita'  del  SISTRI  e,
          successivamente, almeno quattro ore prima che  si  effettui
          l'operazione di movimentazione, salvo  giustificati  motivi
          di emergenza, da indicare  nella  parte  annotazioni  della
          Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Il dato relativo
          alla quantita' di rifiuti movimentati deve essere  espresso
          in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in
          metri cubi. 
              3. I termini per la comunicazione al  SISTRI  dei  dati
          per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non  si
          applicano all'attivita' di microraccolta  di  cui  all'art.
          193, comma 10, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, come modificato dal  decreto  legislativo  3  dicembre
          2010, n. 205, ne' alla movimentazione di rifiuti  elettrici
          ed elettronici (RAEE)  in  uscita  da  Centri  di  raccolta
          comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI. 
              4. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia,
          il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI  in  formato
          "pdf", portable document format, il documento di  movimento
          di cui al  Regolamento  (CE)  n.  1013/2006  relativo  alla
          spedizione dei rifiuti effettuata restituito  dall'impianto
          di destinazione  o,  per  i  rifiuti  dell'"Elenco  verde",
          l'Allegato VII, del medesimo regolamento.». 
              - Il testo dell'art. 14, comma 4,  del  citato  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare n. 52  del  2011,  come  modificato  dal  presente
          regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 14 (Particolari tipologie). 
              4. Nel caso di rifiuti  prodotti  in  cantieri  la  cui
          durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di
          tecnologie adeguate per  l'accesso  al  SISTRI,  la  Scheda
          SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e  la  Scheda  SISTRI  -
          AREA MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della  sede
          legale o dell'unita' locale dell'impresa. In  tale  ipotesi
          il delegato dell'impresa  di  trasporto  stampa  due  copie
          della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna  al
          conducente, che deve indicare data e  ora  della  presa  in
          carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal  responsabile
          del cantiere temporaneo. Una copia rimane  al  responsabile
          del cantiere temporaneo e l'altra  al  conducente,  che  la
          riconsegna  al  delegato  dell'impresa  di  trasporto.   Il
          delegato dell'impresa di trasporto accede, entro due giorni
          lavorativi, al SISTRI ed inserisce  i  dati  relativi  alla
          data e all'ora della presa in carico dei rifiuti. Nel  caso
          di cantieri complessi comportanti l'intervento  di  diversi
          soggetti, la durata del cantiere e' calcolata per  ciascuno
          di  essi  con  riferimento  al  contratto  del   quale   e'
          titolare.». 
              - Il testo dell'art. 15 del citato decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
          52 del 2011, come modificato dal presente  regolamento,  e'
          il seguente: 
              «Art. 15 (Rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione
          e da attivita' sanitaria - disposizioni specifiche).  -  1.
          Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o
          da altra attivita'  svolta  fuori  dalla  sede  dell'unita'
          locale, la Scheda SISTRI -  AREA  REGISTRO  CRONOLOGICO  e'
          compilata  dal  delegato  della  sede  legale  dell'ente  o
          impresa o dal  delegato  dell'unita'  locale  che  gestisce
          l'attivita' manutentiva. 
              2. Fermo restando quanto previsto all'art.  230,  comma
          1, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
          successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per
          i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della
          riutilizzabilita', qualora dall'attivita'  di  manutenzione
          derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei  rifiuti
          dal luogo  di  effettiva  produzione  alla  sede  legale  o
          dell'unita'  locale  dell'ente  o  impresa  effettuata  dal
          manutentore e' accompagnata da  una  copia  cartacea  della
          Scheda SISTRI -  AREA  MOVIMENTAZIONE,  da  scaricarsi  dal
          portale SISTRI accedendo all'area autenticata,  debitamente
          compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato  la
          manutenzione. 
              3.   Nel   caso   di   rifiuti   pericolosi    prodotti
          dall'attivita'  del  personale  sanitario  delle  strutture
          pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  al  di
          fuori delle strutture medesime ovvero in  caso  di  rifiuti
          pericolosi  prodotti  presso  gli   ambulatori   decentrati
          dell'azienda  sanitaria  di  riferimento,  fermo   restando
          quanto stabilito dall'art. 4  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254,  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1. 
              3-bis. Per la movimentazione dal  luogo  di  produzione
          alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento si  applica
          il comma 4 dell'art. 14. Qualora i rifiuti prodotti  presso
          il domicilio del paziente assistito siano  trasportati  dal
          personale sanitario alla  sede  dell'azienda  sanitaria  di
          riferimento, non si effettua la compilazione  della  scheda
          SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.». 
              - Il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
          52 del 2011, come modificato dal presente  regolamento,  e'
          il seguente: 
              «Art. 16 (Imprese e enti di recupero  e  smaltimento  -
          disposizioni specifiche). - 1. Le imprese e  gli  enti  che
          effettuano operazioni di recupero o smaltimento di  rifiuti
          inseriscono le informazioni relative  ai  rifiuti  ricevuti
          dall'estero entro due  giorni  lavorativi  dalla  presa  in
          carico dei rifiuti. Entro il medesimo  termine  e'  firmata
          elettronicamente  la  riga  della  scheda  SISTRI  -   AREA
          REGISTRO CRONOLOGICO.». 
              - Il testo dell'art. 18 del citato decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
          52 del 2011, come modificato dal presente  regolamento,  e'
          il seguente: 
              «Art. 18 (Trasportatori - disposizioni  specifiche).  -
          1. Il trasportatore, in caso di movimentazione  di  rifiuti
          pericolosi, deve accedere al SISTRI ed  inserire  i  propri
          dati   relativi   al   trasporto   almeno   un'ora    prima
          dell'operazione di movimentazione per un periodo di  dodici
          mesi  dalla  data  di  entrata  in   vigore   della   piena
          operativita' del SISTRI e, successivamente, almeno due  ore
          prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati
          motivi di emergenza, da indicare  nella  parte  annotazioni
          della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO. 
              1-bis. Le righe della scheda  SISTRI  -  AREA  REGISTRO
          CRONOLOGICO,  generate  automaticamente  dal   sistema   al
          momento della  comunicazione  da  parte  del  trasportatore
          della presa in carico  e  della  consegna  all'impianto  di
          destinazione dei  rifiuti,  sono  firmate  elettronicamente
          entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla
          consegna dei rifiuti medesimi. 
              2. I termini per la comunicazione al  SISTRI  dei  dati
          per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 1 non  si
          applicano all'attivita' di microraccolta  di  cui  all'art.
          193, comma 10, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, come modificato dal  decreto  legislativo  3  dicembre
          2010,  n.   205   e   successive   modificazioni,   nonche'
          all'attivita' di raccolta dei rifiuti prodotti da attivita'
          di manutenzione di cui all'art. 15, commi 1 e 2, qualora  i
          rifiuti  siano  trasportati  direttamente  all'impianto  di
          recupero o smaltimento dal soggetto che  ha  effettuato  la
          manutenzione, fermo restando l'obbligo per il trasportatore
          di compilare la Scheda SISTRI - AREA  MOVIMENTAZIONE  prima
          della movimentazione dei rifiuti. 
              3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi,
          la  Scheda  SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE   deve   essere
          compilata dai trasportatori prima della movimentazione  dei
          rifiuti stessi. 
              4. Durante il trasporto  i  rifiuti  sono  accompagnati
          dalla  copia  cartacea   della   Scheda   SISTRI   -   AREA
          MOVIMENTAZIONE relativa ai  rifiuti  movimentati,  stampata
          dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico
          dei  rifiuti  da  parte  del  conducente  dell'impresa   di
          trasporto.  Tale  copia,   firmata   elettronicamente   dal
          produttore dei rifiuti  e  dall'impresa  di  trasporto  dei
          rifiuti,  costituisce  documentazione   equipollente   alla
          scheda di trasporto  di  cui  all'art.  7-bis  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  ed  al  decreto
          interministeriale 30 giugno 2009, n.  554.  Ove  necessario
          sulla  base  della  normativa  vigente,  i   rifiuti   sono
          accompagnati da copia  del  certificato  analitico  che  ne
          identifica  le  caratteristiche,  che  il  produttore   dei
          rifiuti allega in formato "pdf", portable document  format,
          alla Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. 
              4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e  4,  le
          attivita' di microraccolta, compresi  i  rifiuti  sanitari,
          possono essere svolte con le seguenti modalita': 
                a)  prima  della  movimentazione  dei   rifiuti,   il
          trasportatore  compila  la  COMUNICAZIONE   TRASPORTO   PER
          MICRORACCOLTA che consente di generare la scheda  SISTRI  -
          AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e  la  scheda  SISTRI  -
          AREA  MOVIMENTAZIONE   del   trasportatore   medesimo;   il
          trasportatore firma elettronicamente  le  schede  SISTRI  -
          AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne
          produce due  copie  per  ciascun  produttore  del  giro  di
          microraccolta. Nel  caso  di  raccolta  da  produttori  non
          obbligati  all'iscrizione  al  SISTRI  o   destinatari   di
          specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI -  AREA
          MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore
          puo' stampare altresi' delle schede  in  bianco,  scaricate
          dall'area autenticata del portale SISTRI, da consegnare  al
          conducente, da utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo
          produttore nel corso del giro di raccolta; 
                b)  le  informazioni  della  Scheda  SISTRI  -   AREA
          MOVIMENTAZIONE del  trasportatore  relative  a  conducente,
          targa automezzo, targa dell'eventuale rimorchio e  percorso
          pianificato  per  il  trasporto,  possono  essere  inserite
          manualmente dal conducente al momento  della  partenza;  le
          informazioni della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE  del
          produttore relative a quantita', volume,  opzione  peso  da
          verificarsi  a  destino  e  numero  colli,  possono  essere
          inserite manualmente dal conducente al momento della  presa
          in carico dei rifiuti; resta obbligatoria  la  compilazione
          da parte del trasportatore di tutti gli altri  campi  della
          Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del  produttore  e  del
          trasportatore; 
                c) qualora, durante  il  giro  di  microraccolta,  si
          aggiunga un produttore non previsto per  il  quale  non  e'
          stata quindi precedentemente generata la  Scheda  SISTRI  -
          AREA MOVIMENTAZIONE, il conducente, dopo aver effettuato la
          presa in carico del rifiuto, compila manualmente  le  copie
          della   scheda   in   bianco   precedentemente    stampate,
          comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero
          il numero  progressivo  indicato  nella  scheda  in  bianco
          compilata e le informazioni ivi riportate; entro il termine
          indicato  alla   successiva   lettera   e),   il   delegato
          dell'impresa di trasporto trasferisce a sistema  la  Scheda
          SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE richiamando il medesimo numero
          progressivo; 
                d)  il  conducente  effettua   il   trasporto   verso
          l'impianto  di  destinazione  con  la  copia  delle  schede
          compilate, firmate dai produttori. Nel caso di raccolta  da
          produttori  non  obbligati  all'iscrizione  al   SISTRI   o
          destinatari di specifiche procedure semplificate, una copia
          della  scheda  firmata  dal  conducente  e'   lasciata   al
          produttore. L'impianto di destinazione,  nell'accettare  il
          carico,  firma  le  schede   cartacee   con   l'indicazione
          dell'esito e del peso verificato a  destino,  trattenendone
          una copia; 
                e) le informazioni  non  immesse  in  precedenza  nel
          sistema devono essere  inserite  entro  48  ore  lavorative
          dalla chiusura delle operazioni da ciascun  soggetto  della
          filiera. Nel caso di raccolta da produttori  non  obbligati
          all'iscrizione  al  SISTRI  o  destinatari  di   specifiche
          procedure  semplificate,  il   gestore   dell'impianto   di
          recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a  stampare  e
          trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda
          SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa al fine di  attestare
          l'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto. 
              4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si  applicano
          anche nel caso di raccolta  con  lo  stesso  automezzo,  da
          parte di un unico trasportatore, di  rifiuti  elettrici  ed
          elettronici  (RAEE)  depositati  presso  piu'   centri   di
          raccolta comunali o intercomunali. 
              5.  Nel  caso  in  cui  il  rifiuto  venga  respinto  o
          accettato  parzialmente  dal   gestore   dell'impianto   di
          destinazione, il trasporto  dei  rifiuti  non  accettati  e
          restituiti  al   produttore   del   rifiuto   deve   essere
          accompagnato dalla copia cartacea  della  Scheda  SISTRI  -
          AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti  medesimi,  firmata
          elettronicamente  e  stampata  dal  gestore  dello   stesso
          impianto di destinazione. Qualora i rifiuti  non  accettati
          dall'impianto di destinazione  siano  avviati  a  cura  del
          produttore del rifiuto direttamente ad altro  impianto,  il
          produttore medesimo  annota  sulla  Scheda  SISTRI  -  AREA
          REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del  rifiuto
          non accettato  e  apre  una  nuova  Scheda  SISTRI  -  AREA
          MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario. 
              6.  Nel  caso  di  trasporto  marittimo   di   rifiuti,
          l'armatore o il noleggiatore che  effettuano  il  trasporto
          possono  delegare  gli  adempimenti  di  cui  al   presente
          regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla  legge
          4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi  il  raccomandatario
          consegna al comandante della nave  la  copia  della  Scheda
          SISTRI - AREA  MOVIMENTAZIONE,  debitamente  compilata.  Il
          comandante della nave  all'arrivo  provvede  alla  consegna
          della copia della Scheda SISTRI -  AREA  MOVIMENTAZIONE  al
          raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore
          presso il porto di destinazione. 
              7. Nel caso di trasporto  intermodale  di  rifiuti,  le
          attivita' di carico e scarico,  di  trasbordo,  nonche'  le
          soste  tecniche  all'interno  dei  porti  e   degli   scali
          ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
          e scali merci devono essere effettuate nel piu' breve tempo
          possibile e, comunque, non superare i sei giorni. 
              7-bis.  Nel  caso  di  trasporto   transfrontaliero   o
          intermodale di rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI
          - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai vettori che  intervengono
          nel trasporto, possono essere compilate  dal  soggetto  che
          organizza  il  trasporto,  il   quale,   se   diverso   dal
          produttore,  dal  trasportatore  o  dal  destinatario  deve
          essere  iscritto  al  SISTRI  quale   soggetto   parificato
          all'intermediario.». 
              - Il testo dell'art. 19 del citato decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in
          data  n.  52  del  2011,  come  modificato   dal   presente
          regolamento, e' il seguente: 
              «Art. 19 (Impianti di  recupero  e  di  smaltimento  di
          rifiuti  urbani  -  disposizioni  specifiche).  -  1.   Gli
          impianti di recupero o di smaltimento  dei  rifiuti  urbani
          adempiono alla tenuta del registro di carico  e  scarico  e
          all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla  legge  25
          gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione  della  Scheda
          SISTRI  -  AREA   REGISTRO   CRONOLOGICO.   Nel   caso   di
          movimentazione dei rifiuti urbani  in  uscita  da  impianti
          comunali o  intercomunali  che  effettuano,  in  regime  di
          autorizzazione, unicamente operazioni di messa  in  riserva
          R13 e/o deposito preliminare D15,  effettuata  da  soggetti
          iscritti nella categoria 1 di cui al  decreto  ministeriale
          28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila
          la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampa una copia
          e la consegna,  firmata,  all'impresa  di  trasporto.  Tale
          scheda   accompagna   il   trasporto   dei   rifiuti   fino
          all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione. 
              2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita'  del
          gestore dell'impianto comunale o intercomunale  si  applica
          l'art. 20. 
              2-bis. Gli impianti di recupero o  di  smaltimento  dei
          rifiuti urbani possono effettuare, al termine  di  ciascuna
          giornata lavorativa, un'unica registrazione di  carico  per
          ciascuna  tipologia  di  rifiuti   conferita   da   ciascun
          comune.». 
              - Il testo dell'art.  21-bis  del  citato  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  n.  52  del  2011,  come  modificato   dal   presente
          regolamento, e' il seguente: 
              «Art.    21-bis    (Disposizioni    in    materia    di
          interoperabilita').  -  1.  Gli  operatori  che  utilizzano
          software gestionali in grado  di  tracciare  le  operazioni
          poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e
          che abbiano accreditato uno o piu' software  gestionali  al
          servizio di interoperabilita' secondo quanto  regolato  dal
          decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
          modificazioni, e dalla relativa  normativa  di  attuazione,
          possono richiedere al SISTRI il  rilascio  del  dispositivo
          USB  per  l'interoperabilita'.  Il  dispositivo   USB   per
          l'interoperabilita' e' abilitato alla  firma  delle  schede
          SISTRI compilate per le attivita'  soggette  all'iscrizione
          SISTRI  ed  esercitate  nelle  unita'  locali  e/o   unita'
          operative  che  operano  attraverso  il  predetto  software
          gestionale. 
              2.  Puo'  essere  richiesto  un  dispositivo  USB   per
          l'interoperabilita'   per   ciascun   software   gestionale
          accreditato   dall'operatore    per    il    servizio    di
          interoperabilita'. La richiesta al SISTRI  dei  dispositivi
          USB per l'interoperabilita' deve  essere  sottoscritta  dal
          legale   rappresentante.    Il    dispositivo    USB    per
          l'interoperabilita'  e'   consegnato   con   le   modalita'
          stabilite all'art. 8, comma 4-bis. 
              3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato
          elettronico dei  dispositivi  USB  per  l'interoperabilita'
          sono attribuiti al legale rappresentante  che  e'  titolare
          della  firma  elettronica  e  delegato  per   il   predetto
          dispositivo. Su indicazione del legale  rappresentante,  da
          effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo  USB
          per   l'interoperabilita',   il   certificato   elettronico
          afferente al medesimo dispositivo puo' essere associato  al
          rappresentante legale stesso o ad una delle persone fisiche
          individuate come delegati ai sensi  dell'art.  8,  comma  1
          lettera a). 
              4.  Il   costo   di   ciascun   dispositivo   USB   per
          l'interoperabilita' e' quello previsto nell'Allegato IA per
          la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB. 
              5. Il  dispositivo  USB  per  l'interoperabilita'  deve
          essere custodito presso il centro elaborazione dati in  cui
          sono inseriti i software gestionali.  Laddove  quest'ultimo
          non si trovi  presso  una  delle  unita'  locali  o  unita'
          operative,  il  dispositivo  USB  per   l'interoperabilita'
          potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il
          centro elaborazione dati.  Il  luogo  presso  il  quale  il
          dispositivo USB per  l'interoperabilita'  e'  custodito  e'
          indicato in fase di accreditamento del  sistema  gestionale
          al servizio di interoperabilita'. Qualsiasi variazione  del
          luogo in cui deve essere custodito il dispositivo  USB  per
          l'interoperabilita' deve essere preventivamente  comunicata
          al SISTRI. 
              6. Il  dispositivo  USB  per  l'interoperabilita'  deve
          essere reso disponibile in qualunque momento  all'Autorita'
          di controllo che ne  faccia  richiesta  nel  luogo  ove  lo
          stesso e' custodito.». 
              - Il testo dell'art. 22 del citato decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
          52 del 2011, come modificato dal presente  regolamento,  e'
          il seguente: 
              «Art.  22  (Modalita'  operative  semplificate  tramite
          associazioni imprenditoriali). - 1. Nelle modalita'  e  nei
          termini stabiliti dal presente articolo, possono  adempiere
          agli obblighi di cui al  presente  regolamento  tramite  le
          rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul
          piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione
          delle stesse: 
                a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano
          i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212,  comma  8,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
          modificazioni; 
                b) i soggetti la cui produzione annua non  eccede  le
          quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi  gli
          imprenditori agricoli  di  cui  all'art.  2135  del  codice
          civile; 
                c) i soggetti la cui produzione annua non  eccede  le
          venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e 
                d) i soggetti di cui all'art. 4. 
              2. A tal fine i  soggetti  di  cui  al  comma  1,  dopo
          l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'art. 6,  provvedono  a
          delegare  o  incaricare  le  associazioni   imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o societa' di  servizi
          di diretta emanazione delle stesse, prescelte.  La  delega,
          scritta in carta semplice secondo  il  modello  disponibile
          sul   portale   informativo   SISTRI,   e'   firmata    dal
          rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve
          essere autenticata da notaio o altro pubblico  ufficiale  a
          cio' autorizzato. In alternativa, il legale  rappresentante
          del soggetto  di  cui  al  comma  1  attesta,  tramite  una
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, di aver incaricato, indicandone  la  denominazione,
          un'associazione imprenditoriale rappresentativa  sul  piano
          nazionale, o una societa' di servizi di diretta  emanazione
          della stessa, per l'adempimento degli obblighi  di  cui  al
          presente regolamento. Nelle  ipotesi  di  cui  al  presente
          articolo, le associazioni  imprenditoriali  rappresentative
          sul piano nazionale,  o  societa'  di  servizi  di  diretta
          emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI
          per la specifica categoria. 
              3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative  sul
          piano nazionale delegate, o societa' di servizi di  diretta
          emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della
          Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e  delle  singole
          Schede SISTRI -  AREA  MOVIMENTAZIONE.  La  responsabilita'
          delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico  del
          soggetto di cui al comma 1. La  compilazione  della  Scheda
          SISTRI  -  AREA  REGISTRO  CRONOLOGICO,   e   puo'   essere
          effettuata ogni quarantacinque giorni comunque prima  della
          movimentazione dei rifiuti. Per  i  produttori  di  rifiuti
          pericolosi fino a duecento chilogrammi o litri all'anno, la
          compilazione  della   Scheda   SISTRI   -   AREA   REGISTRO
          CRONOLOGICO avviene con  cadenza  trimestrale,  e  comunque
          prima della movimentazione dei rifiuti. 
              4. La Scheda SISTRI - AREA REGISTRO  CRONOLOGICO  e  le
          singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate
          per almeno tre anni presso la sede del soggetto di  cui  al
          comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico  o
          in copia  cartacea,  dell'autorita'  di  controllo  che  ne
          faccia richiesta. 
              5. Fermo restando quanto  previsto  ai  commi  3  e  4,
          qualora i soggetti di cui al  comma  1  non  dispongano  di
          tecnologie   adeguate   per   l'accesso   al   SISTRI,   la
          movimentazione dei rifiuti prodotti e'  effettuata  con  la
          seguente procedura: il delegato dell'impresa  di  trasporto
          stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA  MOVIMENTAZIONE
          e le consegna al conducente, che deve indicare data  e  ora
          della presa in carico dei rifiuti. Le  copie  sono  firmate
          dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al  produttore
          del rifiuto e l'altra al conducente, che la  riconsegna  al
          delegato   dell'impresa   di   trasporto.    Il    delegato
          dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed  inserisce  i
          dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei
          rifiuti.». 
              - Il testo dell'art. 23 del citato decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
          52 del 2011, come modificato dal presente  regolamento,  e'
          il seguente: 
              «Art.  23  (Modalita'  operativa  semplificata  tramite
          gestore  del  servizio  di  raccolta   o   piattaforma   di
          conferimento). - 1. I produttori che conferiscono i  propri
          rifiuti,  previa  convenzione,  al  servizio  pubblico   di
          raccolta  o  ad  altro  circuito  organizzato  di  raccolta
          possono  adempiere  agli  obblighi  di  cui   al   presente
          regolamento,  rispettivamente,  tramite  il   gestore   del
          servizio pubblico di raccolta  oppure  tramite  il  gestore
          della piattaforma di conferimento. 
              2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro
          di raccolta del  servizio  pubblico  o  la  piattaforma  di
          conferimento sono  tenuti  a  iscriversi  al  SISTRI  nella
          categoria  centro  raccolta/piattaforma.  I  produttori  di
          rifiuti di cui al comma 1 rimangono  tenuti  all'iscrizione
          al SISTRI ai sensi dell'art. 6. 
              3. Qualora  il  trasporto  dei  rifiuti  dal  luogo  di
          produzione  al  centro  di  raccolta   o   piattaforma   di
          conferimento venga effettuato dai soggetti di cui  all'art.
          212, comma 5, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, i produttori comunicano  i
          propri dati, necessari per  la  compilazione  della  Scheda
          SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato  dell'impresa  di
          trasporto che compila anche la sezione del  produttore  del
          rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal  produttore
          del rifiuto stesso; una copia della Scheda  SISTRI  -  AREA
          MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del  rifiuto,  viene
          consegnata  al  conducente  del  mezzo  di  trasporto,  che
          provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di
          raccolta o della piattaforma di conferimento. 
              4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente  o
          impresa che raccoglie e  trasporta  i  propri  rifiuti  non
          pericolosi di  cui  all'art.  212,  comma  8,  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal
          luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma  di
          conferimento,  richiede  preventivamente  al  delegato  del
          centro o piattaforma il rilascio di un  determinato  numero
          di Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da  scaricarsi  dal
          portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Il  delegato
          del  centro  di  raccolta  o  piattaforma  di  conferimento
          consegna  le  copie  richieste,  debitamente   numerate   e
          compilate con i riferimenti del centro o piattaforma  quale
          destinatario dei  rifiuti.  Il  trasporto  dei  rifiuti  e'
          accompagnato da tali Schede SISTRI -  AREA  MOVIMENTAZIONE,
          compilate e sottoscritte dal produttore  del  rifiuto,  che
          sono consegnate  al  delegato  del  centro  di  raccolta  o
          piattaforma di conferimento; il delegato accede  al  SISTRI
          ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI. 
              5.  Nei  casi  di  cui   al   presente   articolo,   la
          responsabilita' del produttore dei rifiuti  e'  assolta  al
          momento della presa in carico  dei  rifiuti  da  parte  del
          centro di raccolta o piattaforma  di  conferimento.  A  tal
          fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei
          rifiuti e' tenuto a stampare e  trasmettere  al  produttore
          dei  rifiuti  la  copia  della   Scheda   SISTRI   -   AREA
          MOVIMENTAZIONE completa. 
              5-bis.  Nei  casi  di  cui  al  presente  articolo,   i
          produttori adempiono all'obbligo della tenuta del  registro
          di carico e scarico attraverso la conservazione, in  ordine
          cronologico,  delle  copie  della  Scheda  SISTRI  -   AREA
          MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti». 
              - Il testo dell'art. 27 del citato decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
          52 del 2011, come modificato dal presente  regolamento,  e'
          il seguente: 
              «Art. 27 (Comitato di vigilanza e controllo). -  1.  Al
          fine  di  garantire  il  monitoraggio  del  SISTRI   e   la
          partecipazione   dei   rappresentanti    delle    categorie
          interessate al medesimo monitoraggio, e'  istituito  presso
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, senza oneri  per  il  bilancio  dello  Stato  ne'
          compensi o indennizzi per  i  componenti,  un  Comitato  di
          vigilanza  e  controllo,  composto  da  diciannove  membri,
          esperti nella materia, nominati con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          designati rispettivamente: 
                a) tre dal Ministro dell'ambiente  della  tutela  del
          territorio e del mare, tra cui il Presidente  del  predetto
          Comitato; 
                b) uno da ISPRA; 
                c) uno da Unioncamere; 
                d)  quattordici  dalle  associazioni  imprenditoriali
          maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori,
          recuperatori e smaltitori di rifiuti.». 

          
 

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