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note: | testo in vigore dal: 7-9-2012
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante
istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102»;
Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone che,
«al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire
la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del
funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il
concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15
dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e
hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie
di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste,
organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo
della piu' ampia partecipazione degli utenti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 novembre 2011, n. 219, che ha apportato
«Modifiche al Regolamento recante istituzione del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo
189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78»;
Visto l'esito dei test tenutisi in data 23, 24 e 25 novembre 2011
ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148,
effettuati secondo le modalita' concordate con le associazioni di
categoria;
Considerato che detti test hanno confermato la necessita' di dar
luogo ad alcune modifiche delle componenti software del sistema,
nonche' ad alcune modifiche di carattere procedurale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2012 n.
4151/2012 begin_of_the_skype_highlighting GRATIS 4151/2012 end_of_the_skype_highlighting prot. n. 2365/2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del
21 maggio 2012, prot. Gab/2012/8809;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante
istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102», come modificato dal decreto 10 novembre 2011, n. 219, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:
a) all'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis.
Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali
o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel
territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4.»;
b) all'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma 4-bis: «4-bis.
Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di
trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura
dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a
terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla
legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali e' affidata
la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali
ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome del soggetto
gestore.»;
c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole «si riferiscono.»,
aggiungere il periodo: «Per l'anno 2012 il pagamento del contributo
deve essere effettuato entro il 30 novembre.».
d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche: al comma
1, primo e secondo periodo, le parole «ritardata consegna dei
dispositivi in fase di prima iscrizione» sono sostituite con le
parole «attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima
iscrizione»; al medesimo comma 1, dopo le parole «o per assenza di
copertura della rete di trasmissione dati,» sono aggiunte le seguenti
parole: «nonche' nei sette giorni successivi alla consegna dei
dispositivi» ed e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo:
«L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio per
le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei
dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi
alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti
tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE
adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la
conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i
soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-AREA REGISTRO
CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi.»;
al comma 2, le parole «entro le ventiquattro ore dalla ripresa del
funzionamento del SISTRI» sono sostituite dalle seguenti: «entro
cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI»;
al medesimo comma 2 il secondo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 13, comma 1, e' aggiunto alla fine il seguente
periodo: «La riga della Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO
corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in
carico dei rifiuti da parte del trasportatore, e' compilata e firmata
elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del
trasporto.»; al comma 2, e' aggiunto alla fine il seguente periodo:
«Il dato relativo alla quantita' di rifiuti movimentati deve essere
espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in
metri cubi.»; al medesimo comma 2, le parole «almeno quattro ore
prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due ore prima che si
effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della piena operativita' del SISTRI
e, successivamente, almeno quattro ore prima.»; al comma 3 sono
aggiunte alla fine le seguenti parole: «ne' alla movimentazione di
rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di
raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.».
f) all'articolo 14, comma 4, e' aggiunto alla fine il seguente
periodo: «Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di
diversi soggetti, la durata del cantiere e' calcolata per ciascuno di
essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.»;
g) all'articolo 15, al comma 3 sono soppresse le parole: «e 2»,
ed e' aggiunto, alla fine, il seguente comma: «3-bis. Per la
movimentazione dal luogo di produzione alla sede dell'azienda
sanitaria di riferimento si applica il comma 4 dell'articolo 14.
Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito
siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda
sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della
scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE.»;
h) all'articolo 16, e' aggiunto alla fine, il seguente periodo:
«Entro il medesimo termine e' firmata elettronicamente la riga della
scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO».
i) all'articolo 18, comma 1, le parole «almeno due ore prima»
sono sostituite dalle seguenti: «almeno un'ora prima dell'operazione
di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della piena operativita' del SISTRI e, successivamente,
almeno due ore prima»; al comma 7 le parole «non superare i quattro
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superare i sei giorni»;
sono aggiunti inoltre i seguenti commi 1-bis, 4-bis, 4-ter e 7-bis;
«1-bis. Le righe della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO,
generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione
da parte del trasportatore della presa in carico e della consegna
all'impianto di destinazione dei rifiuti, sono firmate
elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico
e dalla consegna dei rifiuti medesimi.»;
«4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le attivita'
di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari, possono essere svolte
con le seguenti modalita':
a) prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore
compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER MICRORACCOLTA che consente di
generare la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e la
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore medesimo; il
trasportatore firma elettronicamente le schede SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne produce due
copie per ciascun produttore del giro di microraccolta. Nel caso di
raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o
destinatari di specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI -
AREA MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore puo'
stampare altresi' delle schede in bianco, scaricate dall'area
autenticata del portale SISTRI, da consegnare al conducente, da
utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo produttore nel corso del
giro di raccolta;
b) le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE
del trasportatore relative a conducente, targa automezzo, targa
dell'eventuale rimorchio e percorso pianificato per il trasporto,
possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della
partenza; le informazioni della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE
del produttore relative a quantita', volume, opzione peso da
verificarsi a destino e numero colli, possono essere inserite
manualmente dal conducente al momento della presa in carico dei
rifiuti; resta obbligatoria la compilazione da parte del
trasportatore di tutti gli altri campi della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore;
c) qualora, durante il giro di microraccolta, si aggiunga un
produttore non previsto per il quale non e' stata quindi
precedentemente generata la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, il
conducente, dopo aver effettuato la presa in carico del rifiuto,
compila manualmente le copie della scheda in bianco precedentemente
stampate, comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero
progressivo indicato nella scheda in bianco compilata e le
informazioni ivi riportate; entro il termine indicato alla successiva
lettera e), il delegato dell'impresa di trasporto trasferisce a
sistema la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE richiamando il
medesimo numero progressivo;
d) il conducente effettua il trasporto verso l'impianto di
destinazione con la copia delle schede compilate, firmate dai
produttori. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati
all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure
semplificate, una copia della scheda firmata dal conducente e'
lasciata al produttore. L'impianto di destinazione, nell'accettare il
carico, firma le schede cartacee con l'indicazione dell'esito e del
peso verificato a destino, trattenendone una copia.
e) le informazioni non immesse in precedenza nel sistema devono
essere inserite entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle
operazioni da ciascun soggetto della filiera. Nel caso di raccolta da
produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di
specifiche procedure semplificate, il gestore dell'impianto di
recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere
al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE completa al fine di attestare l'assolvimento degli
obblighi di cui al presente decreto.»;
«4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano anche nel
caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico
trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati
presso piu' centri di raccolta comunali o intercomunali.»;
«7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di
rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE
relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere
compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se
diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve
essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato
all'intermediario.»;
l) all'articolo 19 e' aggiunto il seguente comma 2-bis:
«2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti
urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata
lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia
di rifiuti conferita da ciascun comune.»
m) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 20.
Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei
rifiuti - 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto
relativamente ai produttori che non sono tenuti alla compilazione
telematica delle Schede SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO e AREA
MOVIMENTAZIONE ai quali verra' comunque inviata dal sistema la
comunicazione di accettazione di cui sotto, al fine di attestare il
completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da
parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia al medesimo, alla
casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la
comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di
recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. Ad
esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione
telematica, in caso di mancato ricevimento della predetta
comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei
rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del
completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, e'
tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI
e alla Provincia territorialmente competente».
n) all'articolo 21-bis, comma 3, e' aggiunto alla fine il
seguente periodo: «Su indicazione del legale rappresentante, da
effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo USB per
l'interoperabilita', il certificato elettronico afferente al medesimo
dispositivo puo' essere associato al rappresentante legale stesso o
ad una delle persone fisiche individuate come delegati ai sensi
dell'articolo 8, comma 1 lettera a).».
o) all'articolo 22, comma 3, terzo periodo, le parole «avviene
con cadenza mensile» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere
effettuata ogni quarantacinque giorni».
p) all'articolo 23, comma 5, e' aggiunto alla fine il seguente
periodo: «A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o
smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al
produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE completa»; e' aggiunto inoltre il seguente comma
5-bis: «5-bis. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori
adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti».
q) all'articolo 27, comma 1, sono apportate le seguenti
modifiche: le parole «composto da quindici membri» sono sostituite
dalle seguenti: «composto da diciannove membri»; alla lettera d) la
parola «dieci» e' sostituita con la parola «quattordici».
r) all'Allegato IA, settimo capoverso, secondo periodo, le parole
«entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione».
s) all'Allegato IA, il paragrafo: «DISPOSITIVI AGGIUNTIVI.
PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI DISPOSITIVI E RELATIVO COSTO» e sino
alla fine dell'allegato IA e' cosi' sostituito: «DISPOSITIVI
AGGIUNTIVI: CONTRIBUTO E NUMERO MASSIMO DI DISPOSITIVI OTTENIBILI.».
I soggetti interessati possono richiedere un numero di dispositivi
USB aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro i
limiti massimi indicati nelle tabelle che seguono. E', comunque,
possibile prevedere eccezionalmente l'accoglimento della richiesta di
un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa
presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e
nei limiti della disponibilita' tecnologica. L'entita' del contributo
per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto e' stabilito in
€ 100,00 da versare in una unica soluzione all'atto della richiesta.
Imprese ed enti (addetti per unita' locale):
fino a 20 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi 2;
da 21 a 50 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi
4;
da 51 a 250 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi
6;
da 251 a 500 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi
8;
oltre 500 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi
10.
Enti e comuni Regione Campania:
inferiori a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;
da 20.000 a 50.000 abitanti numero massimo dispositivi 4;
da 50.000 a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 6;
superiori a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 10.
Attivita' di trasporto rifiuti urbani: Regione Campania o
iscrizione volontaria (art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006):
Classe iscrizione Albo:
inferiore a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2;
inferiore a 50.000 abitanti e sup. o uguale a 20.000 numero
massimo dispositivi 4;
inferiore a 100.000 abitanti e sup. o uguale a 50.000 numero
massimo dispositivi 6;
inferiore a 500.000 abitanti e sup. o uguale a 100.000 numero
massimo dispositivi 10;
superiore o uguale a 500.000 abitanti numero massimo dispositivi
10.
Attivita' di trasporto rifiuti speciali (art. 212, comma 5, d.lgs.
n. 152/2006):
Classe iscrizione Albo quantita' autorizzata:
inferiore a 6.000 tonn. numero massimo dispositivi 2;
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.
numero massimo dispositivi 4;
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.
numero massimo dispositivi 6;
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.
numero massimo dispositivi 10;
oltre a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10.».
t) all'Allegato II, nelle tabelle «Produttori/Detentori», «Enti e
imprese produttori rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli», il
titolo della prima colonna «DIPENDENTI per unita' locale» e'
sostituito dal seguente: «ADDETTI per unita' locale».
u) all'Allegato II, nelle tabelle «Enti e imprese produttori
rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli» sostituire le parole:
«Da a 5» con le seguenti: «Da 1 a 5».
v) all'Allegato III, Descrizione Tecnica Scheda
SISTRI-Produttore/Detentore rifiuti speciali, al paragrafo Area
Registro cronologico, il punto II e' sostituito dal seguente: «La
riga dell'AREA REGISTRO CRONOLOGICO relativo alla movimentazione dei
rifiuti e' compilata e firmata elettronicamente entro i successivi
dieci giorni lavorativi dalla movimentazione.».
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 25 maggio 2012
Il Ministro: Clini
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 10, foglio n. 15
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 18 febbraio 2011, n. 52
(Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art.
14-bis del decreto - legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile
2011, n. 95, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto
- legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188:
«2. Al fine di garantire un adeguato periodo
transitorio per consentire la progressiva entrata in
operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento
delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la
verifica tecnica delle componenti software e hardware,
anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie
di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente
previste, organizzando, in collaborazione con le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative,
test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia
partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto
previsto dall'art. 6, comma 2, lettera f-octies), del
decreto - legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i
soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui
all'art. 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il
termine di entrata in operativita' del SISTRI e' il 30
giugno 2012. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 10 novembre 2011, n. 219
(Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto
ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il
regolamento di istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2012, n. 4, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
«Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). - 1.
Al fine di attuare quanto previsto all'art. 2, comma 2-bis,
del decreto - legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
sono sottoposti agli obblighi di cui al presente
regolamento, oltre ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto
dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.
1-bis. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri
di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel
territorio della Regione Campania; a detti centri si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4.».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
«Art. 6 (Iscrizione al SISTRI). - 1. Le modalita' di
iscrizione dell'operatore al SISTRI sono descritte
nell'allegato IA. Il modulo di iscrizione e' reso
disponibile sul portale informativo SISTRI.
2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono
al SISTRI prima di dare avvio alle attivita' o al
verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli
dispongono l'obbligo di iscrizione.
3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti,
non iscrivono le unita' locali con meno di dieci
dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni
senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei
dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unita'
locale designata dal medesimo, che, ai fini della
determinazione del contributo di iscrizione, somma il
numero dei dipendenti della o delle unita' locali, per le
quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri
dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita'
locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il
Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita'
locali.
4. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali
vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in
regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in
riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al
SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e
versano il contributo annuo previsto indipendentemente
dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti.
4-bis. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di
impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in
attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare
l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in
possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per
la gestione impianti in conto terzi, ai quali e' affidata
la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI.
In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome
del soggetto gestore.».
- Il testo dell'art. 7, comma 3, del citato decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
«Art. 7 (Contributo di iscrizione al SISTRI).
3. Il contributo si riferisce all'anno solare di
competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva
fruizione del servizio, e deve essere versato al momento
dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo e'
versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi
si riferiscono. Per l'anno 2012 il pagamento del contributo
deve essere effettuato entro il 30 novembre. Qualora, al
momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che
il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto
all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del
contributo dovuto, e' possibile indicare il numero relativo
all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.».
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
«Art. 12 (Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure
di emergenza). - 1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE si
trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici
necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi
in fase di prima iscrizione e, nonche' furto, perdita,
distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di
copertura della rete di trasmissione dati, nonche' nei
sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi la
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e'
effettuata, per conto di tale soggetto e su sua
dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto
alla compilazione della parte precedente o successiva della
scheda medesima. Qualora anche il soggetto tenuto alla
compilazione della parte precedente o successiva della
scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei
mezzi informatici necessari a causa di attesa della
consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione,
nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli
stessi, o per assenza di copertura della rete di
trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve
comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al
SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal
caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su
un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione,
da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area
autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni
effettuate devono essere inserite nel sistema entro le
ventiquattro ore successive alla cessazione delle
condizioni che hanno generato la mancata compilazione della
scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al
periodo precedente e' di settantadue ore. L'inserimento nel
sistema delle informazioni non e' obbligatorio per le
movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della
consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei
sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi
stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione
della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli
obblighi di cui al presente decreto mediante la
conservazione delle copie cartacee di dette schede e
compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda
SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni
dalla consegna dei dispositivi.
2. Nel caso di temporanea interruzione o non
funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla
compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le
movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in
bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale
SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati
relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro
cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento
del SISTRI.».
- Il testo dell'art. 13, del citato decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare in data 18 febbraio 2011 n. 52, come modificato dal
presente regolamento e' il seguente:
«Art. 13 (Produttori di rifiuti - disposizioni
specifiche). - 1. I produttori di rifiuti iscritti
inseriscono nella Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO
le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e
comunque prima della movimentazione degli stessi. La riga
della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO
corrispondente allo scarico effettuato a seguito della
presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, e'
compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni
lavorativi dall'effettuazione del trasporto.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di
movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per
aprire una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. Tali
soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi,
sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto
almeno due ore prima che si effettui l'operazione di
movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della piena operativita' del SISTRI e,
successivamente, almeno quattro ore prima che si effettui
l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi
di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della
Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Il dato relativo
alla quantita' di rifiuti movimentati deve essere espresso
in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in
metri cubi.
3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati
per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non si
applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'art.
193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, ne' alla movimentazione di rifiuti elettrici
ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di raccolta
comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.
4. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia,
il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI in formato
"pdf", portable document format, il documento di movimento
di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla
spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto
di destinazione o, per i rifiuti dell'"Elenco verde",
l'Allegato VII, del medesimo regolamento.».
- Il testo dell'art. 14, comma 4, del citato decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
«Art. 14 (Particolari tipologie).
4. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui
durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di
tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la Scheda
SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI -
AREA MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede
legale o dell'unita' locale dell'impresa. In tale ipotesi
il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie
della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al
conducente, che deve indicare data e ora della presa in
carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile
del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile
del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la
riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il
delegato dell'impresa di trasporto accede, entro due giorni
lavorativi, al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla
data e all'ora della presa in carico dei rifiuti. Nel caso
di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi
soggetti, la durata del cantiere e' calcolata per ciascuno
di essi con riferimento al contratto del quale e'
titolare.».
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
«Art. 15 (Rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione
e da attivita' sanitaria - disposizioni specifiche). - 1.
Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o
da altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita'
locale, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e'
compilata dal delegato della sede legale dell'ente o
impresa o dal delegato dell'unita' locale che gestisce
l'attivita' manutentiva.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 230, comma
1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per
i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della
riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione
derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti
dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o
dell'unita' locale dell'ente o impresa effettuata dal
manutentore e' accompagnata da una copia cartacea della
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal
portale SISTRI accedendo all'area autenticata, debitamente
compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la
manutenzione.
3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti
dall'attivita' del personale sanitario delle strutture
pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di
fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti
pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati
dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando
quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1.
3-bis. Per la movimentazione dal luogo di produzione
alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento si applica
il comma 4 dell'art. 14. Qualora i rifiuti prodotti presso
il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal
personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di
riferimento, non si effettua la compilazione della scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.».
- Il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
«Art. 16 (Imprese e enti di recupero e smaltimento -
disposizioni specifiche). - 1. Le imprese e gli enti che
effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti
inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti
dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico dei rifiuti. Entro il medesimo termine e' firmata
elettronicamente la riga della scheda SISTRI - AREA
REGISTRO CRONOLOGICO.».
- Il testo dell'art. 18 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
«Art. 18 (Trasportatori - disposizioni specifiche). -
1. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti
pericolosi, deve accedere al SISTRI ed inserire i propri
dati relativi al trasporto almeno un'ora prima
dell'operazione di movimentazione per un periodo di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della piena
operativita' del SISTRI e, successivamente, almeno due ore
prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati
motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni
della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO.
1-bis. Le righe della scheda SISTRI - AREA REGISTRO
CRONOLOGICO, generate automaticamente dal sistema al
momento della comunicazione da parte del trasportatore
della presa in carico e della consegna all'impianto di
destinazione dei rifiuti, sono firmate elettronicamente
entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla
consegna dei rifiuti medesimi.
2. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati
per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 1 non si
applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'art.
193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205 e successive modificazioni, nonche'
all'attivita' di raccolta dei rifiuti prodotti da attivita'
di manutenzione di cui all'art. 15, commi 1 e 2, qualora i
rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di
recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la
manutenzione, fermo restando l'obbligo per il trasportatore
di compilare la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE prima
della movimentazione dei rifiuti.
3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi,
la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere
compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei
rifiuti stessi.
4. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati
dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata
dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico
dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di
trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal
produttore dei rifiuti e dall'impresa di trasporto dei
rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla
scheda di trasporto di cui all'art. 7-bis del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al decreto
interministeriale 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario
sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono
accompagnati da copia del certificato analitico che ne
identifica le caratteristiche, che il produttore dei
rifiuti allega in formato "pdf", portable document format,
alla Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.
4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le
attivita' di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari,
possono essere svolte con le seguenti modalita':
a) prima della movimentazione dei rifiuti, il
trasportatore compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER
MICRORACCOLTA che consente di generare la scheda SISTRI -
AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e la scheda SISTRI -
AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore medesimo; il
trasportatore firma elettronicamente le schede SISTRI -
AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne
produce due copie per ciascun produttore del giro di
microraccolta. Nel caso di raccolta da produttori non
obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di
specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore
puo' stampare altresi' delle schede in bianco, scaricate
dall'area autenticata del portale SISTRI, da consegnare al
conducente, da utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo
produttore nel corso del giro di raccolta;
b) le informazioni della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE del trasportatore relative a conducente,
targa automezzo, targa dell'eventuale rimorchio e percorso
pianificato per il trasporto, possono essere inserite
manualmente dal conducente al momento della partenza; le
informazioni della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del
produttore relative a quantita', volume, opzione peso da
verificarsi a destino e numero colli, possono essere
inserite manualmente dal conducente al momento della presa
in carico dei rifiuti; resta obbligatoria la compilazione
da parte del trasportatore di tutti gli altri campi della
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del
trasportatore;
c) qualora, durante il giro di microraccolta, si
aggiunga un produttore non previsto per il quale non e'
stata quindi precedentemente generata la Scheda SISTRI -
AREA MOVIMENTAZIONE, il conducente, dopo aver effettuato la
presa in carico del rifiuto, compila manualmente le copie
della scheda in bianco precedentemente stampate,
comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero
il numero progressivo indicato nella scheda in bianco
compilata e le informazioni ivi riportate; entro il termine
indicato alla successiva lettera e), il delegato
dell'impresa di trasporto trasferisce a sistema la Scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE richiamando il medesimo numero
progressivo;
d) il conducente effettua il trasporto verso
l'impianto di destinazione con la copia delle schede
compilate, firmate dai produttori. Nel caso di raccolta da
produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o
destinatari di specifiche procedure semplificate, una copia
della scheda firmata dal conducente e' lasciata al
produttore. L'impianto di destinazione, nell'accettare il
carico, firma le schede cartacee con l'indicazione
dell'esito e del peso verificato a destino, trattenendone
una copia;
e) le informazioni non immesse in precedenza nel
sistema devono essere inserite entro 48 ore lavorative
dalla chiusura delle operazioni da ciascun soggetto della
filiera. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati
all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche
procedure semplificate, il gestore dell'impianto di
recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e
trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa al fine di attestare
l'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto.
4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano
anche nel caso di raccolta con lo stesso automezzo, da
parte di un unico trasportatore, di rifiuti elettrici ed
elettronici (RAEE) depositati presso piu' centri di
raccolta comunali o intercomunali.
5. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o
accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di
destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e
restituiti al produttore del rifiuto deve essere
accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI -
AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata
elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso
impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati
dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del
produttore del rifiuto direttamente ad altro impianto, il
produttore medesimo annota sulla Scheda SISTRI - AREA
REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto
non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.
6. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti,
l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto
possono delegare gli adempimenti di cui al presente
regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge
4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario
consegna al comandante della nave la copia della Scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il
comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna
della copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE al
raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore
presso il porto di destinazione.
7. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le
attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le
soste tecniche all'interno dei porti e degli scali
ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
e scali merci devono essere effettuate nel piu' breve tempo
possibile e, comunque, non superare i sei giorni.
7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o
intermodale di rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI
- AREA MOVIMENTAZIONE relative ai vettori che intervengono
nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che
organizza il trasporto, il quale, se diverso dal
produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve
essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato
all'intermediario.».
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data n. 52 del 2011, come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
«Art. 19 (Impianti di recupero e di smaltimento di
rifiuti urbani - disposizioni specifiche). - 1. Gli
impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani
adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e
all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della Scheda
SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Nel caso di
movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti
comunali o intercomunali che effettuano, in regime di
autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva
R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da soggetti
iscritti nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale
28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila
la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampa una copia
e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale
scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino
all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del
gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica
l'art. 20.
2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei
rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna
giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per
ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun
comune.».
- Il testo dell'art. 21-bis del citato decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
«Art. 21-bis (Disposizioni in materia di
interoperabilita'). - 1. Gli operatori che utilizzano
software gestionali in grado di tracciare le operazioni
poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e
che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al
servizio di interoperabilita' secondo quanto regolato dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione,
possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo
USB per l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per
l'interoperabilita' e' abilitato alla firma delle schede
SISTRI compilate per le attivita' soggette all'iscrizione
SISTRI ed esercitate nelle unita' locali e/o unita'
operative che operano attraverso il predetto software
gestionale.
2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per
l'interoperabilita' per ciascun software gestionale
accreditato dall'operatore per il servizio di
interoperabilita'. La richiesta al SISTRI dei dispositivi
USB per l'interoperabilita' deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante. Il dispositivo USB per
l'interoperabilita' e' consegnato con le modalita'
stabilite all'art. 8, comma 4-bis.
3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato
elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilita'
sono attribuiti al legale rappresentante che e' titolare
della firma elettronica e delegato per il predetto
dispositivo. Su indicazione del legale rappresentante, da
effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo USB
per l'interoperabilita', il certificato elettronico
afferente al medesimo dispositivo puo' essere associato al
rappresentante legale stesso o ad una delle persone fisiche
individuate come delegati ai sensi dell'art. 8, comma 1
lettera a).
4. Il costo di ciascun dispositivo USB per
l'interoperabilita' e' quello previsto nell'Allegato IA per
la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB.
5. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve
essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui
sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo
non si trovi presso una delle unita' locali o unita'
operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita'
potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il
centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il
dispositivo USB per l'interoperabilita' e' custodito e'
indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale
al servizio di interoperabilita'. Qualsiasi variazione del
luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per
l'interoperabilita' deve essere preventivamente comunicata
al SISTRI.
6. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve
essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorita'
di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo
stesso e' custodito.».
- Il testo dell'art. 22 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
«Art. 22 (Modalita' operative semplificate tramite
associazioni imprenditoriali). - 1. Nelle modalita' e nei
termini stabiliti dal presente articolo, possono adempiere
agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le
rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul
piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione
delle stesse:
a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano
i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le
quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile;
c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le
venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e
d) i soggetti di cui all'art. 4.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1, dopo
l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'art. 6, provvedono a
delegare o incaricare le associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o societa' di servizi
di diretta emanazione delle stesse, prescelte. La delega,
scritta in carta semplice secondo il modello disponibile
sul portale informativo SISTRI, e' firmata dal
rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve
essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante
del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione,
un'associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano
nazionale, o una societa' di servizi di diretta emanazione
della stessa, per l'adempimento degli obblighi di cui al
presente regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente
articolo, le associazioni imprenditoriali rappresentative
sul piano nazionale, o societa' di servizi di diretta
emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI
per la specifica categoria.
3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul
piano nazionale delegate, o societa' di servizi di diretta
emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della
Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole
Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. La responsabilita'
delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del
soggetto di cui al comma 1. La compilazione della Scheda
SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO, e puo' essere
effettuata ogni quarantacinque giorni comunque prima della
movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti
pericolosi fino a duecento chilogrammi o litri all'anno, la
compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO
CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e comunque
prima della movimentazione dei rifiuti.
4. La Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le
singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate
per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al
comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o
in copia cartacea, dell'autorita' di controllo che ne
faccia richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,
qualora i soggetti di cui al comma 1 non dispongano di
tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la
movimentazione dei rifiuti prodotti e' effettuata con la
seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto
stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE
e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora
della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate
dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore
del rifiuto e l'altra al conducente, che la riconsegna al
delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato
dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i
dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei
rifiuti.».
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
«Art. 23 (Modalita' operativa semplificata tramite
gestore del servizio di raccolta o piattaforma di
conferimento). - 1. I produttori che conferiscono i propri
rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di
raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta
possono adempiere agli obblighi di cui al presente
regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del
servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore
della piattaforma di conferimento.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro
di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di
conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella
categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di
rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all'iscrizione
al SISTRI ai sensi dell'art. 6.
3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di
produzione al centro di raccolta o piattaforma di
conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'art.
212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, i produttori comunicano i
propri dati, necessari per la compilazione della Scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di
trasporto che compila anche la sezione del produttore del
rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore
del rifiuto stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene
consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che
provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di
raccolta o della piattaforma di conferimento.
4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente o
impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non
pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal
luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di
conferimento, richiede preventivamente al delegato del
centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero
di Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal
portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Il delegato
del centro di raccolta o piattaforma di conferimento
consegna le copie richieste, debitamente numerate e
compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale
destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e'
accompagnato da tali Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,
compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che
sono consegnate al delegato del centro di raccolta o
piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI
ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.
5. Nei casi di cui al presente articolo, la
responsabilita' del produttore dei rifiuti e' assolta al
momento della presa in carico dei rifiuti da parte del
centro di raccolta o piattaforma di conferimento. A tal
fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei
rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore
dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE completa.
5-bis. Nei casi di cui al presente articolo, i
produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro
di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine
cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti».
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
«Art. 27 (Comitato di vigilanza e controllo). - 1. Al
fine di garantire il monitoraggio del SISTRI e la
partecipazione dei rappresentanti delle categorie
interessate al medesimo monitoraggio, e' istituito presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato ne'
compensi o indennizzi per i componenti, un Comitato di
vigilanza e controllo, composto da diciannove membri,
esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto
Comitato;
b) uno da ISPRA;
c) uno da Unioncamere;
d) quattordici dalle associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori,
recuperatori e smaltitori di rifiuti.».
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