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sabato 29 settembre 2012

Convenzione tra l’INPS e i soggetti compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell’erogazione di prestazioni assistenziali (INVCIV-AS-PS).


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 27-9-2012 n. 15587
Convenzione tra l’INPS e i soggetti compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell’erogazione di prestazioni assistenziali (INVCIV-AS-PS).
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.
Msg. 27 settembre 2012, n. 15587 (1).
Convenzione tra l’INPS e i soggetti compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell’erogazione di prestazioni assistenziali (INVCIV-AS-PS).
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.

Con l’allegata Determinazione presidenziale n. 427 del 9 novembre 2011 è stato approvato lo schema di Convenzione per il servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell’erogazione di prestazioni assistenziali (INVCIV-AS-PS).
Con la medesima determina i Direttori provinciali sono stati autorizzati alla sottoscrizione delle singole convenzioni, con i soggetti compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche.
Al fine di chiarire alcuni aspetti legati all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’Istituto ha richiesto un parere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La predetta Autorità, con nota in allegato, ha comunicato all’Istituto, tra l’altro, di ritenere non comprese nell’ambito di applicazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, le convenzioni che l’Istituto medesimo, per l’espletamento di proprie funzioni istituzionali riconducibili alla sfera previdenziale, stipula con i Centri di assistenza fiscale.
Preso atto di tale parere e valutata l’opportunità di semplificare le attività di convenzionamento dell’Istituto con i CAF ed alcune associazioni professionali, rendendole maggiormente efficienti e tempestive, ad integrazione dei contenuti di cui alla circolare n. 159 del 21 dicembre 2012, si rende opportuno procedere ad un decentramento delle stesse a livello provinciale.
Il legale rappresentante, o la persona all'uopo munita di procura speciale, del CAF o dell’associazione professionale che intende stipulare con l’Istituto la Convenzione in oggetto, in possesso di un certificato digitale Entratel, in corso di validità, rilasciato dall'Agenzia delle entrate, potrà, pertanto, recarsi presso la Direzione provinciale dell’Istituto di competenza, in base alla localizzazione della sede legale del CAF o dell’Associazione.
Si precisa che le associazioni professionali sopracitate sono:
- Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
- Istituto Nazionale Revisori Contabili;
- Associazione Nazionale Commercialisti;
- per i Consulenti Tributari:
- ANCIT;
- ANCOT;
- INT;
- LAPET.
Il possesso del requisito previsto e dei relativi poteri di firma alla stipula con l’Istituto dovranno essere verificati dai Direttori provinciali all’atto della stipula della Convenzione.
I Direttori provinciali, e i loro eventuali delegati, per poter sottoscrivere una nuova Convenzione dovranno utilizzare il “Portale delle convenzioni” accessibile al seguente percorso intranet.inps.it -> Servizi -> “Gestione e assistenza servizi internet” -> “Amministrazione convenzioni per utenti esterni”. L’accesso al portale è consentito a tutti i Direttori e agli eventuali delegati autorizzati attraverso il sistema IDM.
I CAF e le Associazioni professionali che intendono sottoscrivere la Convenzione dovranno comunicare gli estremi identificativi del certificato di autenticazione Entratel in loro possesso che utilizzeranno per l’accesso. Il Direttore, o il suo delegato, verificherà la validità del certificato attraverso le funzionalità messe a disposizione dal “Portale delle convenzioni”.
Attraverso il “Portale delle convenzioni”, dopo avere acquisiti e confermati i dati necessari alla stipula, è possibile procedere alla stampa personalizzata della Convenzione.
La Convenzione dovrà essere stampata e firmata in 3 (tre) copie in formato originale: una da conservare agli atti della Sede, una da consegnare al soggetto firmatario, e una da inviare, entro 15 giorni dalla stipula, alla Direzione centrale Organizzazione, per consentire le necessarie attività di monitoraggio.
I pagamenti relativi alle convenzioni stipulate con i CAF e le Associazioni nazionali saranno gestiti dalla competente Direzione centrale risorse strumentali.
Restano confermate le disposizioni di cui alla circolare n. 159 del 21 dicembre 2012 per quanto riguarda le convenzioni stipulate con i singoli professionisti abilitati all’assistenza fiscale.


Il Direttore generale
Nori

Allegato n. 1


AVCP
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
Prot. n. 0025848 del 15 marzo 2012
Ufficio: Segretariato generale
URP - Ufficio relazioni con il pubblico


All'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma
c.a. del Direttore generale
Dott. Mauro Nori


Oggetto: Convenzioni INPS stipulate per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Tracciabilità dei flussi finanziari (2).


(2) Testo dell'Allegato di prossimo inserimento.

Allegato n. 2


INPS


Determinazione n. 427 del 9 novembre 2011


Oggetto: Schema di convenzione tra l'INPS ed i soggetti compresi tra quelli abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, per l'affldamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione di prestazioni assistenziali (INVCIV-AS-PS) (3).


(3) Testo dell'Allegato di prossimo inserimento.

Circ. 21 dicembre 2011, n. 159
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
L. 13 agosto 2010, n. 136

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