I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 14-9-2012 n. 110
Nuovi regolamenti comunitari: applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull'applicazione delle disposizioni in materia di assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Circ. 14 settembre 2012, n. 110 (1).
Nuovi regolamenti comunitari: applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del Reg. (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione, Reg. (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull'applicazione delle disposizioni in materia di assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Responsabili delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
Premessa
Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale e in particolare:
- il Reg. (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- il Reg. (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il Reg. (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Nelle circolari applicative dell'Istituto è stato evidenziato che la nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica ai 27 Stati membri dell'Unione europea dal 1° maggio 2010 (vedi in particolare la Circ. 1 luglio 2010, n. 82, punto 4), alla Svizzera dal 1° aprile 2012 (vedi la Circ. 22 maggio 2012, n. 70) e ai tre Paesi che hanno aderito all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dal 1° giugno 2012 (vedi la Circ. 6 giugno 2012, n. 77).
Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (articolo 70 del Reg. (CE) n. 883/2004): Precisazioni in materia di assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità
L'articolo 70 del regolamento di base disciplina le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" aventi caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali che di quelle previdenziali.
Le prestazioni in argomento, se elencate nell'allegato X, sono inesportabili negli Stati membri dell'Unione europea e, quindi, vengono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono in base ai criteri previsti dalla legislazione di detto Stato. Pertanto sono a carico dell'istituzione del luogo di residenza.
Nell'allegato X risultano le seguenti prestazioni italiane inesportabili:
- le pensioni sociali;
- le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;
- le pensioni e le indennità ai sordomuti;
- le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
- l'integrazione della pensione minima;
- l'integrazione dell'assegno di invalidità;
- l'assegno sociale;
- la maggiorazione sociale.
Con riferimento, invece, all'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità di cui all'articolo 5 delle L. 12 giugno 1984, n. 222, che figurava nel corrispondente allegato II bis del Reg. (CEE) n. 1408/71, si ricorda (vedi la Circ. 28 novembre 2006, n. 137) che la stessa, non essendo più considerata quale prestazione speciale non contributiva, è divenuta esportabile negli Stati dell'Unione europea a decorrere dal 1° giugno 2005, a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 647/2005 del 13 aprile 2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale regolamento non era applicabile alla Svizzera e ai Paesi SEE.
Considerato che i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera e ai Paesi SEE, a parziale modifica delle disposizioni emanate con la Circ. 28 novembre 2006, n. 137 si evidenzia che l'assegno per l'assistenza personale continuativa deve essere corrisposto - ove se ne verifichino i presupposti - al beneficiario, titolare di pensione di inabilità, residente anche in tali Stati a decorrere rispettivamente dal 1° aprile 2012 (Svizzera) e dal 1° giugno 2012 (Paesi SEE).
Il Direttore generale
Nori
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 988/2009
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009
L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 5
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