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lunedì 17 settembre 2012

CASSAZIONE: E' REATO FARE IL 'SALUTO ROMANO'



CASSAZIONE: E' REATO FARE IL 'SALUTO ROMANO'

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Confermata, dalla Cassazione, la
condanna nei confronti di un neofascista che in una riunione
pubblica, insieme ad altri, faceva il saluto romano e scandiva
slogan inneggianti al razzismo e al regime fascista. La Suprema
corte, infatti - con la sentenza 35549 -, ha dichiarato
''inammissibile'' il ricorso con il quale Lorenzo F. (di 50
anni) cercava di scrollarsi di dosso la pena (la cui entita' non
e' specificata) inflittagli dalla Corte d'appello di Firenze il
3 novembre del 2010. Proprio nel capoluogo toscano si era svolta
la manifestazione del gruppetto neofascista, il 23 aprile del
2005. L'imputato era noto dal 1990 alla Digos e alle questure
della Toscana per cui, facilmente, era stato riconosciuto ed
identificato anche se aveva il viso parzialmente coperto da una
sciarpa. L'uomo era pluripregiudicato e, dunque, secondo la
Suprema corte in maniera corretta la Corte d'appello ha ritenuto
legittimo il suo riconoscimento da parte di uno degli agenti di
polizia chiamato a deporre in dibattimento. (ANSA).

NM/STA
17-SET-12 15:33 NNNNCASSAZIONE: E' REATO FARE IL SALUTO ROMANO (2)=
(AGI) - Roma, 17 set. - Nelle fotografie, infatti, era
raffigurato un uomo con il "capo coperto da un cappello, una
sciarpa sul volto e un giubbotto imbottito": il riconoscimento
dell'imputato si era basato sulla testimonianza di un
poliziotto, che aveva dichiarato di conoscerlo "dal 1990". La
Cassazione, confermando la condanna, ha rilevato che "il
giudice d'appello ha fondato il proprio convincimento sulla
circostanza che gli imputati erano soggetti gia' noti alle
forze di Polizia (in particolare alla Digos e alle Questure
della Toscana) per la loro partecipazione ad altre
manifestazioni del genere" e che il ricorrente "era
pluripregiudicato e, percio', anche sotto questo profilo, era
noto alle forze di Polizia". I giudici del merito, conclude la
Suprema Corte, "hanno poi posto in rilievo come l'imputato
avesse la parte inferiore del volto (dal naso in giu') coperta
da una sciarpa, che non ne impediva il riconoscimento da parte
di chi gia' lo conoscesse". (AGI)
Oll
171537 SET 12

NNNN

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