Reg. (CE) 4-9-2012 n. 798/2012
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Pubblicato nella G.U.U.E. 5 settembre 2012, n. L 239.
Reg. (CE) 4 settembre 2012, n. 798/2012 (1) (2).
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 5 settembre 2012, n. L 239.
(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 5 settembre 2012.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati , in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
Allegato
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC
Codice dei paesi terzi (1)
Valore forfettario all'importazione
0702 00 00
MK
75,0
TR
76,8
ZZ
75,9
0707 00 05
MK
20,0
TR
116,3
ZZ
68,2
0709 93 10
TR
111,3
ZZ
111,3
0805 50 10
AR
87,4
CL
88,4
TR
97,0
UY
84,4
ZA
95,9
ZZ
90,6
0806 10 10
BA
56,0
CL
196,9
EG
210,9
TR
133,4
ZZ
149,3
0808 10 80
AR
114,4
BR
93,9
CL
110,2
NZ
123,3
US
184,0
ZA
98,1
ZZ
120,7
0808 30 90
CN
78,2
TR
136,6
ZA
100,7
ZZ
105,2
0809 30
TR
160,6
ZZ
160,6
0809 40 05
BA
60,8
HR
73,9
IL
81,0
XS
82,8
ZZ
74,6
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
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