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venerdì 5 ottobre 2012

Applicazione art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012. Corresponsione ferie non godute al personale della scuola.


Ministero dell'economia e delle finanze
Msg. 24-7-2012 n. 113
Applicazione art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012. Corresponsione ferie non godute al personale della scuola.
Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione - Area stipendi.
Msg. 24 luglio 2012, n. 113 (1).
Applicazione art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012. Corresponsione ferie non godute al personale della scuola.
(1) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione - Area stipendi.


Alle
Ragionerie territoriali dello Stato




Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con circolare del 18 luglio 2012, nell’impartire prime indicazioni circa l’applicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in riferimento all’art. 5 comma 8 che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, ha chiarito che detto disposto si applica anche al personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.
Considerato anche il parere della Ragioneria Generale dello Stato IGB, IGF e IGOP, si informa che è sospeso il pagamento del compenso per ferie non ancora fruite al personale della scuola con contratto a tempo determinato e indeterminato, in attesa della conversione in legge del decreto legge n. 95/2012 (2).


Il Dirigente
Roberta Lotti
(2) Convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135.

D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5

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