Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 11-7-2012 n. DFP/28195
Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010).
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, UORCC.PA, Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione.
Nota 11 luglio 2012, n. DFP/28195 (1).
Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010).
(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, UORCC.PA, Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione.
Alla
Città di Trani
Via Tenente Morrico, 2
76125 - Trani
e, p.c.:
Al
Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma
Si fa riferimento alla nota n. 22990 del 26 giugno 2012 con cui si chiede di sapere se, per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sia possibile derogare al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 [1].
L'estensione della citata norma agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata prevista dall'art. 4, comma 102, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183.
Com'è noto in base alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro flessibile, nelle tipologie indicate dalla norma, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Nella richiesta di parere il Comune evidenzia che, in considerazione del limite imposto dalla predetta disposizione normativa, non potrebbe conferire nemmeno un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e che, in base al regime delle assunzioni a tempo indeterminato vigente, non può procedere al reclutamento di nuove unità di personale.
Nel merito, in riferimento al quesito formulato, va innanzitutto detto che l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2009 fissa un limite finanziario, cumulativo delle tipologie di contratto di lavoro atipico richiamate dalla norma, che si estende alle spese di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Il vincolo risponde tanto all'obiettivo di contenere il costo di tale tipologia di contratti, quanto alla finalità di evitare che le amministrazioni, sottoposte a regime limitativo delle assunzioni a tempo indeterminato, ricorrano all'utilizzo del lavoro a termine per eludere il predetto regime limitativo. In sostanza si vuole anche evitare che siano violati i criteri di ricorso al tempo determinato che non comprendono il soddisfacimento di esigenze ordinarie e permanenti.
L'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina gli "Incarichi a contratto" ed in particolare il comma 1 dispone che lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono a tempo determinato e, in base al comma 3 dello stesso art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.
Il limite massimo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale che gli enti locali possono conferire ai sensi del richiamato art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è fissato dall'art. 19, comma 6-quater, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così sostituito dal comma 13 dell'art. 4-ter, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
La disposizione, nella versione introdotta dal richiamato D.L. n. 16/2012 introduce un limite ordinamentale ai predetti contratti e fissa, di riflesso, un tetto di spesa massimo anche per questa tipologia di incarichi. Si può ritenere che il limite fissato rileva ai fini dell'esclusione dei contratti di cui si sta trattando, ovvero di quelli conferiti ai sensi del comma 1 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, dal novero di quelli a tempo determinato soggetti al limite dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.
La deroga al tetto di spesa può essere ammessa solo a condizione che sia rispettato il contingente introdotto dall'art. 19, comma 6-quater del D.Lgs. n. 165/2001. Una lettura in senso diverso non sarebbe in linea con l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica ed, in particolare, della voce di spesa del personale, fermi restando i vincoli ulteriori previsti in materia e la necessità del loro rispetto.
Ne deriva che le risorse finanziarie dell'anno 2009, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del 50 per cento previsto dal comma 28, art. 9, D.L. n. 78/2010 dovranno essere calcolate al netto di quanto speso nell'anno medesimo per le finalità di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Dati i riflessi finanziari della tematica trattata, sarebbe utile conoscere anche l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122.
Il Direttore dell'ufficio
Maria Barilà
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4-ter
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 1
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110
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