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domenica 4 novembre 2012

Attuazione dell'art. 7, commi 33 - 34, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012. Assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali.


Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 31-10-2012 n. 32
Attuazione dell'art. 7, commi 33 - 34, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012. Assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio XI.

Circ. 31 ottobre 2012, n. 32 (1).

Attuazione dell'art. 7, commi 33 - 34, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012. Assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio XI.



     

Alle
   

Istituzioni scolastiche ed educative statali
     

Ai
   

Cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali

e, p.c.:
   

Alle
   

Amministrazioni centrali dello Stato:
           

Regioni
           

Province
           

Comuni
           

Agenzia delle entrate
           

Banca d'Italia - Servizio rapporti con il tesoro
           

Associazione bancaria italiana
           

Poste italiane s.p.a.
       



Premessa

L'art. 7, commi 33 e 34, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, ha assoggettato le istituzioni scolastiche ed educative statali al sistema di tesoreria unica.

In sintesi, l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica comporta l'obbligo per le istituzioni scolastiche di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d'Italia) e non più presso il cassiere con il quale è stata stipulata la convenzione di cassa. Il cassiere, peraltro, mantiene un ruolo fondamentale per la gestione contabile, in quanto continua a svolgere il servizio di cassa (operazioni di riscossione e pagamento) per conto delle istituzioni scolastiche e intrattiene il rapporto con la Banca d'Italia presso la quale sono depositate le liquidità degli istituti stessi. Il rapporto cassiere/Banca d'Italia avviene sulla base di procedure telematiche standardizzate e ormai consolidate.

La presente circolare si pone l obiettivo di chiarire la portata dell’innovazione introdotta con l assoggettamento alla tesoreria unica delle istituzioni scolastiche, per le quali questo sistema rappresenta un elemento di assoluta novità, e di fornire le informazioni necessarie per un applicazione uniforme sul territorio.



1) Quadro normativo

Il quadro normativo di tesoreria unica in cui le istituzioni scolastiche si troveranno a operare è composto dai commi 33 e 34 del citato art. 7 e dalla normativa che regolamenta il sistema di tesoreria unica, con particolare riferimento alla L. n. 720/1984 e al D.M. 4 agosto 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 7, commi 33 e 34, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, ha assoggettato le istituzioni scolastiche ed educative statali al sistema di tesoreria unica, prevedendo in particolare:

a) l'inserimento delle stesse istituzioni nella tabella A allegata alla L. n. 720/1984, precisando lo specifico regime di tesoreria unica adottato e individuando l ambito soggettivo di applicazione della norma che si estende a tutti gli istituti scolastici e alle istituzioni educative (convitti ed educandati) statali sul territorio nazionale (comma 33);

b) la decorrenza dell’assoggettamento a partire dal 12 novembre 2012, data alla quale i cassieri delle istituzioni scolastiche debbono effettuare il versamento delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale (comma 34); da quella stessa data sono di fatto applicati compiutamente i meccanismi del sistema di tesoreria unica;

c) il rinvio all’art. 35, comma 9, del D.L. n. 1/2012, ove applicabile, nella parte che stabilisce lo smobilizzo di investimenti finanziari in titoli, con l eccezione di quelli in titoli di Stato italiani (comma 34).

La L. 29 ottobre 1984, n. 720 ha istituito il sistema di tesoreria unica e contiene le norme di principio che caratterizzano la cd. tesoreria unica tradizionale, nel regime che sarà applicato alle istituzioni scolastiche. I principi fondamentali contenuti nella L. n. 720/1984 riguardano:

a) l’obbligo di depositare tutte le liquidità degli enti su contabilità speciali aperte presso le tesorerie della Banca d Italia;

b) il mantenimento per gli enti della piena e immediata disponibilità delle risorse depositate presso la tesoreria statale;

c) la distinzione delle liquidità in risorse proprie e altre risorse da accreditare rispettivamente sui sottoconti fruttiferi e infruttiferi delle contabilità speciali;

d) la determinazione del tasso d interesse da riconoscere sulle somme depositate sui sottoconti fruttiferi;

e) il regime dei pignoramenti.

Infine il D.M. 4 agosto 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze disciplina il regolamento telematico dei rapporti tra i tesorieri/cassieri degli enti assoggettati al regime di tesoreria unica e la tesoreria statale e la relativa operatività, confermando il ruolo dei tesorieri/cassieri che svolgono una funzione di intermediazione operativa tra gli enti e la tesoreria statale.



2) Ambito soggettivo

In base all’art. 7, comma 33, del citato D.L. n. 95/2012 sono destinatarie della norma e quindi assoggettate al sistema di tesoreria unica le "istituzioni scolastiche ed educative statali".

Sono pertanto da considerare escluse dall’ambito di applicazione della norma le scuole pubbliche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, non essendo scuole statali. Sono esclusi altresì gli Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM).

Per quanto riguarda le istituzioni educative si fa riferimento ai Convitti nazionali e agli Educandati femminili dello Stato, di cui agli artt. 203 e 204 del D.Lgs. n. 297/1994, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e conseguentemente assoggettabili al sistema di tesoreria unica.

Un aspetto particolare riguarda i convitti e le aziende agrarie/speciali annessi alle istituzioni scolastiche e pertanto non dotati di una distinta personalità giuridica. In questo caso sono le istituzioni scolastiche a essere assoggettate al sistema di tesoreria unica e la gestione della liquidità del convitto/azienda viene svolta cumulativamente con quella dell'istituzione scolastica, attraverso un'unica contabilità speciale di tesoreria unica, pur mantenendo, a livello di contabilità interna, la necessaria separazione contabile delle due gestioni. Nel caso in cui le aziende agrarie/speciali abbiano uno specifico conto per il servizio di cassa dell'azienda (si veda al riguardo l'art. 20 del D.M. n. 44/2001), distinto da quello dell'istituzione scolastica cui sono annesse, il cassiere dovrà gestire anche le riscossioni e i pagamenti dell'azienda sull'unica contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'istituzione scolastica; sotto il profilo operativo questa unità di gestione della liquidità conseguente all'applicazione delle regole della tesoreria unica si traduce nell'esigenza di unificare il conto dell'istituzione scolastica con quello dell'azienda.



3) Apertura delle contabilità speciali e attivazione del sistema di TU

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dispone d'ufficio entro il 31 ottobre 2012 l'apertura delle contabilità speciali intestate alle istituzioni scolastiche ed educative, i cui elenchi sono stati forniti dal Ministero dell'Istruzione, per rendere operativo il loro inserimento in tesoreria unica. L'elenco delle contabilità aperte, con i dati identificativi degli istituti, è pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) e dello stesso Ministero dell'Istruzione (www.istruzione.it). Gli elenchi utilizzati tengono conto delle variazioni che nascono dalle nuove istituzioni e dalle operazioni di dimensionamento con decorrenza 1° settembre 2012. Per future variazioni che dovessero intervenire (nuove istituzioni, chiusura di istituti, accorpamenti etc.) il Ministero dell'Istruzione provvederà a inviare periodicamente i relativi elenchi alla Ragioneria generale.

In sede di prima applicazione spetta a ogni singola istituzione scolastica comunicare all'istituto con cui intrattengono il servizio di cassa il proprio codice di contabilità speciale, in tempo utile per effettuare il riversamento di risorse presso la Banca d'Italia.

Come previsto dal comma 34 del citato articolo 7 il versamento delle disponibilità liquide delle istituzioni scolastiche a favore delle contabilità speciali intestate alle stesse, disposto dai cassieri, deve essere effettuato sul sottoconto infruttifero alla data del 12 novembre 2012. Sotto il profilo operativo, per consentire che i versamenti pervengano alla tesoreria statale alla prevista data del 12 novembre, è necessario che l'operazione sia disposta dal cassiere entro il giorno lavorativo precedente (9 novembre), tenuto conto dei tempi di regolazione previsti dal protocollo d'intesa stipulato tra la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, di cui all'art. 5, comma 11, del citato D.M. 4 agosto 2009.

Successivamente alla data del 12 novembre dovranno essere adottate integralmente le procedure della tesoreria unica tradizionale, che si vanno a illustrare di seguito.

Si precisa che dovranno essere riversate presso le Tesorerie anche somme eventualmente accantonate a fronte di atti di pignoramento, fermo restando che i pignoramenti nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative statali continueranno a essere notificati presso i cassieri, ai sensi dell’articolo 1-bis della L. n. 720/1984.



4) Regime delle entrate

Come precedentemente accennato, con il regime di tesoreria unica le entrate si distinguono in entrate proprie, cioè di fatto entrate provenienti dal settore privato, da versare sul sottoconto fruttifero della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, e altre entrate che vengono accreditate sul sottoconto infruttifero.

Tenuto conto delle diverse tipologie di entrate che riguardano le istituzioni scolastiche si rappresenta quanto segue:

1. I finanziamenti statali, erogati dal Ministero dell’istruzione ed eventualmente da altre amministrazioni statali, sono disposti con titoli di spesa da accreditare direttamente sul sottoconto infruttifero;

2. I finanziamenti provenienti da regioni, enti locali ed eventualmente da altri enti inseriti nella tabella A allegata alla legge n. 720/1984 sono trasferiti con operazioni di girofondi, da accreditare sul sottoconto infruttifero. Gli enti locali che a vario titolo non sono assoggettati al regime di tesoreria unica (es. gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia) dispongono i propri finanziamenti agli istituti scolastici con accreditamento sui conti correnti bancari degli istituti stessi; il relativo riversamento presso la Banca d Italia è disposto sul sottoconto infruttifero;

3. I finanziamenti comunitari, compresa la quota di cofinanziamento nazionale, sono accreditati sul sottoconto infruttifero;

4. I contributi da privati e i proventi delle gestioni economiche sono riscossi tramite il cassiere bancario e riversati sul sottoconto fruttifero;

5. Gli eventuali mutui e prestiti stipulati dagli istituti scolastici sono depositati sul sottoconto infruttifero qualora assistiti da contributo/garanzia statale, sul sottoconto fruttifero negli altri casi.

Per le entrate accreditate direttamente presso il cassiere le istituzioni scolastiche dovranno fornire allo stesso l indicazione per il riversamento sul sottoconto fruttifero o su quello infruttifero.

Si richiama l attenzione dei cassieri sulla necessità di prestare particolare attenzione all’atto del versamento alla corretta imputazione delle somme al pertinente sottoconto della contabilità speciale, tenuto conto che, ai sensi del D.M. 4 agosto 2009, eventuali rettifiche alle operazioni effettuate richiedono una procedura laboriosa e non possono che essere disposte a data corrente.



5) Investimenti in titoli e depositi su conti correnti postali

Il regime di tesoreria unica prevede l'accentramento presso la tesoreria statale di tutte le disponibilità liquide e, conseguentemente, il divieto di investire in prodotti finanziari le somme eccedenti le esigenze della gestione ordinaria. Ne consegue che gli eventuali titoli detenuti dalle istituzioni scolastiche debbono essere smobilizzati, eccezion fatta per gli investimenti finanziari in titoli dello Stato italiano (riferimento all’art. 35, comma 9, del D.L. n. 1/2012). Sulla base del D.M. 27 aprile 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze - emanato ai sensi del citato art. 35, comma 9 - sono inoltre esclusi dallo smobilizzo i buoni postali fruttiferi e i libretti di risparmio postale, nonché eventuali valori mobiliari posseduti dalle istituzioni scolastiche e provenienti da atti di liberalità di privati, che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito.

Non essendo stato previsto normativamente un termine per lo smobilizzo dei titoli, si ritiene che le istituzioni scolastiche debbano provvedervi entro il 31 dicembre 2012.

Qualora gli istituti scolastici siano titolari di conti correnti postali, destinati in genere ad accogliere versamenti a vario titolo di contributi da parte delle famiglie, possono continuare a utilizzare questo strumento, con l'obbligo di riversare le risorse presenti sui conti correnti postali presso il cassiere con cadenza almeno quindicinale.



6) Modalità di disposizione dei pagamenti

Per quanto riguarda i pagamenti, l'assoggettamento alla tesoreria unica non modifica l'operatività delle singole istituzioni scolastiche, che continuano a inviare i titoli di spesa emessi con le procedure ordinarie al proprio cassiere. È il cassiere a eseguire i pagamenti con le procedure previste dall'art. 3 del citato D.M. 4 agosto 2009.

Si reputa opportuno sottolineare che per i pagamenti a favore di altri istituti ed enti assoggettati al sistema di tesoreria unica e inseriti nella tabella A allegata alla legge n. 720/1984, la regola generale prevede che detti pagamenti siano effettuati con la procedura del girofondi tra conti di tesoreria (e non con il bonifico). Peraltro nel caso in cui gli istituti si trovino a pagare tributi (diversi da quelli per i quali viene utilizzato il mod. F24 EP), diritti, tariffe sulla base di procedure generali definite dall'ente creditore (es. il comune), che si rivolgono a una pluralità di soggetti, sia pubblici che privati e prevedono modalità di versamento diverse (es. versamento su conto corrente postale), si ritiene che l'obbligo di girofondi possa essere derogato.

Sul sito Internet di questa Ragioneria generale dello Stato, nella sezione "Tesoreria statale" è presente l'elenco di tutti gli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica, con l'indicazione della relativa contabilità speciale.

Per i pagamenti di imposte, ritenute fiscali, IRAP, contributi previdenziali e assistenziali le istituzioni scolastiche hanno utilizzato fino a oggi il mod. F24, con addebito sul conto corrente presso il proprio cassiere (si vedano la Circ. 28 dicembre 2007, n. 41 e la Circ. 14 marzo 2008, n. 9 della RGS). L'inserimento delle istituzioni scolastiche nella tabella A allegata alla L. n. 720/1984 comporta l'obbligo e la necessità che gli stessi pagamenti siano effettuati facendo ricorso all'apposita procedura telematica che si avvale del mod. F24 EP. A questo riguardo, nel richiamare le indicazioni a suo tempo fornite dallo scrivente con la Circ. 29 novembre 2007, n. 37 della RGS, tenuto conto che l'addebito per il pagamento delle imposte viene effettuato direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria unica, è necessario che gli istituti garantiscano la presenza sulle contabilità speciali di disponibilità sufficienti per la data di esecuzione del versamento. Considerato peraltro che il comma 38 dell'art. 7 dello stesso D.L. n. 95/2012 ha previsto l'utilizzo della procedura del "cedolino unico" anche per il pagamento delle competenze dei supplenti brevi, si ritiene che i versamenti in questione saranno di carattere residuale.

Nell'allegato 1 alla presente circolare sono riportate le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate per l'utilizzo del mod. F24 EP e l'elenco dei codici tributo maggiormente ricorrenti.

Resta inteso che i titoli di spesa, siano essi cartacei o telematici (OIL), debbono indicare chiaramente la modalità di esecuzione del pagamento (bonifico, girofondi, versamento all'Erario), con l'indicazione degli estremi di destinazione dello stesso:

- IBAN del conto del beneficiario per il bonifico;

- Numero del conto di tesoreria e sezione di tesoreria per i pagamenti tramite girotondi;

- Capo, capitolo e articolo per i versamenti da effettuare in entrata del bilancio statale.



7) Rendicontazione

Per consentire alle istituzioni scolastiche di eseguire controlli e verifiche sulla gestione della contabilità speciale di tesoreria unica, le stesse ricevono mensilmente dalla tesoreria della Banca d'Italia territorialmente competente il mod. 56 T. contenente i movimenti delle entrate e delle uscite e i saldi del relativo conto di tesoreria unica.

Eventuali richieste di chiarimenti sugli aspetti attuativi della norma e sulla operatività del sistema potranno essere indirizzate alla seguente casella di posta elettronica dgbilancio.ufficio2@istruzione.it.


Si confida nella consueta, fattiva collaborazione.


Il Ragioniere generale dello Stato

Mario Canzio



Allegato 1


Il modello F24 "entipubblici" (F24 EP)


Premessa


Il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP) è lo strumento che gli enti titolari di contabilità speciali di tesoreria unica devono utilizzare per eseguire i versamenti delle somme dovute per ritenute alla fonte a titolo di IRPEF e relative addizionali, IRAP, tributi erariali (es. IVA e IRES), IMU, premi assicurativi e contributi previdenziali e assistenziali. L'ente che esegue il versamento è identificato unicamente attraverso il proprio codice fiscale e l'addebito delle somme dovute è effettuato sulla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'ente medesimo.

L'esecuzione dei versamenti tramite modello F24 EP è disciplinata dal Provv. 8 novembre 2007 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e da successivi provvedimenti che ne hanno ampliato l'utilizzo ed aggiornato il layout e le specifiche tecniche.

La documentazione al riguardo è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso "Home - Cosa devi fare - Versare - F24 Enti pubblici" oppure direttamente all'indirizzo:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F24+Enti+P ubblici+F24 ENTI PUB/


Modalità di presentazione del modello F24 EP


Il modello F24 EP è uno strumento di pagamento telematico e quindi non è possibile utilizzarlo in modalità cartacea. La compilazione del file contenente il modello F24 EP potrà avvenire in modalità "assistita" attraverso il software disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'invio del file autenticato contenente il modello F24 EP deve avvenire esclusivamente attraverso il sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite il proprio tesoriere autorizzato, previa registrazione da effettuarsi secondo le modalità illustrate sul predetto sito all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/SAbilitazione.jsp.

Per maggiori informazioni al riguardo, è possibile consultare il sito internet dell'assistenza ai servizi telematici, al seguente indirizzo: http://assistenza.agenziaentrate.gov.it/.

Il file inviato contiene, oltre ai dati analitici dei versamenti da effettuare, anche la richiesta di addebito cumulativo degli stessi sulla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'ente, individuata attraverso il relativo codice IBAN.

La procedura di pagamento tramite modello F24 EP prevede il rilascio di ricevute che attestano l'esecuzione delle varie fasi dell'operazione ed in particolare:

- subito dopo l'invio del file, il sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia visualizza il relativo numero di protocollo;

- in seguito, è possibile accedere con le proprie credenziali al predetto sito e - nella sezione Ricevute - scaricare la ricevuta che fornisce l'esito dei controlli formali operati sul file trasmesso (indicando il relativo numero di protocollo), per verificare che lo stesso sia conforme alle specifiche tecniche vigenti. In caso di esito negativo, il file viene scartato ed i pagamenti in esso contenuti sono considerati come non eseguiti;

- in caso di esito positivo dei controlli formali di cui al punto precedente, l'Agenzia richiede alla Banca d'Italia l'addebito delle somme sul conto di tesoreria dell'ente e quindi, dopo la data prevista per l'addebito, dal predetto sito sarà possibile scaricare la ricevuta attestante l'esito dell'addebito medesimo. In caso di esito negativo, i pagamenti sono considerati come non eseguiti;

- nei soli casi in cui le fasi di cui ai punti precedenti si concludano positivamente, dal predetto sito dell'Agenzia, nel cassetto fiscale, sarà possibile scaricare la quietanza che attesta l'avvenuta esecuzione dei versamenti.


Tempistica di esecuzione dei pagamenti tramite modello F24 EP


Ai sensi dell'art. 32-ter, comma 1-bis, del D.L. n. 185/2008, le somme dovute per ritenute alla fonte a titolo di IRPEF e relative addizionali, IRAP, tributi erariali, premi assicurativi e contributi previdenziali e assistenziali, sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.

I files contenenti i pagamenti devono essere inviati in anticipo rispetto alla data di versamento prescelta, entro e non oltre le ore 20:00 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data medesima.

Ad esempio, i versamenti da effettuare entro la scadenza del 16 marzo, nell'ipotesi che i giorni immediatamente antecedenti siano tutti lavorativi, devono essere inviati tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate entro e non oltre le ore 20:00 del 14 marzo. Nel caso l'invio avvenga oltre tale limite temporale, i versamenti saranno eseguiti il primo giorno lavorativo utile e quindi risulteranno tardivi e sanzionabili ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

In proposito, si evidenzia che l'invio anticipato dei files di alcuni giorni rispetto al predetto limite temporale, da un lato, consente di avere la certezza che i pagamenti saranno effettuati e addebitati sul conto dell'ente alla scadenza prescelta (non prima) e - dall'altro - permette di avere a disposizione tempo sufficiente per annullare eventuali versamenti errati ed inviare i pagamenti corretti. Infatti, l'annullamento di un modello F24 EP già inviato può essere richiesto entro e non oltre le ore 22:00 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data di versamento prescelta, sempre attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, maggiore sarà l'anticipo con il quale viene effettuato l'invio e più tempo si avrà a disposizione per correggere eventuali errori.

È consentito l'invio di più modelli F24 EP per la stessa scadenza e le medesime tipologie di pagamenti, con l'avvertenza che gli invii successivi non annullano i precedenti, ma si aggiungono a questi ultimi; quindi, l'unico modo per eliminare eventuali versamenti errati resta quello di richiederne l'annullamento, come descritto in precedenza.

Con riferimento agli errori commessi in fase di esecuzione dei pagamenti, valgono le stesse indicazioni fornite nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 14 marzo 2008, paragrafo "CORREZIONE ERRORI E RAVVEDIMENTO OPEROSO".

Si riportano in allegato i codici tributo del modello F24 EP più ricorrenti per i versamenti eseguiti da parte delle Istituzioni scolastiche; l'elenco completo dei codici tributo è comunque disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso "Home - Strumenti - Codici per i versamenti e codici attività - F24 - Codici per i versamenti".


Codici tributo F24 EP più ricorrenti

Tipo di versamento
   

Codice tributo
   

Istituzioni scolastiche interessate
   

Note

Ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati
   

100E
   

Tutte
   

RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI
   

102E
   

Tutte
   

RITENUTE SU INDENNITÀ' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO
   

110E
   

Tutte
   

Ritenute sui redditi da lavoro autonomo
   

104E
   

Tutte
   

Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta
   

381E
   

Tutte
   

Nell'apposito campo del modello indicare il codice della Regione/Provincia Autonoma beneficiaria

Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta -saldo
   

384E
   

Tutte
   

Nell'apposito campo del modello indicare il codice del Comune beneficiario

Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta -acconto
   

385E
   

Tutte
   

Nell'apposito campo del modello indicare il codice del Comune beneficiario

IRES-saldo
   

203E
   

Aventi una gestione economica separata
   

IRES-acconto prima rata
   

201E
   

Aventi una gestione economica separata
   
           


Codici tributo F24 EP più ricorrenti


Tipo di versamento
   

Codice tributo
   

Istituzioni scolastiche interessate
   

Note

IRES - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
   

202E
   

Aventi una gestione economica separata
   

IVA - mensile
   

da 601E a 612E (a seconda del mese)
   

Aventi una gestione economica separata
   

IVA - trimestrale
   

da 614E a 617E(a seconda del trimestre)
   

Aventi una gestione economica separata
   

IVA-acconto contribuenti mensili
   

613E
   

Aventi una gestione economica separata
   

IVA-acconto contribuenti trimestrali
   

618E
   

Aventi una gestione economica separata
   

IVA-saldo dichiarazione annuale
   

619E
   

Aventi una gestione economica separata
   

IRAP - saldo
   

300E
   

Aventi una gestione economica separata
   

Nell'apposito campo del modello indicare il codice della Regione/Provincia Autonoma beneficiaria

IRAP - acconto - prima rata
   

301E
   

Aventi una gestione economica separata
   

Nell'apposito campo del modello indicare il codice della Regione/Provincia Autonoma beneficiaria
           


Codici tributo F24 EP più ricorrenti


Tipo di versamento
   

Codice tributo
   

Istituzioni scolastiche interessate
   

Note
                 

Nell'apposito campo del modello

IRAP - acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
   

302E
   

Aventi una gestione economica separata
   

indicare il codice della Regione/Provincia Autonoma beneficiaria
                 

Nell'apposito campo del modello

IRAP - versamento mensile - art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997
   

380E
   

Tutte
   

indicare il codice della Regione/Provincia Autonoma beneficiaria
           


L'elenco completo dei codici tributi utilizzabili nel modello F24 EP, con l'indicazione delle relative regole di compilazione, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate seguendo il percorso: Home - Strumenti - Codici per i versamenti e codici attività - F24 - Codici per i versamenti - Codici da utilizzare per il versamento con il modello F24.

Attraverso il medesimo percorso è possibile consultare gli elenchi dei codici delle Regioni, delle Province Autonome e dei comuni, da indicare per i versamenti dell'IRAP e delle addizionali all'IRPEF.



D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 34
L. 29 ottobre 1984, n. 720
D.M. 4 agosto 2009
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 35
Provv. 8 novembre 2007

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