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sabato 8 dicembre 2012

La tassa per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) non è dovuta ai Comuni dalle Istituzioni scolastiche.


REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAMPOBASSO SEZIONE 2
SENTENZA N. 61/2/12
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29/10/12
Svolgimento del processo
Con la sentenza riportata in epigrafe, la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso
rigettava il ricorso proposto dall’Istituto Tecnico … avverso l’avviso di pagamento TARSU per
l’anno 2008, sul rilievo, in particolare, che “per poter esonerare l’Istituto scolastico dal pagamento
TARSU è necessario che la residenzialità costituisca condicio sine qua non per la frequenza della
scuola”.
Avverso detta decisione proponeva appello il contribuente, lamentando sotto diversi profili la non
debenza dell’imposta l’erronea qualificazione della residenzialità.
Si costituiva Comune di (Lpd), il quale impugnava estensivamente l’avverso dedotto e chiedeva la
conferma della decisione impugnata.
All’odierna udienza camerale la Commissione pronunciava la decisione, giusto dispositivo in atti.
Motivi della decisione
L’appello è fondato e va accolto.
Come correttamente osservato dalla difesa del contribuente anche in primo grado, dal 2008 le
scuole non devono più pagare, a norma dell’articolo 33 bis (Lpd) n. 31/2008, per il servizio di raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
A ciò provvede direttamente il Ministero, corrispondendo ai Comuni una somma proporzionale al
numero di alunni iscritti nelle scuole statali funzionanti nel corrispondente territorio comunale,
quale importo forfetario per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statale, del
servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Affermare l’obbligo dell’Istituto appellante determinerebbe una ingiustificata duplicazione del
tributo, mentre del tutto arbitraria appare la tesi, nel silenzio della norma, che la residenzialità
costituisca condicio sine qua non per la frequenza della scuola da parte dei convittori.
Accolto l’appello, ricorrono tuttavia motivi di equità ed opportunità, legati ai possibili dubbi
ingenerati nell’Ufficio in sede di applicazione della normativa richiamata, onde compensare
integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale, definitivamente pronunciando sull’appello proposte come in
narrativa, così provvede:
A) accoglie l’appello, annullando l’atto impugnato;
B) compensa interamente tra le parti le spese di lite;

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