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martedì 15 gennaio 2013

Consiglio di Stato: "legittimità del giudizio di inidoneità espresso nei confronti della candidata, sig.ra (Lpd), in sede di ammissione a corso allievi della GDF ed in ragione di allergopatia persistente"



Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-01-2013, n. 71
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso al TAR del Lazio la sig.ra (Lpd), premesso di aver presentato domanda di ammissione ala procedura per il reclutamento di 400 Allievi Marescialli alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, impugnava - del provvedimento di comunicazione di non idoneità emesso in data 06.09.2010 per l'ammissione di 400 allievi marescialli della Guardia di Finanza (a.a.2010-2011). A tale valutazione la Commissione perveniva a seguito di un doppio esame clinico, il primo dei quale evidenziava detta allergopatia, a differenza del secondo che faceva però riferimento alla probabili assunzione di farmaci a suo contrasto.
1.2.- Il Tribunale adìto disponeva una verificazione in contraddittorio volta ad accertare, mediante rinnovamento dell'esame medico-sanitario già effettuato dall'Amministrazione, se la ricorrente fosse effettivamente affetto dalla patologia riscontrata e dunque inidonea a partecipare al corso ed al successivo eventuale arruolamento nella Guardia di Finanza. La verifica si concludeva positivamente e pertanto il TAR accoglieva il ricorso, con la sentenza in epigrafe specificata e redatta in forma semplificata.
2.- Il Ministero dell'Economia ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.
2.1.- Si è costituita nel giudizio la sig.ra G., resistendo al ricorso ed esponendo in memoria le proprie difese.
2.2.- Con ordinanza (n.3777/2011) la Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza, proposta parimenti dall' appellante.
2.3.- Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1.- La controversia sottoposta alla Sezione, in forza dell' appello in esame, verte sulla legittimità del giudizio di inidoneità espresso nei confronti della candidata, sig.ra (Lpd), in sede di ammissione a corso allievi della GDF ed in ragione di allergopatia persistente.
1.1.- A sostegno della decisione gravata, che ha annullato il predetto giudizio , il TAR ha ritenuto sussistere il vizio di eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione e difetto di motivazione, sulla base delle risultanze della verificazione disposta presso struttura medico militare (Policlinico di Roma "Celio").
1.2.- L'appello del Ministero avversa la decisione essenzialmente sulla base del rilievo che qualunque forma allergica è causa di esclusione in base alle norme tecniche in materia presso la GDF; in particolare, precisa l'appellante che la sindrome manifestata è dalle norme tecniche (v. disciplina di cui al decreto Com. GDF n.416631/2003) iscritta al parametro 3-4 AV e determina quindi inidoneità a partecipare al corso in questione. L'appello è fondato.
L'applicazione delle norme tecniche richiamate dall'Amministrazione concretizza una forma di apprezzamento discrezionale in materia sanitaria che si è concretizzato ed esaurito nella normativa applicata, rispetto alla quale il giudizio riveste quindi la natura di atto vincolato al mero accertamento nella specie dei presupposti sanitari da cui muove.
Né in contrario avviso, può prendersi in considerazione l'esito della verificazione disposta dal TAR, pur presso struttura medico militare. Ed invero al riguardo la giurisprudenza, con orientamento dal quale non sussiste ragione per discostarsi, ha già affermato, in via generale, sia che l'unico organo competente a verificare l'inidoneità psico-fisica del candidato è la Commissione operante in sede concorsuale (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 3512/2006), sia che tale giudizio deve essere espresso unicamente nel contesto della procedura selettiva e prendendo in considerazione la situazione del candidato al momento della verifica sanitaria (fra le altre, v. Cons. di Stato, sez.VI, n.2048/2010).
Quanto all'obiezione formulata dall'appellata, per cui la disposizione tecnica applicata sarebbe in contrasto con il D.M. n. 155 del 2000 che non prevedrebbe come causa di esclusione la patologia registrata dalla concorrente, si tratta di argomentazione il cui esame presupponeva una impugnazione specifica , in primo grado, della normativa tecnica per difformità dal cennato decreto, impugnazione che però non è stata proposta.
2.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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