C. Conti Toscana Sez. giurisdiz., Sent., 22-10-2012, n. 492
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso pervenuto il 9 giugno 2010 le parti ricorrenti, già dipendenti del Ministero dell'Interno in qualità di Ispettori Superiori della Polizia di Stato ed in quiescenza rispettivamente dall'1 febbraio 2000 e 9 ottobre 2000, chiedeva la declaratoria del riconoscimento del diritto a conseguire la maggiorazione del 18% ex art. 16 della L. n. 177/1976, per gli emolumenti concessi alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. n. 85/1997 oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Con memoria del 21 settembre 2012 l'I.N.P.S. confermava la legittimità del provvedimento ed il rigetto del ricorso sulla scorta della normativa di specie e degli orientamenti della giurisprudenza contabile e, in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale ed la insussistenza del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari.
Nell'odierna udienza di discussione il legale difensore della parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle pretese attoree, mentre il legale difensore dell'I.N.P.S. chiedeva il rigetto del ricorso; quindi la causa veniva introitata per la decisione. Il ricorso è infondato e va rigettato con tutte le conseguenze di legge.
Priva di fondamento appare la richiesta attorea.
Infatti l'emolumento pensionabile previsto dall'art. 3, comma 2 e 3 della legge 28 marzo 1997 n. 85 non è suscettibile della maggiorazione del 18%, in quanto nella legge istitutiva del menzionato emolumento manca l'espressa previsione normativa dell'incremento del 18% previsto dall'art. 53 D.P.R., siccome modificato dall'art. 16 della legge 23 aprile 1976 n. 177.
La normativa richiamata prevede l'attribuzione dell'emolumento pensionabile, pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore, in favore degli ispettori superiori delle forze di polizia a ordinamento civile, dei marescialli aiutanti di quelle a ordinamento militare, nonché dei marescialli aiutanti delle forze armate "secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili": la successiva normativa di comparto ha previsto la quantificazione del suddetto emolumento pensionabile valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita. L'art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973, siccome modificato dispone che l'aumento del 18% opera su una base, pensionabile costituita "dall'ultimo stipendio" nonché "dagli assegni o indennità pensionabile sottoindicati", rimarcando che "nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile".
Ne deriva, secondo la menzionata normativa, che la pensionabilità di un assegno per espressa previsione di legge, non ne determina automaticamente l'inclusione nella base pensionabile, al fine dei miglioramenti economici concessi con la L. n. 177 del 1976, ma occorre una specifica disposizione volta a dichiarare " la valutazione nella base pensionabile dell'indennità che, nella specie, manca, per cui l'emolumento pensionabile oggetto del presente giudizio, non ha natura stipendiale e non può rientrare tra gli emolumenti computabili nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18%.
Ne deriva che il citato emolumento non ha natura stipendiale, ma di assegno accessorio (sia pure pensionabile) e, pertanto, non essendone stata dichiarata in maniera esplicita l'inclusione nella base pensionabile, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 177/1976, non può essere aumentata del 18%. Vanno, pertanto, rigettate le richieste attoree: in termini cfr., ex plurimis, Corte conti Sez. II Centr. 27 luglio 2006 n. 287, SS.RR. 9/2006/QM e 9/2011/QM.
Va pertanto rigettata, nei sensi di cui in motivazione, la richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico.
Le spese sostenute dall'Amministrazione per l'attivazione del presente giudizio è carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., siccome modificato dall'art. 45, comma 10, della legge 18 giugno 2009 (ricorso depositato il 9 giugno 2010) e va rifuso dalle parti ricorrenti, in solido tra loro, all'INPS - nella misura quantificata in via forfetaria pari a Euro 300,00 (trecento/00) complessivi.
Nulla sulle spese a favore del Ministero dell'Interno in quanto non vi è stata attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai sigg.ri (Lpd) e (Lpd), nei confronti del Ministero dell'Interno e dell'INPDAP di Firenze - ora I.N.P.S. Gestione ex INPDAP di Firenze -, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza con condanna in solido delle parti ricorrenti a rifondere all'INPS le spese di costituzione di difesa nella misura quantificata in via forfetaria, di Euro 300,00 (trecento/00) complessivi.
Nulla sulle spese a favore del Ministero dell'Interno in quanto non vi è stata attività di difesa.
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