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martedì 15 gennaio 2013

TAR "Il ricorrente, brigadiere dei carabinieri, impugna il decreto del Ministero della Difesa n. .. del 13 gennaio 2003 con il quale l'Amministrazione intimata non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio la sua infermità valvolare aortica di severa entità associata ad un aneurisma dell'aorta ascendente."



T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-12-2012, n. 10322
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il ricorrente, brigadiere dei carabinieri, impugna il decreto del Ministero della Difesa n. .. del 13 gennaio 2003 con il quale l'Amministrazione intimata non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio la sua infermità valvolare aortica di severa entità associata ad un aneurisma dell'aorta ascendente.
Nel ricorso lamenta che l'atto impugnato sarebbe stato adottato nonostante il parere favorevole della Commissione Medica Ospedaliera e comunque in difetto di motivazione ed istruttoria nonché di notifica dei pareri degli organi medici intervenuti nel procedimento.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 22 agosto 2003 ed ha depositato un'ulteriore memoria e documentazione il 5 maggio 2005.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 17 ottobre 2012.
Motivi della decisione
Il ricorrente impugna il decreto con il quale non gli è stata riconosciuta la causa di servizio per una patologia cardiaca consistente in una insufficienza valvolare aortica di severa entità associata ad un aneurisma dell'aorta ascendente, patologie entrambe successivamente trattate con sostituzione valvolare e sostituzione dell'aorta ascendente.
In particolare, censura la decisione dell'Amministrazione intimata in quanto, pur in presenza del parere favorevole della Commissione Medica Ospedaliera, il decreto ha negato il riconoscimento sulla base del successivo e contrastante diniego del Comitato di Verifica di Roma. Si duole inoltre che lo stesso decreto presenterebbe un difetto di motivazione e di istruttoria e gli sarebbe stato notificato senza il parere degli organi medici.
Il ricorso non è fondato.
Il Comitato di Verifica non ha ritenuto l'infermità del ricorrente dipendente da causa di servizio contrariamente alla Commissione Medica Ospedaliera.
Orbene, è pacifico, anche in giurisprudenza (cfr. ex multis CdS, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4950), che l'Amministrazione si deve pronunciare sul riconoscimento o meno della causa di servizio esclusivamente sulla base del parere del Comitato di Verifica. Tale principio è peraltro testualizzato nell'art. 14 del D.P.R. n. 461 del 2001 che assegna rilievo e prevalenza solo al parere di tale organo.
D'altra parte, il parere del Comitato di Verifica è stato adottato all'esito di un adeguato esame dell'infermità del ricorrente e di un approfondimento delle ragioni che l'hanno indotta, considerando anche la documentazione medica matricolare e i pareri dei superiori gerarchici. Esso dunque risulta motivato e non illogico nell'indicare le ragioni del diniego: " patologia caratterizzata da un'abnorme dilatazione della parete arteriosa per uno stato di meiopragia delle tuniche vasali su base costituzionale, sull'insorgenza e decorso della quale non possono aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, gli invocati eventi del servizio, durante il quale non risultano comprovati fatti traumatici con localizzazione specifica".
Tale parere ha poi costituito la motivazione per relationem del decreto di diniego.
Sul punto non può ritenersi fondata neppure la censura circa l'assenza di notificazione del suddetto parere, che invece è stato notificato, come risulta dagli atti del giudizio, per il tramite del Comando di appartenenza del ricorrente, insieme al decreto impugnato.
Per le suddette ragioni il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Amministrazione intimata nella misura di Euro 2000,00(duemila).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione intimata nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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