IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, il quale demanda al Ministro dei Trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di
vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi,
comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione
da destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'art. 11, comma 7, della legge 29 luglio 2010, n.120, che ha
conformato le targhe dei rimorchi alle targhe posteriori dei veicoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012,
n. 198;
Vista la nota del 17 agosto 2012, protocollo n. 66360, con la quale
il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro,
ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i rimorchi e per
altre tipologie di veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2011, allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre
2011, con il quale al predetto Sottosegretario di Stato presso il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' stato attribuito il
titolo di Vice Ministro;
Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita
delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate
in premessa;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il
prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi
e' fissato nella misura seguente:
COSTO DI QUOTA DI PREZZO DI
TIPO DI TARGA PRODUZIONE MAGGIORAZIONE VENDITA
RIMORCHI € 15,9 € 7,95 € 23,85
RIMORCHI PER ESCURSIONISTI
ESTERI € 12,41 € 6,2 € 18,61
RIPETITRICI PER ESCURSIONISTI
ESTERI € 12,41 € 6,2 € 18,61
POLIZIA LOCALE
Targa autoveicolo di tipo "A"
(anteriore + posteriore) € 26,85 € 13,42 € 40,27
Targa motociclo € 14,3 € 7,15 € 21,45
Targa ciclomotore € 8,72 € 4,36 € 13,08
Art. 2
1. Il versamento del costo di produzione, nonche' della quota di
maggiorazione, dovra' essere effettuato cumulativamente sul conto
corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria
provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a
motore.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2013
Il vice Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 325
Nessun commento:
Posta un commento