Ministero della salute
Nota 7-12-2012 n. DGISAN/40814-P
Dicembre 2012 - Aggiornamento della lista comunitaria degli additivi alimentari di cui all’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Ufficio VI ex D.G.S.A.N.
Nota 7 dicembre 2012, n. DGISAN/40814-P (1).
Dicembre 2012 - Aggiornamento della lista comunitaria degli additivi alimentari di cui all’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Ufficio VI ex D.G.S.A.N.
Agli
Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome
Loro sedi
Agli
USMAF
Loro sedi
All’
All’Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma
Agli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Loro sedi
Al
Comando Carabinieri per la tutela della salute
Piazza Marconi, 25
00144 Roma
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Via XX Settembre 20
00187 Roma
Alla
Federalimentare
Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Alla
Federchimica
Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Alla
Federdistribuzione
Via Albricci, 8
20122 Milano
Alle
Associazioni consumatori
Agli
Uffici VII e VIII della D.G.S.A.
Agli
Uffici II, III, IV, V, VIII ex D.G.S.A.N.
All’
Ufficio II DSVETOC
Agli
Uffici VII e VIII D.G.S.A.F.
Agli
Uffici II, III, IV, V, VIII D.G.I.S.A.N.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L n. 333 del 5.12.2012, dei tre regolamenti sotto indicati l’Allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, istituito di fatto con il regolamento (CE) n. 1129/2011, ha subìto un ulteriore aggiornamento.
1. Regolamento (UE) n. 1147/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012 che modifica l’Allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso della cera d’api (E901), cera di carnauba (E903), gommalacca (E904) e cera microcristallina (E905) su alcuni tipi di frutta.
2. Regolamento (UE) n. 1148/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012 che modifica l’Allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di anidride solforosa-solfiti (E220-228) e di alginato di propan-1,2 diolo (E405) in bevande a base di mosto di uve fermentato.
3. Regolamento (UE) n. 1149/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012 che modifica l’Allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di estratti di rosmarino (E392) nelle farciture della pasta secca ripiena.
Con il primo regolamento, limitatamente alla categoria 04.1.1, è stata sostituita la colonna riguardante le “restrizioni/eccezioni” delle cere ivi menzionate, mentre con gli altri due provvedimenti è stato autorizzato l’impiego degli additivi in questione anche alle categorie 06.4.5 e 14.2.8, come riassunto nelle tabelle sottostanti.
04.1.1 Ortofrutticoli freschi interi
Num. E
Denominazione
Livello max mg/l o mg/kg
Note
Restrizioni/eccezioni
E901
Cera d’api, bianca e gialla
Quantum satis
Solo trattam. superfic. di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, manghi, avocado e papaie nonché come agente di rivestimento su frutta a guscio
E903
Cera di carnauba
200
E904
Gommalacca
Quantum satis
E905
Cera microcristallina
Quantum satis
06.4.5 Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)
Num. E
Denominazione
Livello max mg/l o mg/kg
Note
Restrizioni/eccezioni
Estratti di rosmarino
250
Solo nelle farciture della pasta secca ripiena
14.2.8 Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15%
Num. E
Denominazione
Livello max mg/l o mg/kg
Note
Restrizioni/eccezioni
E220-228
Anidride solforosa-solfiti
20
(3)
Solo bevande a base di mosto di uve fermentato
E405
Alginato di propan-1,2-diolo
100
Solo bevande a base di mosto di uve fermentato
Pertanto, a partire dal 25 dicembre 2012, nelle categorie alimentari sopra elencate sarà consentito l’impiego degli additivi in questione (cfr. articoli 2 dei tre regolamenti).
Ciò premesso si pregano le Autorità sanitarie territorialmente competenti e le Associazioni di categoria di dare la massima diffusione alla presente informativa che sarà pubblicata sul Portale del Ministero della salute nella sezione dedicata agli additivi alimentari ove, seguendo il percorso: alimenti>sicurezza alimentare>sicurezza chimica, sono disponibili anche l’elenco della normativa e delle circolari finora emanate sull’argomento.
Con l’occasione si rammenta che per i requisiti di purezza degli additivi alimentari dal 1° dicembre 2012 si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 231/2012 che ha sostituito i provvedimenti nazionali.
Il Direttore generale
Dott. Silvio Borrello
Reg. (CE) 16 dicembre 2008, n. 1333/2008, All. II
Reg. (CE) 9 marzo 2012, n. 231/2012
Reg. (CE) 4 dicembre 2012, n. 1147/2012
Reg. (CE) 4 dicembre 2012, n. 1148/2012
Reg. (CE) 4 dicembre 2012, n. 1149/2012
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