I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 28-2-2013 n. 3548
Personale in servizio al 31 maggio 2010 alle dipendenze dei soppressi IPSEMA ed ISPESL, transitati nei ruoli dell'INAIL - Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art. 6 della legge n. 29/1979 e sistemazione delle corrispondenti posizioni previdenziali.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 28 febbraio 2013, n. 3548 (1).
Personale in servizio al 31 maggio 2010 alle dipendenze dei soppressi IPSEMA ed ISPESL, transitati nei ruoli dell'INAIL - Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art. 6 della legge n. 29/1979 e sistemazione delle corrispondenti posizioni previdenziali.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
1. Premessa
Con effetto dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore dell'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122) l'Istituto di Previdenza del Settore Marittimo (IPSEMA) e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL) sono stati soppressi e le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL, succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi.
A decorrere dal 31 maggio 2010, il personale di ruolo in servizio a tale data alle dipendenze dei soppressi IPSEMA ed ISPESL, è stato trasferito presso l'INAIL, subentrato nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro.
Dalla medesima data, il suddetto personale transitato nei ruoli dell'INAIL è obbligatoriamente iscritto al regime AGO (Fondo pensioni lavoratori dipendenti), in applicazione dell'art. 37 del R.D.L. n. 1827/1935 e successive modificazioni ed integrazioni. Per detto personale, iscritto alle Gestioni dell' ex INPDAP alla suddetta data del 30 maggio 2010, permane l'iscrizione all'ex ENPDEP e cessa l'iscrizione alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il suddetto personale può, tuttavia, mantenere l'iscrizione alla Gestione da ultimo citata, mediante adesione ai sensi del D.M. n. 45/2007, come modificato dall'art. 3-bis del D.L. n. 159/2007, convertito in L. n. 222/2007, utilizzando il relativo modulo disponibile nella modulistica della Gestione ex INPDAP, entro tre mesi dalla emanazione del presente messaggio.
In ogni modo, anche in caso di non adesione alla predetta Gestione unitaria, qualora i dipendenti dei soppressi IPSEMA e ISPESL avessero in corso piani di ammortamento per il rimborso di prestiti già erogati dalla predetta Gestione unitaria, l'INAIL provvederà alle relative trattenute ed al versamento all'INPS secondo le consuete modalità indicate sul sito internet Gestione ex INPDAP.
2. Sistemazione posizioni assicurative
Stante il quadro normativo sopra richiamato, i periodi assicurativi connessi al servizio prestato dal suddetto personale fino al 30 maggio 2010 presso i citati enti soppressi, ed accreditati nella gestione ex Inpdap, dovranno essere oggetto di ricongiunzione d'ufficio nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 29/1979.
Con apposita PEC indirizzata ai Direttori interessati, saranno resi disponibili gli elenchi dei lavoratori dipendenti dei soppressi IPSEMA e ISPESL, transitati nei ruoli dell'INAIL, per i quali (indipendentemente dalla richiesta degli interessati) dovranno essere svolte tutte le attività necessarie al trasferimento d'ufficio della contribuzione, ai sensi e con le modalità del citato art. 6 della legge n. 29/1979, ed alla sistemazione delle relative posizioni previdenziali. A tal fine, le strutture territoriali competenti della Gestione ex Inpdap acquisiranno la documentazione integrativa necessaria per la sistemazione della posizione assicurativa dei lavoratori al 30 maggio 2010, ed effettuati i relativi controlli , provvederanno alla trasmissione dei dati alle sedi Inps per l'accreditamento dei periodi assicurativi oggetto della ricongiunzione. Per gli adempimenti contabili si rimanda alle disposizioni operative impartite con Msg. 8 febbraio 2013, n. 2546.
Per i periodi contributivi successivi al 30 maggio 2010 si stanno attivando le procedure per la regolarizzazione degli adempimenti contributivi ed il corretto trasferimento, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO, dei contributi indebitamente versati nelle gestione ex Inpdap. La contribuzione versata alla Gestione delle prestazioni creditizie e sociali nei periodi successivi alla predetta data del 30 maggio 2010 e fino all'emanazione del presente messaggio non è tuttavia oggetto di trasferimento, né è rimborsabile ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 463/1998, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 245, della legge n. 662/1996.
3. Domande di pensione
Le domande di pensione nel frattempo presentate dai soggetti di cui al presente messaggio presso gli uffici della gestione ex Inpdap, respinte o non ancora definite, dovranno essere trasferite alle sedi Inps territorialmente competenti per residenza degli interessati; quelle nel frattempo presentate presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO, e respinte per mancanza del requisito contributivo, dovranno essere riesaminate d'ufficio sulla base della posizione contributiva aggiornata.
Una volta definita la ricongiunzione ex art. 6 della legge n. 29/1979 dei periodi assicurativi fino al 30 maggio 2010, e nelle more dell'aggiornamento delle posizioni assicurative con l'inserimento centralizzato dei periodi successivi alla predetta data, i nominativi di coloro che hanno presentato domanda di pensione potranno essere segnalati alla Direzione Centrale Pensioni (tramite e mail, all'indirizzo di posta elettronica stefania.donati@inps.it,) che provvederà, di concerto con la Direzione Centrale Entrate, a fornire le istruzioni operative per la corretta gestione di dette domande.
4. Soggetti già titolari di trattamento pensionistico erogato dalla gestione ex INPDAP
La sistemazione della posizione assicurativa deve essere effettuata anche per i transitati nei ruoli dell'INAIL cessati successivamente al 30 maggio 2010 che, nelle more della pubblicazione del presente messaggio, abbiano già ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico a carico della gestione ex INPDAP.
Anche per costoro, quindi, sarà attivata la ricongiunzione d'ufficio ex art. 6 della legge n. 29/1979 per i periodi assicurativi connessi al servizio prestato fino al 30 maggio 2010 e si procederà alla corretta imputazione contributiva nel FPLD dell'AGO del periodo successivo fino alla data di cessazione dal servizio. Conseguentemente, la pensione ex INPDAP sarà revocata e sarà rideterminata la pensione AGO, secondo le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Fino alla liquidazione del trattamento di pensione a carico del FPLD dell'AGO, a favore di tali soggetti sarà comunque garantita, senza soluzione di continuità, la corresponsione del trattamento già liquidato dalla gestione ex INPDAP.
Si forniscono di seguito le indicazioni operative per la gestione di tali posizioni:
1. gli Uffici della Gestione Ex INPDAP provvederanno ad inviare alle strutture Inps il prospetto dei dati retributivi e contributivi dei periodi assicurativi fino al 30 maggio 2010 ai sensi dell'art. 6 della legge n. 29/1979, avendo cura di evidenziare che gli stessi si riferiscono a personale già titolare di trattamento pensionistico; in questa prima fase, gli Uffici ex Inpdap si limiteranno alla mera comunicazione dei dati, senza attivare il corrispondente trasferimento economico tra gestioni;
2. pervenuto il citato prospetto, le sedi inps accrediteranno i periodi contributivi sulla posizioni assicurativa degli interessati e terranno le relative pratiche in particolare evidenza;
3. una volta completata l'operazione di inserimento centralizzato dei periodi successivi al 30 maggio 2010, le sedi INPS procederanno alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle disposizioni vigenti nell'AGO e comunicheranno ai corrispondenti Uffici ex INPDAP la data a partire dalla quale sarà liquidata la pensione a carico del FPLD e, conseguentemente, non dovrà più essere corrisposta la pensione a carico della gestione ex Inpdap;
4. ricevuta la predetta comunicazione, gli uffici ex Inpdap elimineranno la pensione da loro erogata con decorrenza dal mese effettivo di pagamento della pensione INPS e, con riferimento ai periodi da ricongiungere fino al 30 maggio 2010, procederanno alla contabilizzazione delle somme e al trasferimento economico secondo le disposizioni dettate in materia.
In un'ottica di maggiore tempestività le comunicazioni tra gli Uffici coinvolti potranno avvenire con modalità telematica.
Gli arretrati e le eventuali somme a conguaglio da riconoscere ai soggetti in esame saranno accantonati; per la corretta gestione degli stessi si fa riserva di successive comunicazioni.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37
D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 3-bis
D.M. 7 marzo 2007, n. 45, art. 2
D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 3-bis
L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 6
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