MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli, per la nomina di dodici allievi agenti
del Corpo Forestale dello Stato in qualita' di atleti del gruppo
sportivo forestale.
(GU n.24 del 26-3-2013)
IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art.
16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello
Stato tra le Forze di polizia;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art.
26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per l'accesso ai
ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima
dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici
ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
marzo 1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per
l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, ed in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 3,
concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il
titolo preferenziale relativo all'eta';
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242
recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 agosto 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 24 marzo 2005, istitutivo del Gruppo sportivo forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre
2005, n. 259, concernente il reclutamento ed il trasferimento ad
altri ruoli di atleti del Gruppo sportivo forestale;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 concernente il
codice dell'ordinamento militare, ed in particolare l'art. 636 in
materia di obiettori di coscienza, nonche' quindi la legge 6 marzo
2001, n. 64, concernente l'istituzione del servizio civile nazionale;
Visto la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l'art.
28 relativo al personale dei gruppi sportivi delle forze armate,
delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 25
ottobre 2011, relativo alla individuazione delle sedi delle sezioni
sportive, alla regolamentazione del loro funzionamento e alla
riorganizzazione delle discipline sportive;
Considerate le attuali vacanze nel contingente del Gruppo
sportivo forestale previsto all'art. 1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 259/05;
Visto l'art. 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con il quale e' stata autorizzata, tra l'altro, la spesa per
assunzioni di personale del Corpo forestale dello Stato, anche in
deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, per 16 milioni
a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle
vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al
passaggio a tali ruoli;
Preso atto delle somme residue sul predetto stanziamento di 16
milioni di euro;
Ritenuto di bandire un concorso pubblico per titoli, riservato ad
atleti riconosciuti di interesse nazionale, per la nomina di dodici
allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti
del Gruppo sportivo forestale, da assumere a valere
sull'autorizzazione di cui al citato comma 346;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso e categorie di destinatari
1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per la nomina di
dodici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di
atleti del Gruppo sportivo forestale, ripartiti nelle discipline,
nelle specialita' e nelle categorie di seguito indicate e
riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali
competenti «atleti di interesse nazionale» nella
disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre:
«ATLETICA LEGGERA» (Federazione nazionale competente FIDAL) (2
posti):
Cod. A1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita'
«Salto con l'asta».
Cod. A2) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita'
«1500 metri».
«ARTI MARZIALI» (Federazione nazionale competente FIJLKAM) (1
posto):
Cod. B1) n. 1 atleta di sesso femminile nella disciplina
Karate categoria «Kumite - 50 kg.».
«PUGILATO» (Federazione nazionale competente FPI) (3 posti):
Cod. C1) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «52
kg.».
Cod. C2) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «75
kg.».
Cod. C3) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «+91
kg.».
«SCHERMA» (Federazione nazionale competente FIS) (1 posto):
Cod. D1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita'
«Fioretto».
«TIRO A VOLO» (Federazione nazionale competente FITAV) (1
posto):
Cod. E1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita'
«Fossa olimpica».
«SPORT INVERNALI» (Federazione nazionale competente FISI) (3
posti):
Cod. F1) n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina Sci
alpino specialita' «Slalom Gigante (GS) e/o SuperCombi».
Cod. F2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita'
«Slittino pista artificiale».
Cod. F3) n. 1 atleta di sesso femminile nella disciplina
Biathlon specialita' «Sprint».
«TIRO A SEGNO» (Federazione nazionale competente UITS) (1
posto):
Cod. G1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita'
«Pistola 10 metri».
2. Il concorso e' riservato a coloro che alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione sono riconosciuti, dal CONI o dalle Federazioni
sportive nazionali competenti, «atleti di interesse nazionale» nella
disciplina/specialita' per cui si concorre. L'atleta deve, inoltre,
essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili della
categoria I di cui all'art. 6 del presente bando;
3. Qualora non dovessero essere coperti i posti per una o piu'
delle discipline/specialita'/categorie tra quelle sopra indicate
l'amministrazione si riserva la facolta' di portare gli stessi in
aumento di quelli destinati ad altra disciplina/specialita'/categorie
tra quelle indicate al comma 1.
4. Resta impregiudicata la facolta', con decreto del Capo del
Corpo forestale dello Stato, di annullare o revocare il presente
bando di concorso, sospendere o rinviare gli accertamenti
concorsuali, di modificare il numero dei posti disponibili,
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, o in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero assunzioni di personale. Di tale eventuale
decreto verra' data formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale.
5. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di
formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro
che superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale
dello Stato per la successiva assegnazione.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Per la partecipazione al concorso l'atleta di interesse
nazionale di cui all'art. 1, comma 2, deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta
anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. Per i codici A1
(Atletica Leggera - Salto con l'asta), G1 (Tiro a Segno - Pistola 10
metri) il requisito minimo di eta' e' diminuito a 17 anni, ai sensi
dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n.183;
c) consenso di chi esercita la patria potesta';
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica;
f) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia di condotta incensurabile;
g) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138;
h) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
i) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello
Stato, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
j) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza o aver rinunciato a tale status ai sensi
dell'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (per i
soli candidati di sesso maschile);
k) inesistenza di provvedimenti di espulsione, destituzione,
licenziamento o dispensa per persistente insufficiente rendimento da
una forza armata o di polizia o da altra pubblica amministrazione,
ovvero di decadenza da un impiego pubblico conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile,
o di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque
denominato, nonche' inesistenza di condanna a pena detentiva per
reati non colposi, di sottoposizione a misura di prevenzione o di
esclusione dall'elettorato politico attivo.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e mantenuti, salvo quello relativo
all'eta', sino alla data di decorrenza della nomina ad allievo
agente.
3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i
requisiti di partecipazione specificati nel bando di concorso.
L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti
requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso sono redatte secondo
l'apposito modello allegato, anche fotocopiabile o scaricabile dal
sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it
sotto la voce concorsi) oltre che disponibile presso l'Ispettorato
generale del Corpo forestale dello Stato, in via G. Carducci, n. 5 -
Roma.
2. Le domande possono essere consegnate a mano, dalle ore 8,30
alle ore 12,30, presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato
generale - Divisione 13ª via G. Carducci, n. 5 - Roma oppure spedite
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: «Concorso
sportivi del Corpo forestale dello Stato, Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato -
Ispettorato generale - Divisione 13ª - via G. Carducci, n. 5 - 00187
Roma».
3. L'effettiva presentazione della domanda puo' essere comprovata
dall'interessato solo tramite l'apposita ricevuta rilasciata dalla
citata Divisione 13ª o l'avviso di ricevimento della raccomandata. La
data di presentazione e' la data della consegna, risultante dal
timbro apposto dalla Divisione 13ª contestualmente sulla domanda e
sulla ricevuta rilasciata all'interessato, ovvero la data di
spedizione, comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
4. Il termine perentorio per la presentazione della domanda e' di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Non verranno accolte le domande consegnate o
spedite oltre il termine stabilito.
5. Nella domanda, debitamente firmata, l'interessato deve
dichiarare:
a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita
nonche' la residenza; le candidate coniugate devono indicare il
cognome da nubile;
b) la disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre,
specificando il relativo codice, tra quelli elencati all'art. 1 comma
1, e la relativa denominazione;
e) di essere stato riconosciuto dal CONI, o dalle Federazioni
sportive nazionali, atleta di interesse nazionale nella
disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre;
d) i titoli posseduti di cui all'art. 6, comma 1, del presente
bando;
e) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti politici;
f) il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite
per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, comprese le
applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico,
gli eventuali procedimenti pendenti per l'applicazione nei suoi
confronti di misure di sicurezza o prevenzione, in ogni caso
specificandone la natura; in caso contrario l'aspirante dichiara
l'inesistenza di qualsiasi precedente penale e di qualsiasi pendenza;
h) il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
i) per i soli candidati di sesso maschile, di essere in regola
con gli obblighi di leva e di non essere stato ammesso a prestare
servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza o aver
rinunciato a tale status ai sensi dell'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.66;
l) di non essere stato espulso da una Forza di polizia o armata
e di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione dai
pubblici uffici o equivalenti,
m) gli eventuali precedenti rapporti d'impiego presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
accettare, senza riserve, tutto cio' che in esso e' stabilito.
Il candidato che, alla data della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, e' minorenne, dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda stessa, da entrambi i genitori o
dal genitore che legittimamente esercita l'esclusivita' o, in
mancanza di essi, dal tutore.
6. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda
di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o piu'
requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso.
7. Il candidato che intende far valere titoli preferenziali
previsti all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, gia'
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve
dichiararne il possesso, sotto la propria responsabilita',
esclusivamente nella domanda di partecipazione.
8. Il candidato, oltre alla residenza, deve indicare, qualora
diverso dalla residenza, il domicilio, completo di numero di codice
di avviamento postale, al quale il Ministero dovra' inviare le
comunicazioni concernenti il concorso. Ogni successiva variazione
dell'indirizzo scelto per le comunicazioni (residenza o apposito
domicilio) deve essere tempestivamente comunicata, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
«Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo
forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª -
Concorso Sportivi - via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma».
9. L'esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei
termini perentori di presentazione della domanda, per vizi nella
presentazione o compilazione ovvero per le dichiarazioni nella stessa
contenute dalle quali emerga il difetto anche di uno solo dei
prescritti requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e'
disposta con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato.
10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta
indicazione di recapito da parte del candidato, o da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4
Allegati alla domanda di partecipazione
1. Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
allegare la certificazione, rilasciata dalle federazioni sportive
nazionali competenti indicate all'art. 1 comma 1, attestante il
riconoscimento della qualifica di atleta di interesse nazionale nella
disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre. L'assenza di
tale certificazione in allegato comporta l'esclusione dal concorso.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di cui a successivo art.
6, il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione al
concorso la documentazione, rilasciata dalle federazioni sportive
nazionali competenti indicate all'art. 1 comma 1, comprovante il
possesso dei titoli sportivi dichiarati di cui alle categoria I e, se
dichiarato, comprovante il possesso dell'attestato di tecnico di cui
alla categoria II, punto 2. I rimanenti titoli della categoria II
potranno essere autocertificati ai sensi della normativa vigente con
una idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente
l'indicazione della data di rilascio e degli estremi identificativi
dell' amministrazione certificante nonche' di tutti gli altri
elementi indispensabili per accertare la veridicita' della
dichiarazione. Non saranno presi in considerazione e valutati i
titoli dichiarati ma non documentati, ai sensi e nei modi previsti
dalla normativa vigente, in allegato alla domanda.
3. I candidati che nella domanda di partecipazione al concorso
hanno dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di cui al comma
7 dell'art. 3, dovranno eventualmente attestarne il possesso su
richiesta dell' Amministrazione.
Art. 5
Commissione per la valutazione dei titoli
1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione nominata
dal Capo del Corpo forestale dello Stato cosi' composta:
un funzionario del Corpo con qualifica dirigenziale,
presidente;
il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento del Gruppo
sportivo forestale, membro;
un funzionario addetto alla competente divisione del personale
con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto forestale,
membro;
un direttore tecnico di una sezione sportiva del Gruppo
sportivo forestale, membro;
un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale
dello Stato o qualifiche equiparate, segretario.
2. La commissione puo' avvalersi altresi' di membri tecnici,
appositamente nominati per la valutazione dei titoli delle singole
discipline/specialita'/categorie.
3. La commissione procede alla valutazione dei titoli secondo i
criteri di cui al successivo art. 6.
Art. 6
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui all'art. 5 provvede, per ciascun codice
di disciplina/specialita', definire preventivamente i criteri di
valutazione dei sottoindicati titoli, assegnando il relativo
punteggio a seconda della disciplina/specialita'/categoria, senza
superare i seguenti valori massimi fianco di ciascuno indicati:
A) CATEGORIA I
1) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
2) Campione olimpico giovanile (Youth Olympic Games - YOG);
secondo classificato alle Olimpiadi giovanile; terzo classificato
alle Olimpiadi giovanile; record olimpico giovanile; finalista alle
Olimpiadi giovanile; partecipazione alle Olimpiadi giovanile: fino a
Punti 15.
3) Campione mondiale; secondo classificato al campionato
mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato
mondiale: fino a punti 25.
4) Campione mondiale di categoria; secondo classificato al
campionato mondiale di categoria, terzo classificato al campionato
mondiale di categoria; finalista al campionato mondiale di categoria;
partecipazione al campionato mondiale di categoria; record mondiale
di categoria: fino a punti 20.
5) Vincitore assoluto di coppa del mondo; secondo classificato
assoluto alla coppa del mondo; terzo classificato assoluto alla coppa
del mondo; finalista alla coppa del mondo; vittoria di gara della
coppa del mondo; secondo classificato in gara della coppa del mondo;
terzo classificato in gara della coppa del mondo; partecipazione alla
coppa del mondo: fino a punti 20 (punteggi differenziati tra Assoluti
e di Categoria).
6) Campione europeo; secondo classificato al campionato
europeo; terzo classificato al campionato europeo; finalista al
campionato europeo; partecipazione al campionato europeo; record
europeo: fino a punti 15 (punteggi differenziati tra Assoluti e di
Categoria).
7) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, Giochi del
Mediterraneo, Coppa Europa, Campionati mondiali militari (CISM): fino
a punti 12.
8) Campione italiano assoluto; secondo classificato al
campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato
italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal
quarto al sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano
assoluto: fino a punti 12.
9) Campione italiano di categoria; secondo classificato al
campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato
italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato
dal quarto al sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano di
categoria: fino a punti 10 (punteggi differenziati tra categorie).
10) Componente la squadra nazionale assoluta, partecipante a
competizioni ufficiali (esclusi raduni, stage preparatori,
competizioni non ufficiali), - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 10.
11) Componente la squadra nazionale di categoria, partecipante
a competizioni ufficiali (esclusi raduni, stage preparatori,
competizioni non ufficiali), - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 8 (punteggi differenziati tra categorie).
12) Graduatoria federale nazionale assoluta (o Internazionale
laddove presente relativa agli atleti italiani) (per il 2013 fara'
testo la graduatoria alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso): classificato
dal primo al decimo posto: fino a punti 10.
13) Graduatoria federale nazionale di categoria (o
Internazionale laddove presente relativa agli atleti italiani) (per
il 2013 fara' testo la graduatoria alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso):
classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 8 (punteggi
differenziati tra categorie).
B) CATEGORIA II
1) Eta' anagrafica alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso: dal 18° al
29° anno a scalare, (per i codici concorso A1, G1 dal 17° anno a
scalare): fino a punti 6.
2) Attestato di tecnico sportivo specialista (laddove la
singola federazione non riporti tale specifica dizione, per tecnico
specialista si intende un livello di tecnico superiore a quello di
base): punti 1.
3) Diploma di laurea: punti 2.
4) Diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo
grado: punti 1 (non cumulabili con quelli previsti per il diploma di
laurea).
5) Corso di specializzazione post laurea: punti 0,5.
6) Abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
2. La valutazione e' limitata ai titoli dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso e/o attestati secondo quanto previsto
all'art. 4 comma 2.
3. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutabili
solo se acquisiti relativamente alla disciplina/specialita'/categoria
per cui si concorre.
4. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutati solo
se acquisiti nel periodo dal 1° gennaio 2012 sino alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso. Per i titoli di manifestazioni con cadenza
pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo,
Universiadi, YOG, EYOF, EYOWF etc.), oltre a quelli acquisiti nel
periodo temporale suddetto, sono valutabili anche quelli acquisiti
antecedentemente al 1° gennaio 2012 se relativi all'ultima edizione
della manifestazione effettuata prima della scadenza del termine di
presentazione domanda.
5. I titoli di staffette e campionati a squadra di livello
nazionale non sono valutabili.
6. Nella Categoria I, per ciascuno dei titoli nazionali definiti
ai punti 8, 9, 12, 13, possono essere sommati al massimo i migliori 3
punteggi presentati.
7. Per poter aspirare ad essere ammessi alla fase successiva del
concorso, relativa agli accertamenti di cui all'art. 7, il candidato,
oltre ad essere atleta di interesse nazionale, deve conseguire un
punteggio minimo, dato dalla sommatoria dei titoli della Categoria I,
di almeno 4 punti.
8. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e'
portato a conoscenza dell'interessato tramite comunicazione
individuale oppure tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale del
Corpo forestale dello Stato, di cui e' data notizia con avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 7
Accertamenti di idoneita' agonistica, fisica e psico-attitudinale
1. I soli candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma
7 dell'art. 6, nell'ordine del punteggio risultante dalla valutazione
dei titoli di cui all'art. 6 per la singola
disciplina/specialita'/categoria, nel limite massimo dei posti da
coprire o nel maggior numero ritenuto opportuno a discrezione
dell'Amministrazione, sono invitati, in conformita' a quanto
stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneita'
fisica, agonistica e psico-attitudinale da parte di una commissione
composta da quattro medici esperti della pubblica amministrazione,
presieduta dal sanitario del Corpo per l'Ispettorato generale. Il
giudizio di idoneita' o non idoneita', espresso dalla commissione
medica, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso.
2. La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti
clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi i
candidati presso le proprie AA.SS.LL. o altra struttura pubblica
specificata nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la
convocazione.
3. In caso di assenza agli accertamenti o accertamento di non
idoneita' dei candidati invitati, sono convocati i candidati che
seguono nelle graduatorie dei titoli, in relazione ai posti
disponibili.
Art. 8
Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori,
nomina ad allievo agente ed ammissione al corso di formazione
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato sono approvate le
graduatorie finali del concorso formate dai soli candidati giudicati
idonei agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale di
cui all'art. 7, secondo l'ordine del punteggio risultante dalla
valutazione dei titoli di cui all'art. 6 e, in caso di pari
punteggio, dalla valutazione dei titoli preferenziali. I candidati
idonei inseriti nelle graduatorie finali, secondo l'ordine delle
stesse e fino alla copertura dei posti disponibili, sono dichiarati
vincitori del concorso.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' inviato all'Organo di
controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale
dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini
per eventuali impugnative connesse a giudizi di non idoneita'
conseguenti agli accertamenti di cui all'art. 6 decorrono dalla
comunicazione all'interessato della norma su cui risulta fondato il
giudizio di non idoneita', anche qualora effettuata successivamente
al predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Con lo stesso o con altro decreto del Capo del Corpo forestale
dello Stato, i vincitori del concorso sono nominati allievi agenti
del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti del Gruppo
sportivo forestale ed ammessi a frequentare il corso di formazione di
cui all'art. 1, comma 5.
4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione senza giustificato motivo nel giorno di convocazione al
corso, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
5. L'inserimento nella graduatoria dei titoli e nella graduatoria
finale degli idonei, la dichiarazione di vincitore del concorso, la
nomina ad allievo agente e l'ammissione al corso, di cui ai commi 1 e
3, sono, in ogni caso, da intendersi disposti con riserva,
subordinatamente all'esito dei controlli di cui all'art. 9 e comunque
alla effettiva regolarita' della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso nonche' all'effettivo possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso.
Art. 9
Documentazione e controlli
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per la
nomina ad allievo agente in qualita' di atleti del Gruppo sportivo
forestale saranno invitati, all'atto dell'assunzione, a presentare
dichiarazione sostitutiva, come da modello che sara' allegato
all'invito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso specificati nell'invito
stesso. La mancata consegna del documento predetto, o l'omessa
regolarizzazione dello stesso, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento dell'invito, comportera' la decadenza dalla nomina ad
allievo agente.
2. L'amministrazione procede ai controlli sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di
cui sopra emerga la non veridicita' delle dichiarazioni rilasciate,
il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il suo
nominativo sara' segnalato all'autorita' giudiziaria per le azioni di
competenza.
3. Prima dell'inizio del corso l'Amministrazione si riserva la
facolta' di accertare il mantenimento dell'idoneita' fisica degli
allievi agenti. Per coloro che non risultino idonei verra' revocata
la nomina ad allievo agente.
Art. 10
Corso di formazione e nomina ad agente
1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto
a permettere il conseguimento dell'istruzione professionale
necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di
polizia, antincendio, di protezione civile e di controllo del
territorio. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso sono
fissati con decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato.
2. Per quanto riguarda disciplina ed istruzione, gli allievi
agenti sono soggetti, durante il corso, al regolamento della Scuola
del Corpo forestale dello Stato.
3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete,
ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
il trattamento economico previsto per gli allievi agenti della
Polizia di Stato.
4. Gli allievi agenti frequentanti il corso che dichiarino di
rinunciare al corso sono dimessi dal corso stesso con cessazione di
ogni rapporto con l'Amministrazione.
5. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di
assenza, nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate all'art.
5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
6. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono
sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto
del Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non
superano gli esami finali sono dimessi dal corso con cessazione di
ogni rapporto con l'Amministrazione. Gli allievi agenti che superano
gli esami finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale
del corso, agenti del Corpo forestale dello Stato, prestano
giuramento e sono assegnati alla Sezione sportiva di competenza.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª,
per le finalita' di gestione del concorso e successivamente saranno
trattati per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
d'impiego.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della
citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo
forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il
Direttore della suddetta Divisione 13ª.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sottoposto a controllo, ai sensi della
vigente normativa.
Roma, 19 marzo 2013
Il capo del Corpo forestale dello Stato
Patrone
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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