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martedì 26 marzo 2013

Rifiuto di prestare il servizio militare, limiti alla abolizione del reato


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Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 settembre 2004 la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, il 24 marzo 2003 nei confronti di Paolo Taboni - imputato del reato previsto dall'art. 14, comma 2, legge 8.7.1998 n. 230, per esseri rifiutato, non avendo chiesto o ottenuto l'ammissione al servizio civile e adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio, di prestare il servizio militare - appellata dall'imputato, riduceva a giorni ottanta di reclusione (sostituiti in euro 3.098,00 di multa) la pena di mesi quattro di reclusioneinflitta in primo grado con i doppi benefici di legge.

Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Taboni, il quale lamenta violazione di legge, in quanto il reato di cui all'art. 14 della legge n. 230 del 1998 è stato implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 23.8.2004 n. 226, finalizzata ad anticipare l'efficacia della legge 14.11.2000 n. 331 all'1.1.2005.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Occorre premettere che l'art. 2 c.p., contenente la disciplina della successione delle leggi penali nel tempo, concerne non solo le norme penali in senso stretto, ma anche le norme extrapenali chedeterminano o concorrono a determinare la fattispecie di reato (Sez. 3.12.3.2002, ric. Pata, riv. 221943).

L'art. 1, comma 6, della legge 14.11.2000 n. 331, nel prevedere l'abolizione del servizio militare di leva, si pone come elemento esterno che ridisegna (sostanzialmente abrogandola, salvo quanto si dirà oltre) la fattispecie legale del delitto di rifiuto della relativa prestazione, eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata, deve essere considerato norma integratrice del precetto penale.

Conseguentemente, con riferimento alle situazioni disciplinate dal citato art. 1 della legge 331/2000, trova applicazione l'art. 2, comma 2, c.p..

L'abolizione del servizio militare di leva, mediante l'istituzione di forze armate esclusivamente professionali, comporta, perciò, la non punibilità della condotta di chi in precedenza, allorchè detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo, ovvero la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna eventualmente intervenuta (Sez. 1, 10.2.2005, n. 12316, ric. Caruso).

Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che l'art. 2, comma 1 lett. f) e comma 2, della legge 331/2000 prevedano la possibilità di ripristino del servizio militare obbligatorio in caso di guerra o di grave crisi internazionale. Tale ripristino, infatti, presuppone, ai sensi dell'art. 7 n. 3 del d.Lgs.vo 8.5.2001 n. 215, un apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con conseguente modificasostanziale dell'istituto e, conseguentemente, della struttura del reato.

2. In questo articolato contesto normativo è necessario verificare se, ad oggi, il servizio militare obbligatorio sia totalmente abolito ovvero se sia ancora in corso la sua graduale sostituzione/abolizione. Infatti, soltanto nella prima ipotesi il comportamento posto in essere da Paolo Taboni non sarebbe più previsto come reato.

La problematica si pone, perchè l'art. 3, comma 1, della legge citata espressamente prevede la graduale sostituzione, entro sette anni, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa, secondo le modalità fissate con apposito decreto legislativo, contenente anche l'espressa indicazione delle norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio e il coordinamento delle restanti norme in vigore con quelle emanate inattuazione della legge 331/2000.

In tale prospettiva devono essere richiamati l'art. 7, comma 1, del d.lgs.vo 8.5.2001 n. 215 (secondo cui il servizio militare di leva è sospeso a decorrere dall'1.1.2007 e fino al 31.12.2006 le esigenze delle Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985) e l'art. 1 della legge 23.8.2004 n. 226 (che, modificando il precedente termine, stabilisce che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dall'1.1.2005 e che fino al 31.12.2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva.. i soggetti nati entro il 1985).

A prescindere dall'improprietà terminologica contenuta nella legge - che usa la nozione di sospensione nell'accezione di abrogazione - è indubbio che, per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle anni; il servizio militare rimane obbligatorio sino al 31.10.2005,ossia sino alla data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31.12.2004.

Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 230/1998 nei confronti di Paolo Taboni, nato prima del 1985 e già chiamato alle armi.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 6 maggio 2005.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2005
L. 8-7-1998 n. 230
Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 163.

2. 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2), e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (3), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (3). Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;



b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;



c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;



d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.



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(2) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.



(3) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.



(3) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.


L. 8-7-1998 n. 230
Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 163.

L. 8 luglio 1998, n. 230 (1).



Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1/a) (1/circ).



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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 163.



(1/a) Con L. 6 marzo 2001, n. 64 è stato istituito il servizio civile nazionale. Vedi, anche, l'art. 40, L. 27 dicembre 2002, n. 289.



(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:



- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 16 luglio 2004, n. 25000/3037-200401414;



- Ministero della difesa: Circ. 16 maggio 2002, n. LEV.1/1047;



- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 ottobre 1999, n. 18;



- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 25 luglio 2002, n. 15314/III/1.





1. 1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «Princìpi fondamentali» della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.



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2. 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2), e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (3), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (3). Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;



b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;



c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;



d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.



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(2) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.



(3) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.



(3) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.





3. 1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.



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4. 1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. [Fino al 31 dicembre 1999] gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge (3/a).



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(3/a) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 12, L. 6 marzo 2001, n. 64.





5. 1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.

4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.

5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 è il tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo 50-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.

6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.



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6. 1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefìci volti a compensare la condizione militare.

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.



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7. 1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.



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8. 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);



b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;



c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma 4;



d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio (4);



e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;



f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);



g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;



h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;



i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza (4/a);



l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti (5).

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.

6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (5/a).



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(4) Il programma di verifiche previsto dalla presente lettera è stato definito, per l'anno 2001, con D.P.C.M. 28 maggio 2001; per l'anno 2002, con D.P.C.M. 19 aprile 2002; per l'anno 2003, con D.P.C.M. 7 febbraio 2003; per l'anno 2004, con D.P.C.M. 19 aprile 2004; per l'anno 2005, con D.P.C.M. 24 febbraio 2005.



(4/a) Con D.P.C.M. 21 novembre 2001, n. 453 è stato emanato il regolamento generale di disciplina di cui alla presente lettera.



(5) Per il regolamento, vedi il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 352. Per la riduzione dei termini relativi al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento di cui al presente comma vedi l'art. 3, D.L. 16 settembre 1999, n. 324.



(5/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77.





9. 1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori.

2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.

2-bis. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

a) difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;



b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;



c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;



d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997 (5/b).

2-ter. In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-bis anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 2-bis, lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio (5/b).

2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-bis, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (5/c).

2-quinquies. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti (5/b).

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (6), e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

8. Non è punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto la sua attività all'estero anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.

9. È facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

12. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 6.



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(5/b) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione.



(5/b) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione.



(5/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 9 giugno 2000, il D.P.C.M. 9 febbraio 2001, il D.P.C.M. 25 gennaio 2002, il D.P.C.M. 11 febbraio 2003, modificato dal D.P.C.M. 17 luglio 2003, e il D.P.C.M. 4 febbraio 2004.



(5/b) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione.



(6) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.





10. 1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte (6/a).

4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.



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(6/a) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 3, L. 16 gennaio 2003, n. 3.





11. 1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;



b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);



c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;



d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.



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12. 1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.



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13. 1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (7), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 (8), sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.



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(7) Riportata al n. E/XXX.



(8) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.





(giurisprudenza di legittimità)

14. 1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare (6/cost).

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare (7/cost).

4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.

5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva (8/cost).

6. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

8. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.



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(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001, n. 34 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2001, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Cost.



(7/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 luglio 2000, n. 271 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma della Costituzione, dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, e, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova.



(8/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-22 giugno 2000, n. 223 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, sollevate dal Tribunale militare di Padova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 513 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Cost.





15. 1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefìci previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.



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(9) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.





16. 1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1.

3. A chi si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.



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17. 1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) la diffida per iscritto;



b) la multa in detrazione della paga;



c) la sospensione di permessi e licenze;



d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;



e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.

4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.



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18. 1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.



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19. 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 (10), e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.



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(10) Riportata al n. E/XXX.





20. 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.



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21. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l'Ufficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), nonché della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.



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22. 1. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.



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23. 1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772 (11), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.







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(11) Riportata al n. E/XXX.


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