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Responsabilità civile della pubblica amministrazione ed art. 2051 c.c.
Cassazione , sez. III civile, sentenza 23.02.2005 n° 3745
Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 23 febbraio 2005, n. 3745
FATTO
Con atto di citazione notificato il 7 marzo 1997 C.C. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di @@@@@@@@ la @@@@@@@@ - @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 1° febbraio 1996 in @@@@@@@@.
Esponeva infatti l'attrice che in tale luogo ed in tale data si era verificato un incendio in un cassonetto dell'@@@@@@@@ e nell'occasione le fiamme si propagavano alla propria autovettura Fiat Panda parcheggiata nelle vicinanze, che riportava notevoli danni.
Costituitasi l'@@@@@@@@ e contestata la domanda, essa chiedeva di essere autorizzata a chi@@@@@@@@re in causa la propria compagnia assicuratrice, Le Assicurazioni di @@@@@@@@, per essere manlevata da ogni responsabilità.
Costituita la Compagnia assicuratrice e istruita la causa, il Giudice di Pace, con sentenza 8 luglio 1998, condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di lire 2.000.000, oltre interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese di giudizio.
Avverso la sentenza proponevano appello la @@@@@@@@ e Le Assicurazioni di @@@@@@@@ affermando che errata era la valutazione del giudice di primo grado in ordine all'evento dannoso; che era stata applicata la norma dell'art. 2051 c.c., che in realtà non avrebbe dovuto essere applicata, perché non applicabile agli Enti pubblici qualora il bene demaniale o patrimoniale sia oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che ne limiti in concreto la possibilità di custodia e vigilanza; che, comunque, vi era carenza di responsabilità dell'@@@@@@@@ proprietaria del cassonetto per essere stato il fatto dannoso provocato da caso fortuito dovuto a fatto illecito di terzi.
Il tribunale di @@@@@@@@, in riforma della sentenza appellata, respingeva la domanda proposta da C.C. nei confronti della @@@@@@@@ e delle Assicurazioni di @@@@@@@@, dichiarando compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Il Tribunale motivava la sua decisione affermando che, per quanto le cause dell'incendio fossero rimaste imprecisate, era del tutto evidente che il cassonetto non poteva aver preso fuoco per l'autocombustione dei rifiuti ivi depositati, dal momento che il fatto si era verificato alle ore 24 del 31 gennaio, quindi in piena notte e in un periodo dell'anno molto freddo. Di conseguenza l'incendio nel cassonetto non poteva che essere frutto del fatto illecito di terzi che vi avevano appiccato il fuoco: l'intervento di un fatto illecito di terzo aveva interrotto il nesso di causalità ed integrato gli estremi del caso fortuito, con esclusione di ogni responsabilità da parte del custode o proprietario.
Ricorreva in Cassazione la Sig.ra ..... per l'annullamento della sentenza del Tribunale di @@@@@@@@ per due motivi.
Veniva notificato controricorso da parte delle Assicurazioni di @@@@@@@@.
DIRITTO
I motivi a cui viene affidato il ricorso sono i seguenti:
1) Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.
2) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.
Per quanto riguarda il primo motivo, si osserva che nel caso non è applicabile l'art. 2051 c.c., come è stato affermato dalla sentenza della Cassazione n. 265/1996 e più recentemente dalle sentenze nn. 15797/2002; 11250/2002; 17486/2002.
E' stato detto precisamente che la presunzione di responsabilità ex art. 2051 non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi perché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini.
In effetti tale statuizione giurisprudenziale del Supremo Collegio trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'@@@@@@@@ (Ente pubblico) non può essere responsabile di mancata vigilanza di cose di sua proprietà se non nei limiti del dovere di controllo che in concreto è impedito ove l'oggetto dei beni da controllare, come nel caso, siano innumerevoli.
Nel caso, dunque, deve essere applicato l'art. 2043 c.c., che impone l'osservanza della norma primaria del neminem laedere, e quindi avrebbe dovuto essere la ricorrente a provare, attraverso mezzi istruttori, che poteva ravvisarsi una responsabilità a carico dell'@@@@@@@@, ma la ricorrente non si gravò di tale onere probatorio a lei spettante.
Anche il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., deve essere rigettato. La ricorrente lamenta precisamente che il Tribunale ha pronunciato una sentenza carente di motivazione, contraddittoria e apodittica, tale da determinare un vizio riconducibile all'art. 112 c.p.c., ma in tal modo si viene a richiedere alla Suprema Corte - in realtà - un riesame del fatto e delle prove esistenti in atti, ciò che implica una valutazione di merito avendo il giudice di merito pienamente assolto al suo dovere di motivazione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
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