I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 22-4-2013 n. 6645
Salvaguardia ai sensi dell'art. 24, commi 14 e 15, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. salvaguardia dei 65.000) e salvaguardia ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. salvaguardia dei 55.000). Ulteriori istruzioni e chiarimenti.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Msg. 22 aprile 2013, n. 6645 (1).
Salvaguardia ai sensi dell'art. 24, commi 14 e 15, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. salvaguardia dei 65.000) e salvaguardia ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. salvaguardia dei 55.000). Ulteriori istruzioni e chiarimenti.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
1. Salvaguardia dei 65.000 e salvaguardia dei 55.000. Verifica delle condizioni di accesso
In riferimento alle operazioni di salvaguardia in argomento, si fa seguito al Msg. 8 febbraio 2013, n. 2526, al Msg. 18 marzo 2013, n. 4678 e al Msg. 2 aprile 2013, n. 5445 con i quali sono state fornite istruzioni al riguardo, per chiarire quanto segue.
Le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge n. 214 del 2011 devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l'apertura della c.d. finestra mobile.
In particolare, per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all'esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.
2. Salvaguardia dei 55.000. Presentazione delle istanze alle Commissioni istituite presso le DTL
Con il Msg. 18 marzo 2013, n. 4678 era stato comunicato che, sulla base di quanto indicato nella Circ. 25 gennaio 2013, n. 6/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, le cui domande di accesso al beneficio di cui all'art. 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 fossero state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro e, tuttavia, fossero rimasti esclusi dal predetto beneficio, erano tenuti a presentare una nuova istanza per l'accesso al beneficio della salvaguardia dei 55.000 alle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 21 maggio 2013.
Tali disposizioni sono state integrate con i chiarimenti forniti nel Msg. 2 aprile 2013, n. 5445.
Ciò premesso, si rende noto che, conformemente a quanto indicato nel messaggio da ultimo richiamato, il predetto Dicastero, con nota n. 21011 del 4 aprile 2013, ha integrato le proprie disposizioni al riguardo.
Pertanto, i lavoratori in argomento, le cui domande di accesso al beneficio (salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente al 6 dicembre 2013 -ma comunque entro il 6 gennaio 2015 - o per eventuale incapienza, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non dovranno presentare una nuova istanza alle Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro per l'accesso al beneficio di cui all'art. 22 della legge n. 135 del 2012 ed al D.M. 8 ottobre 2012.
Le posizioni interessate, pertanto, andranno riesaminate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia dei 55.000 sulla base dell'originario provvedimento di accoglimento emesso dalle competenti Commissioni ministeriali nell'ambito della salvaguardia dei 65.000, sempreché alla data della verifica sussistano le condizioni di legge per l'accesso alla salvaguardia dei 55.000.
Ad eccezione dei soggetti sopra menzionati, rimane fermo che per accedere alla salvaguardia dei 55.000 devono presentare istanza entro il 21 maggio 2013 tutti i soggetti, cessati per accordi individuali o collettivi, i quali, pur in possesso dei requisiti per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non hanno mai presentato istanza alla Direzione territoriale del lavoro ovvero i cessati che per la prima volta si trovino nelle condizioni per accedere alla salvaguardia dei 55.000.
Il Direttore generale
Nori
Msg. 8 febbraio 2013, n. 2526
Msg. 18 marzo 2013, n. 4678
Msg. 2 aprile 2013, n. 5445
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 22
D.M. 8 ottobre 2012
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