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martedì 23 aprile 2013

Consiglio di Stato: La fisioterapia deve avvenire sempre sotto il controllo di un medico fisiatra?

Consiglio di Stato: La fisioterapia deve avvenire sempre sotto il controllo di un medico fisiatra?

1 commento:

fisioterapia ha detto...

Assolutamente NO!!!

I rapporti tra fisiatri e fisioterapisti: una sentenza del Consiglio di Stato


21 apr 2013

Recentemente il Consiglio di Stato - III sezione - è intervenuto con la sentenza 5 aprile 2013 n. 1890 sul rapporto tra fisioterapisti e fisiatri.

Il nodo del contendere erano due delibere della Regione Veneto del lontano 2002 che attribuiva allo “specialista fisiatra” la “stesura di uno specifico progetto/programma e alla prescrizione su un apposito modulo/ricetta aggiuntivo delle prestazioni eventualmente ritenute necessarie”. Il Tar del Veneto ha precisato che l’esercizio professionale del fisioterapista soggiace a “un duplice ordine di condizionamenti: da una parte la diagnosi del medico e dall’altra le sue specifiche prescrizioni”. Il Tar ha inoltre argomentato che le prescrizioni sono un “confine molto elastico” potendo essere più o meno puntuali avendo cura di specificare che le prescrizioni non possono essere “giammai del tutto prevaricatrici dell’autonomia programmatoria del fisioterapista”.

Il Consiglio di Stato ha confermato questa impostazione. Dobbiamo rilevare la fallacità della ricostruzione normativa della giustizia amministrativa che confonde i piani dell’organizzazione amministrativa con le norme sull’esercizio professionale, le linee guida con le leggi ordinarie, l’abilitazione all’esercizio professionale con i livelli essenziali di assistenza.

Basti pensare che nelle norme di esercizio professionale non compare mai la figura del medico specialista ma solo quello del medico. Il vero e proprio punctum pruriens della situazione è però dato dalla interpretazione da dare alla prescrizione medica (di qualunque medico), dei suoi livelli costitutivi e del suo livello di dettaglio. Gli unici livelli di regolamentazione della prescrizione medica sono dati dalla prescrizione medica di farmaci che confluiscono nella “ricetta”. Nessun livello di regolamentazione invece sulle restanti prescrizioni. La prescrizione medica di una attività di riabilitazione non può essere eccessivamente dettagliata visto che deve essere interpretata non in modo isolato ma con il combinato disposto del profilo professionale del fisioterapista a cui gli si attribuisce la definizione del programma di riabilitazione e la legge ordinaria dello Stato in cui si riconosce titolarità e autonomia professionale.

Se da un lato il mondo professionale – tutto – non riesce a definire neanche i limiti essenziali della prescrizione medica dall’altro la giustizia amministrativa che confonde i vari piani senza distinguerli.

Non deve essere ovviamente in alcun modo sottovalutata l’interpretazione giudiziale ma questa non può stravolgere le indicazioni del diritto positivo.

Le norme sull’esercizio professionale infatti non cambiano e paradossalmente il percorso di una regione può essere completamente diverso da altre regioni negli ambiti del Servizio sanitario nazionale, mentre resta uguale in tutta Italia l’esercizio libero professionale in cui l’invocato “progetto” non ha alcun diritto di cittadinanza.

scarica la sentenzaConsiglio di Stato 2013 fisiatri fisioterapisti

http://www.lucabenci.it/2013/04/i-rapporti-tra-fisiatri-e-fisioterapisti-una-sentenza-del-consiglio-di-stato/#more-665