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Arrivano delle novità sul fronte rinnovo-patenti. E’ stato infatti reso noto lo schema di decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che verrà portato ad esame dalla conferenza unificata la settimana prossima. Il decreto annuncia procedure completamente nuove per il rinnovo della patente, reso possibile grazie alla semplice emissione del duplicato, senza dover più ricorrere all’apposizione dei tagliandi adesivi. La normativa n. 120 del 2010 era intervenuta, modificandolo, sul contenuto dell’articolo 126 del codice stradale prescrivendo la conferma della validità della patente mediante il dispositivo del rilascio di un duplicato, appositamente inviato per posta al titolare della licenza, con tanto di indicazione del nuovo termine di validità. Il recente sistema è stato previsto in risposta all’obiettivo primario che chiede di adempiere alle norme comunitarie: le stesse infatti, da un lato, proibiscono di apporre tagliandi adesivi o di altro tipo sulla patente di guida, d’altro lato, invece prescrivono la graduale ed integrale surrogazione di tutte le patenti emesse prima della data del 19 gennaio 2013. Qualora poi si volesse entrare ancora più nello specifico in merito alle direttive di comunicazione del rinnovo di validità della patente, si necessita ancora un decreto ministeriale ad hoc, il quale inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, della menzionata legge n. 120/2010, doveva già essere stato emanato entro il 12 febbraio 2011. Lo schema di decreto, ora in attesa della pronuncia da parte della conferenza unificata, ai fini del rinnovo della patente di guida e della correlativa emanazione del duplicato, sancisce che i dottori competenti e le predisposte strutture, così come le commissioni mediche locali, successivamente all’effettuazione della visita medica e ai fini della convalida dei requisiti di idoneità fisica e psichica, saranno chiamati a trasmettere all’ufficio centrale operativo del dipartimento dei trasporti, per via telematica, un’apposita comunicazione allegante i dati, la foto e la firma del titolare della licenza di guida. Una volta ottenuti i dati e la documentazione, il sistema informatico procederà all’emanazione di una ricevuta che lo stesso medico dovrà poi stampare in carta semplice e consegnare immediatamente all’interessato. Questa stessa ricevuta costituirà il lascia passare per la circolazione in strada sino all’avvenuta ricezione, per posta, del duplicato della patente rinnovata, che comunque non deve avvenire oltre sessanta giorni dal momento del rilascio. Il nuovo decreto, tuttavia, ancora in fase di approvazione, non sembra essere sufficiente. Entro trenta giorni dalla sua data di entrata in vigore infatti si chiede l’adozione di un supplementare provvedimento volto a meglio definire tutte le varie procedure operative.
Arrivano delle novità sul fronte rinnovo-patenti. E’ stato infatti reso noto lo schema di decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che verrà portato ad esame dalla conferenza unificata la settimana prossima. Il decreto annuncia procedure completamente nuove per il rinnovo della patente, reso possibile grazie alla semplice emissione del duplicato, senza dover più ricorrere all’apposizione dei tagliandi adesivi. La normativa n. 120 del 2010 era intervenuta, modificandolo, sul contenuto dell’articolo 126 del codice stradale prescrivendo la conferma della validità della patente mediante il dispositivo del rilascio di un duplicato, appositamente inviato per posta al titolare della licenza, con tanto di indicazione del nuovo termine di validità. Il recente sistema è stato previsto in risposta all’obiettivo primario che chiede di adempiere alle norme comunitarie: le stesse infatti, da un lato, proibiscono di apporre tagliandi adesivi o di altro tipo sulla patente di guida, d’altro lato, invece prescrivono la graduale ed integrale surrogazione di tutte le patenti emesse prima della data del 19 gennaio 2013. Qualora poi si volesse entrare ancora più nello specifico in merito alle direttive di comunicazione del rinnovo di validità della patente, si necessita ancora un decreto ministeriale ad hoc, il quale inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, della menzionata legge n. 120/2010, doveva già essere stato emanato entro il 12 febbraio 2011. Lo schema di decreto, ora in attesa della pronuncia da parte della conferenza unificata, ai fini del rinnovo della patente di guida e della correlativa emanazione del duplicato, sancisce che i dottori competenti e le predisposte strutture, così come le commissioni mediche locali, successivamente all’effettuazione della visita medica e ai fini della convalida dei requisiti di idoneità fisica e psichica, saranno chiamati a trasmettere all’ufficio centrale operativo del dipartimento dei trasporti, per via telematica, un’apposita comunicazione allegante i dati, la foto e la firma del titolare della licenza di guida. Una volta ottenuti i dati e la documentazione, il sistema informatico procederà all’emanazione di una ricevuta che lo stesso medico dovrà poi stampare in carta semplice e consegnare immediatamente all’interessato. Questa stessa ricevuta costituirà il lascia passare per la circolazione in strada sino all’avvenuta ricezione, per posta, del duplicato della patente rinnovata, che comunque non deve avvenire oltre sessanta giorni dal momento del rilascio. Il nuovo decreto, tuttavia, ancora in fase di approvazione, non sembra essere sufficiente. Entro trenta giorni dalla sua data di entrata in vigore infatti si chiede l’adozione di un supplementare provvedimento volto a meglio definire tutte le varie procedure operative.
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