MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 febbraio 2013, n. 56
Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione
dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'
(INMP). (13G00098)
(GU n.119 del 23-5-2013)
Vigente al: 23-5-2013
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 14, del predetto decreto-legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e, in particolare, l'articolo 35;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007, recante
«Costituzione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della
poverta'»;
Visto l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
Visto l'articolo 17, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111;
Vista la deliberazione n. 106 del 22 luglio 2011 del Commissario
straordinario del predetto Istituto, con la quale e' stato approvato
il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto
medesimo in regime di sperimentazione gestionale;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si e'
espressa nella seduta del 24 gennaio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, effettuata con nota dell'Ufficio
legislativo in data 20 febbraio 2013, prot. n. 1014-P e la nota del
22 febbraio prot. DAGL 4-3-17.3/8/2013, con la quale il Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha comunicato il proprio nulla osta;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 14,
comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'organizzazione
e le modalita' di funzionamento dell'Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie della poverta' (INMP), ente con personalita' giuridica
di diritto pubblico, di seguito denominato «Istituto», con sede
legale in Roma, gia' costituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 827,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
quale sperimentazione gestionale ai sensi dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007.
Art. 2
Articolazione delle funzioni
1. L'Istituto promuove l'attivita' di assistenza, ricerca e
formazione per la salute delle popolazioni migranti e per il
contrasto delle malattie della poverta'. E' centro di riferimento
della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo
socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla poverta'
nonche' centro per la mediazione transculturale in campo sanitario e
fonda la propria attivita' su una metodologia d'intervento
transdisciplinare, integrando tra di loro le figure professionali
sanitarie e socio-assistenziali con quelle della mediazione
transculturale e dell'antropologia medica.
2. L'Istituto, in conformita' con la programmazione nazionale e
regionale, organizza l'attivita' di assistenza di cui al comma 1,
attraverso le seguenti modalita':
a) assume iniziative volte al contrasto delle malattie derivanti
dal disagio sociale e della poverta', ivi comprese, in accordo con le
regioni interessate, attivita' di prevenzione e di cura di tipo
interdisciplinare. A tal fine, l'Istituto puo' avvalersi di personale
qualificato proveniente da altri Stati europei ed extraeuropei,
previa sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti pubblici
o privati coinvolti che disciplinino le modalita' di utilizzo di tale
personale nonche' la distribuzione degli oneri connessi
all'espletamento delle attivita', nel rispetto del limite delle
disponibilita' finanziarie dell'ente;
b) garantisce uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca
clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento rapido
dei risultati ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica
all'assistenza;
c) provvede alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla
loro elaborazione e diffusione, anche al fine di verificare
l'efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici effettuati,
coinvolgendo centri regionali di riferimento;
d) adotta, promuove e realizza idonee iniziative di prevenzione
primaria e secondaria;
e) conduce, anche in collaborazione con i Ministeri e le altre
amministrazioni pubbliche, progetti di prevenzione, di formazione
sanitaria e di sviluppo di capacita' gestionali nei Paesi in via di
sviluppo. A tal fine, il personale in servizio alle dipendenze
dell'Istituto puo' operare temporaneamente all'estero, per lo
svolgimento di tali attivita'. Il predetto personale conserva il
trattamento economico in godimento ed e' soggetto alla normativa
vigente in tema di rimborso spese per le missioni all'estero;
f) promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle
regioni allo svolgimento delle predette attivita'.
3. L'Istituto, in conformita' con la programmazione nazionale e
delle regioni interessate, organizza l'attivita' di formazione di cui
al comma 1, attraverso le seguenti modalita':
a) si uniforma, ai fini dell'accreditamento, ai criteri di cui
all'accordo sancito il 5 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approvati
dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina,
attraverso il rafforzamento del proprio ruolo di provider nazionale
per l'Educazione continua in medicina (ECM);
b) promuove l'adozione, a livello nazionale, del curriculum
educativo-formativo del mediatore transculturale in ambito sanitario,
attraverso la previsione di specifici percorsi formativi
specializzanti con il coinvolgimento delle regioni;
c) elabora e attua, direttamente o in collaborazione con altri
enti, programmi di educazione e formazione professionale, con
riferimento agli ambiti istituzionali delle attivita' di ricerca e
assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse, in
armonia con le programmazioni regionali e con i programmi di
educazione continua in medicina;
d) svolge attivita' di addestramento e formazione permanente,
nonche' di formazione specialistica, in convenzione con le
universita', gli enti di ricerca e altre istituzioni nazionali e
internazionali.
4. L'Istituto, in conformita' con la programmazione nazionale e
delle regioni interessate, organizza l'attivita' di ricerca di cui al
comma 1, attraverso le seguenti modalita':
a) partecipa alle attivita' di ricerca del Ministero della salute
nei settori della biomedicina e della sanita' pubblica, nonche' al
programma del centro nazionale per la prevenzione e il controllo
delle malattie (Ccm) per le tematiche di proprio interesse;
b) stabilisce opportune forme di collaborazione scientifica nel
settore di competenza con enti, istituzioni, laboratori di ricerca
italiani e stranieri, nonche' con altri organismi internazionali, al
fine di realizzare programmi coordinati;
c) promuove e condivide progetti di ricerca e protocolli di
assistenza, in particolare con le regioni interessate alle
problematiche legate ai flussi migratori;
d) assicura la diffusione, in ambito nazionale e internazionale,
delle conoscenze scientifiche acquisite attraverso le ricerche
condotte e l'attivita' clinica svolta;
e) tutela la proprieta' intellettuale dei risultati dell'attivita'
di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi, favorendone il
trasferimento in ambito industriale salvaguardando la finalita'
pubblica della ricerca;
f) sperimenta e monitora forme innovative di gestione e
organizzazione nel campo sanitario e della ricerca biomedica.
5. L'Istituto, per le attivita' della rete nazionale per le
problematiche di assistenza in campo socio-sanitari, coinvolge, sulla
base di specifici accordi tra il Ministro della salute e le regioni e
le province autonome, gli attori territoriali che operano per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie della poverta'.
Art. 3
Programmazione delle attivita'
1. L'Istituto svolge la sua attivita' sulla base di progetti
annuali o pluriennali predisposti dal direttore, in coerenza con gli
indirizzi strategici e sentito il consiglio di indirizzo di cui
all'articolo 8. I progetti sono approvati, ai sensi dell'articolo 14
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
2. I volumi e le tipologie dell'attivita' socio-assistenziale,
erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, sono definiti mediante singoli accordi con le regioni
interessate.
3. Per la realizzazione di specifici progetti, anche di ricerca,
l'Istituto puo' stipulare inoltre accordi e convenzioni con strutture
pubbliche e private e con universita', anche straniere, costituire e
partecipare a consorzi, con soggetti di cui sia accertata la
qualificazione e l'idoneita'. Eventuali perdite derivanti dalla
partecipazione a consorzi o altre societa' partecipate possono essere
poste a carico della gestione dell'Istituto limitatamente e non oltre
la quota di partecipazione versata. Nell'ambito dei progetti di
ricerca, l'Istituto puo' sperimentare, senza oneri aggiuntivi, nuove
modalita' di aggregazione e di collaborazione caratterizzate da
flessibilita' e temporaneita', con ricercatori di altri enti e
strutture, ovvero autorizzare l'impiego del proprio personale
assegnato a compiti di ricerca presso gli enti e i soggetti di cui al
comma 3, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'Istituto, per il migliore esercizio delle proprie attribuzioni
puo', nel rispetto della normativa vigente in materia di enti ed
organismi pubblici, altresi':
a) stipulare atti e contratti, ivi comprese l'assunzione di
finanziamenti, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato
d'uso per l'acquisizione di beni strumentali finalizzati
all'attivita' istituzionale;
b) amministrare, gestire e valorizzare, anche all'estero, i beni di
cui sia locatario, comodatario o comunque di cui abbia il possesso e
la legittima detenzione;
c) acquisire, da parte di soggetti pubblici e privati, risorse
finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attivita'
istituzionali;
d) svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in
forma societaria o con altre forme di collaborazione, attivita'
strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di
legge vigenti e del proprio codice etico;
e) utilizzare, nell'ambito di iniziative finanziate da progetti di
ricerca nazionale o internazionale, personale comandato da Ministeri
o dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' professionalita' esterne attraverso contratti
di collaborazione, nel rispetto della disciplina prevista
dall'articolo 7, comma 6 e seguenti, e dell'articolo 36 del predetto
decreto legislativo, avvalendosi di figure dotate di particolari
professionalita' e di alta qualificazione.
Art. 4
Organizzazione e personale
1. Il numero, la tipologia delle unita' operative complesse e
semplici e la pianta organica dell'Istituto sono definite
nell'allegata tabella A, che prevede anche il direttore sanitario e
il direttore amministrativo, ai quali si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Considerata la natura di Centro nazionale per la mediazione
transculturale in campo sanitario dell'Istituto, di cui all'articolo
14, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, l'Istituto
medesimo puo' avvalersi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
di un contingente aggiuntivo di esperti nel numero massimo di trenta
unita' con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai
sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto, il relativo
trattamento giuridico ed economico, nonche' il reclutamento dello
stesso sono disciplinati, al fine di assicurare la continuita' con la
sperimentazione gestionale dell'Istituto, dalle disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e dai vigenti Contratti collettivi nazionali
di lavoro della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza
sanitaria, professionale tecnica e amministrativa e del comparto
della sanita', nelle more della sottoscrizione del Contratto
collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.
4. All'antropologo e al traduttore si applica il profilo del
collaboratore tecnico-professionale, inserito nella categoria D,
mentre al mediatore transculturale si applica il profilo del
coadiutore amministrativo esperto, inserito nella categoria B,
livello economico Bs, di cui all'allegato 1 al vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita', nelle more della
istituzione dei profili dell'antropologo, del traduttore e del
mediatore transculturale nel Contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto di riferimento individuato dal Contratto collettivo
nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione
successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.
Art. 5
Finanziamento e contabilita'
1. L'Istituto uniforma la propria attivita' a criteri di efficacia,
efficienza ed economicita', nel rispetto del vincolo dell'equilibrio
economico del bilancio conseguito attraverso l'equilibrio tra costi e
ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per
specifiche attivita' istituzionali, e a tal fine il bilancio e'
deliberato in pareggio. L'Istituto organizza la propria struttura
mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la
gestione economica amministrativa e le risorse umane e strumentali.
Al fine di assicurare la continuita' con la sperimentazione
gestionale dell'Istituto, l'Istituto medesimo adotta la contabilita'
economico-patrimoniale nonche' il piano regionale dei conti della
regione Lazio, compatibilmente con quanto disposto in materia dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. L'Istituto trae i mezzi per il proprio funzionamento:
a) dai finanziamenti di cui all'articolo 14, comma 5, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
b) dai contributi attribuiti all'Istituto dallo Stato e da altri
enti pubblici, anche territoriali;
c) dai lasciti, donazioni, eredita' ed erogazioni liberali di
qualsiasi genere;
d) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attivita'
istituzionali o dei soggetti controllati o collegati;
e) dai frutti e dalle rendite generati dai beni non direttamente
utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali;
f) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attivita'
specialistiche rese in regime di libera professione intramuraria.
3. La gestione finanziaria dell'Istituto si svolge in base al
bilancio di previsione deliberato entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello a cui il bilancio stesso si riferisce, e viene
trasmesso dal direttore, corredato dalla relazione sull'attivita', al
consiglio di indirizzo e al collegio sindacale.
4. L'esercizio finanziario ha inizio in data 1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ciascun anno.
5. Il bilancio d'esercizio e' composto dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa e, congiuntamente alla
relazione sulla gestione del direttore e relativi allegati, viene
deliberato entro il 31 marzo di ciascun anno e, quindi, trasmesso,
nei cinque giorni successivi, al collegio sindacale per gli
adempimenti di competenza.
6. L'Istituto procede alla deliberazione del bilancio d'esercizio
entro il 30 aprile dell'anno in corso e, qualora particolari e
straordinarie esigenze lo richiedano, l'approvazione dello stesso
puo' avvenire entro il 30 giugno.
7. I bilanci preventivo e consuntivo nonche' le eventuali
variazioni sono sottoposti alla verifica del collegio sindacale e
trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della salute e al
Ministero dell'economia e finanze, conformemente alle modalita' e ai
termini previsti dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e successive modificazioni,
nonche' ai termini di deliberazione ivi previsti.
Art. 6
Patrimonio
1. I beni dell'Istituto sono descritti in separati inventari, in
conformita' alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le aliquote di ammortamento di riferimento sono quelle previste
dalla tabella di cui all'allegato 3 del decreto legislativo del 23
giugno 2011, n. 118. Gli inventari dei beni immobili sono chiusi al
termine di ogni esercizio finanziario e devono evidenziare:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a cui sono destinati e
l'ufficio a cui sono affidati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri
immobiliari, i dati catastali nonche' la rendita imponibile;
c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il costo d'acquisto o di costruzione e le eventuali successive
variazioni anche per manutenzione straordinaria.
3. I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile sono
gestiti nell'ottica della migliore salvaguardia del loro valore e
redditivita' e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso
nel rispetto della normativa vigente. Almeno ogni cinque anni si
provvede alla ricognizione dei beni mobili ed immobili.
4. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento,
l'Istituto continua a svolgere la propria attivita' nei locali gia'
messi a disposizione dagli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO),
secondo le modalita' convenzionali in essere.
Art. 7
Organi
1. Sono organi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189:
a) il consiglio di indirizzo;
b) il direttore;
c) il collegio sindacale.
Art. 8
Consiglio di indirizzo
1. Il consiglio di indirizzo e' composto, ai sensi dell'articolo
14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, da cinque
membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai
presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le
problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle
popolazioni migranti e alla poverta' ed ha compiti di indirizzo
strategico.
2. Il componente con funzione di presidente e' nominato, tra i
cinque componenti, dal Ministro della salute.
3. Il consiglio:
a) definisce gli indirizzi strategici dell'Istituto, esprime parere
sui progetti annuali e pluriennali di attivita', predisposti dal
direttore dell'Istituto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e ne
verifica l'attuazione;
b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione e su quello
consuntivo, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui
provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a societa',
consorzi, altri enti e associazioni e, qualora richiesto dal
direttore, sulle materie dallo stesso proposte. Il parere e' espresso
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso tale termine il
parere si intende espresso in senso positivo;
c) delibera in ordine al regolamento di amministrazione e
contabilita', e agli altri regolamenti dell'Istituto, che vengono
trasmessi per l'approvazione al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e finanze e al Dipartimento della funzione pubblica.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente e'
sostituito da un componente del consiglio da lui espressamente
delegato o, in assenza di delega, da quello piu' anziano di eta'.
5. Il consiglio di indirizzo si riunisce con cadenza, di regola,
bimestrale, nonche' ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita' o a
istanza di almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio
sono, di norma, tenute presso la sede dell'Istituto e possono
svolgersi anche in modalita' telematica, con uso della
videoconferenza.
6. Il consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalita'
del proprio funzionamento si riunisce validamente con la presenza
della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza
dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
7. Alle riunioni del consiglio possono partecipare, senza diritto
di voto, il direttore e i componenti del collegio sindacale. Possono,
altresi', partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in
volta invitati dal consiglio stesso cui spetta il solo rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno. Ai componenti non spetta alcun
compenso, gettone o indennita' salvo, ove dovuto, l'esclusivo
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in conformita' alle
disposizioni vigenti per la dirigenza della pubblica amministrazione.
Art. 9
Direttore
1. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro della salute
tra persone munite di laurea magistrale o equivalente e con provata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, in enti, aziende e
strutture sanitarie pubbliche e private e settennale negli altri
settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle
risorse umane, tecniche o finanziarie. Al rapporto di lavoro e al
trattamento economico del direttore si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, per quanto compatibili.
2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne
sovrintende l'andamento e ne esercita tutti i poteri di gestione. Il
direttore adotta, altresi', su delibera del consiglio di indirizzo,
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c), il regolamento di
amministrazione e contabilita' e gli altri regolamenti dell'Istituto,
che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministro della salute e
al Ministro dell'economia e finanze.
3. Il direttore e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi
dell'Istituto e assume le determinazioni e le deliberazioni in ordine
alla realizzazione dei programmi e progetti adottati. E', altresi',
responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
dell'Istituto e dispone il conferimento degli incarichi di
responsabilita' dirigenziale, compatibilmente con l'organizzazione
interna e la dotazione organica.
4. Il direttore si avvale della collaborazione del direttore
sanitario e del direttore amministrativo, al cui rapporto di lavoro e
al trattamento economico si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
Art. 10
Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale e' composto, ai sensi dell'articolo 14,
comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, da tre membri:
due nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonche' uno dal
Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del collegio
sindacale, ad eccezione di quello designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2400 del codice
civile, ha la durata di tre esercizi finanziari ed elegge, nel corso
della prima seduta, il presidente tra i propri componenti.
3. Il collegio sindacale esercita le attribuzioni di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e
successive modificazioni.
4. I componenti del collegio, per le finalita' connesse
all'esercizio dei poteri-doveri di controllo che incombono su detto
organo, possono partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo
senza diritto di voto.
5. Ai componenti del collegio spetta il trattamento economico
previsto dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
6. All'insediamento del collegio provvede il Direttore, che fissa
la prima seduta del collegio medesimo.
Art. 11
Disposizioni transitorie
1. L'Istituto utilizza l'attuale subcodice identificativo afferente
agli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO) attribuito all'Istituto
medesimo, fino all'attivazione, da parte della regione Lazio, del
codice identificativo dell'Istituto come struttura erogante
prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale.
2. L'Istituto subentra nella titolarita' dei rapporti di lavoro a
tempo determinato e degli incarichi di collaborazione comunque
denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente
regolamento con la sperimentazione gestionale di cui all'articolo 1,
fino alla loro naturale scadenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 febbraio 2013
Il Ministro della salute
Balduzzi
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Visto, Il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 6, foglio n. 244
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico
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