Ricevaimo da Ficiesse e pubblichiamo
DECISIONI CONTRADDITTORIE AL TAR LAZIO SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UNA NUOVA SENTENZA A FAVORE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU ISTANZA DI UN CARABINIERE. IN PRECEDENZA ALTRA SEZIONE AVEVA RESPINTO LA RICHIESTA DI UN FINANZIERE
La giurisprudenza del TAR Lazio in merito all’avvio della previdenza complementare si dimostra ancora contradditoria.
Dopo la recente sentenza della Seconda Sezione, contraria all’istanza di un Finanziere, la Sezione Prima Bis conferma invece il suo precedente indirizzo ed accoglie la richiesta avanzata da un Carabiniere per iniziare il procedimento di concertazione per la previdenza complementare, condannando inoltre le Amministrazione al pagam ento delle spese.
N. 04821/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1182/2013, proposto da:
**********, rappresentato e difeso dagli avv. **********;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione - Dipartimento F.P., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto sulla richiesta di assoggettamento a forme di previdenza complementare
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dipartimento F.P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 18 gennaio 2013, depositato nei termini, il Sig. **********, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha proposto gravame per far accertare e dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni intimate a concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo relativo alla instaurazione della previdenza complementare, in quanto titolari di un interesse qualificato, e ciò in ossequio a quanto previsto, in materia, dal combinato disposto degli articoli 67 del D.P.R. n. 254/99, 74 della legge n. 388/2000 ed 1 della legge n. 243/2000.
Il ricorrente fa presente di aver consegnato brevi manu, in data 5 maggio 2012, al Ministero della Difesa ed al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, atto di intimazione e messa in mora a concludere il suddetto procedimento entro il termini di 180 giorni dalla notifica del suddetto atto.
Persistendo l’inerzia delle Amministrazioni intimate, il ricorrente ha proposto il presente ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo affinchè questo Tribunale accerti e dichiari l’obbligo delle suddette Amministrazioni di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui è causa.
Le Amministrazioni intimate si sono formalmente costituite in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Alla Camera di Consiglio del 25 marzo 2013 la causa è passata in decisione.
Il ricorso si appalesa fondato.
Premesso che il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha proposto ricorso contro il silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla sua istanza rivolta a sollecitare la conclusione del procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica, va evidenziato come detta previdenza integrativa debba realizzarsi attraverso una complessa procedura destinata a concludersi con provvedimento autoritativo, con la conseguenza che i soggetti interessati a tale pendenza possono vantare soltanto un interesse legittimo, consistente nella pretesa affinchè l’Amministrazione eserciti il proprio potere in proposito.
Essendo quindi titolare di una posizione legittimante il ricorrente ha esperito il rimedio previsto dagli art. 31 e 117 del codice del processo amministrativo per sentirsi dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni intimate di concludere, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui sopra.
Va, inoltre, precisato come nella fattispecie sussista l’obbligo per le Amministrazioni resistenti di provvedere sull’istanza del ricorrente atteso che tale obbligo discende direttamente dalla legge la quale ha individuato le modalità di attivazione della procedura rivolta a dare concreta attuazione della “previdenza complementare” per il personale del comparto Sicurezza – Difesa.
Conclusivamente il ricorso va accolto, con la conseguente dichiarazione dell’obbligo per le resistenti Amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo di cui è causa nel termine, che si ritiene congruo di indicare, di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.
Condanna le resistenti Amministrazioni al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore© 2007 - tutti i diritti riservati
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