Corte dei Conti:
C. Conti Puglia Sez. giurisdiz., Sent., 04-08-2011, n. 875
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
in composizione monocratica
il giudice cons. dott. MARTINA Antongiulio
ha pronunciato, nella pubblica udienza del 22 marzo 2011
dando, nella stessa udienza, lettura del dispositivo, di seguito trascritto, la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 14046 (ex 5211/M) del registro di segreteria proposto dal sig. (...), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. ..
contro
I.N.P.D.A.P.;
Visto il ricorso; esaminati gli atti ed i documenti di causa;
udito alla suddetta udienza del 22 marzo 2011, il dott. Giovanni Romano, in rappresentanza dell'I.N.P.D.A.P.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 30.07.1998 e depositato in Segreteria in data 09.09.1998, il sig. (...), premesso di aver prestato servizio nella Guardia di Finanza dal 13.02.1963 al 30.12.1994, quando, in seguito a domanda, è stato collocato in congedo con il grado di maresciallo maggiore aiutante carica speciale, e di aver svolto dal 01.12.1973 sino alla data del congedo, le funzioni di pilota elicotterista, percependo continuativamente la corrispondente indennità di aeronavigazione, quella di pronto impiego aereo oltre all'indennità mensile pensionabile, e dolendosi che ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita non si sia tenuto conto dei suddetti emolumenti, ha adito questa Sezione giurisdizionale regionale chiedendo che venga rideterminata l'indennità di buonuscita "assumendo nella base retributiva anche le indennità di aeronavigazione, di pronto impiego aereo e mensile pensionabile percepite regolarmente all'epoca in cui era in servizio, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate con decorrenza dal 15.04.1995" e che l'I.N.P.D.A.P. venga condannato al pagamento delle somme così determinate nonché al pagamento delle spese di giudizio.
Con memoria del 01.03.2011, si è costituito l'I.N.P.D.A.P., il quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice contabile.
All'udienza odierna, non comparsa parte ricorrente, il rappresentante dell'Istituto resistente ha reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Motivi della decisione
Reputa questo giudice che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte.
In proposito si osserva che le controversie in materia di indennità di buonuscita già devolute, ai sensi dell'art. 6, primo comma, L. n. 75/1980, alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali amministrativi regionali, sono state, più di recente, ripartite fra giudice ordinario ed amministrativo, secondo i criteri di riparto della giurisdizione dettati, con riferimento alla generalità delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese "quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte", dall'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001 (che riproduce l'art. 68 D.Lgs. n. 29/1993 come sostituito dall'art. 29 D.Lgs. n. 80/1998).
A termini, poi, della disposizione transitoria di cui all'art. 69, settimo comma, D.Lgs. cit., sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui al precedente art. 63 dello stesso decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre "le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000". Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che questa Corte difettasse, all'epoca di proposizione del ricorso (rilevante ai sensi dell'art. 5 c.p.c.) e difetti, a tutt'oggi, di giurisdizione in ordine alla domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, proposta con il ricorso introduttivo.
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte a conoscere della domanda proposta con il ricorso introduttivo essendo competente a conoscerne il Giudice Amministrativo.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese considerato che l'I.N.P.D.A.P., costituitosi a mezzo di un proprio funzionario, senza avvalersi, pertanto, della difesa tecnica, non ha allegato né tam poco documentato di aver sopportato spese per la propria difesa in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 14046 (ex 5211/M) del registro di segreteria proposto dal sig. (...),
DICHIARA
il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla domanda proposta, essendo competente a conoscerne il Giudice Amministrativo.
Nulla per le spese.
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