Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 24-5-2013 n. 13382
Decr. 19 aprile 2013 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici recante "Disposizioni integrative al Decr. 31 gennaio 2011, in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida".
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 24 maggio 2013, n. 13382 (1).
Decr. 19 aprile 2013 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici recante "Disposizioni integrative al Decr. 31 gennaio 2011, in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida".
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
Alle
Direzioni generali territoriali
Loro sedi
Agli
Uffici della motorizzazione civile
Loro sedi
All'
URP
Sede
e, p.c.:,
Al
Ministero della difesa
Palazzo Baracchini
Via XX Settembre, 8
00187 - Roma
Al
Ministero della salute
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 - Roma
Al
Ministero dell'interno
Piazzale del Viminale
Roma
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Via Flavia, 6
Roma
Alla
Direzione sanitaria delle ferrovie dello Stato
Via Pigafetta
00154 - Roma
A
CONFARCA
A
UNASCA
Premessa
In data 10 maggio u.s. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 108) il decreto di cui all'oggetto, che modifica ed integra ulteriormente il Decr. 31 gennaio 2011 del Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (G.U. 16 febbraio 2011, n. 38) e successive modificazioni (Decr. 26 luglio 2011 in G.U. 12 agosto 2011, n. 187 e Decr. 31 gennaio 2012 in G.U. 14 febbraio 2012, n. 37), di seguito definito "DD".
Nel rinviare ad un'attenta lettura del decreto suddetto, con riferimento alle principali novità introdotte - che saranno in vigore a decorrere dal 30 maggio p.v. - si segnala quanto segue.
A. Campo di applicazione
Preliminarmente si evidenzia come è stato ampliato il campo di applicazione delle disposizioni di cui al DD in commento: mentre prima questo era riferibile solo alla certificazione medica comprovante la sussistenza o il permanere dei requisiti di idoneità psico-fìsica utile al primo rilascio e/o alla conferma di validità delle "patenti di guida", ora la nuova formulazione estende il campo di applicazione alle stesse certificazioni, quando richieste, più in generale, per il primo rilascio e/o per la conferma di validità dei "titoli abilitativi alla guida".
B. Assegnazione codice di identificazione ad uffici e strutture
È inoltre prevista l'assegnazione di specifico codice di identificazione in favore delle strutture/uffici a cui la legge attribuisce l'attività di certificazione in parola, e pertanto:
a) agli uffici delle aziende sanitarie locali a cui sono attribuite le funzioni in materia medico legale, di cui all'art. 119, comma 2, C.d.S.;
b) alle strutture mediche militari di cui all'art. 201, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 2010, alle quali, giusta il disposto dell'art. 200, comma 1, lett. c), dello stesso decreto, competono le funzioni di certificazione in parola;
c) alle commissioni mediche locali, di cui all'art. 119, comma 4, C.d.S.
Tali codici vanno quindi ad aggiungersi a quelli già rilasciati, ai sensi del previgente testo del DD, ai singoli medici:
- appartenenti ad amministrazioni e corpi (medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato) di cui all'art. 1, comma 1, del DD: si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 5 del DD in oggetto, a norma del quale, al fine di continuare l'esercizio dell'attività di certificazione in parola, i predetti hanno l’onere di richiedere tempestivamente il codice di identificazione, non essendo più consentito, a far data dal 30 giugno 2013, l'inoltro di certificazione che ne sia priva (vedi infra paragrafo G);
- militari in quiescenza, di cui all'art. 2 del DD;
- non più appartenenti alle strutture, di cui all'art. 3 del DD.
C. Disposizioni specifiche in materia di apposizione del codice
C.1 Medico responsabile dei servizi del distretto sanitario di base
Integrando il testo già vigente dell'art. 1, comma 2, del DD (Il codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro e dalla firma del medico certificatore ed all'indicazione dell'ufficio di appartenenza dello stesso), con esclusivo riferimento al caso in cui la certificazione sia rilasciata da medico responsabile dei servizi del distretto sanitario di base, è previsto che, ai fini dell'apposizione di timbro e firma, possa procedere persona da questi delegata.
C.2 Strutture o uffici
Per quel che concerne, invece, la certificazione rilasciata da uffici o strutture su menzionati, è disposto che, nel caso di certificazione medica rilasciata da:
- uffici delle aziende sanitarie locali a cui sono attribuite le funzioni in materia medico legale, o da strutture mediche militari di cui all'art. 201, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 2010, il codice della struttura sia riportato in calce alle certificazioni stesse, unitamente al timbro ed alla firma del medico che, di servizio presso il predetto ufficio o la predetta struttura, procede alla certificazione;
- commissione medica locale, il codice della struttura sia riportato in calce alle certificazioni stesse, unitamente al timbro ed alla firma del presidente pro-tempore della stessa.
D. Modalità di richiesta dei codici per strutture ed uffici e successivi obblighi informativi
L'assegnazione del codice che identifica l'ufficio o la struttura è richiesta, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove l'ufficio o la struttura stessa ha sede, dal:
a) rappresentante legale pro-tempore di ciascun ufficio delle aziende sanitarie locali a cui sono attribuite le funzioni in materia medico legale;
b) rappresentante legale pro-tempore di ciascuna struttura di cui all'art. 201, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
c) presidente pro-tempore di ciascuna commissione medica locale.
Le amministrazioni ed i corpi (così come già previsto con riferimento ad eventi dai quali derivi la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la destituzione o la dispensa dall'incarico di singoli medici afferenti ad esse) comunicano al CED di questa Direzione generale, per il tramite dell'ufficio della motorizzazione competente per territorio, situazioni per le quali, nei riguardi dei predetti medici:
- venga meno la qualità di legale rappresentante pro-tempore degli uffici sub lett. a) e b), o
- venga inibita pro-tempore l'attività istituzionale tal che ne derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonché la cessazione di tale inibizione.
Analogamente procedono gli enti territoriali competenti con riferimento ai presidenti pro-tempore delle commissioni mediche locali.
E. Modalità di apposizione del codice e della firma
Sul punto si rimanda alla lettura del testo coordinato del DD 31 gennaio 2011 e successive modificazioni che, a titolo meramente informale e per sola semplicità di consultazione, si allega in copia.
F. Modalità di trasmissione delle certificazioni
L'art. 4 del DD in commento ribadisce che - fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 126, comma 8, C.d.S. (conferma di validità della patente di guida con emissione di duplicato) - tutti i soggetti certificatori dei requisiti di idoneità psico-fìsica alla guida dovranno procedere alla trasmissione della relativa certificazione, entro il termine di 5 giorni dalla data della stessa, all'UCO di questa Direzione generale: fino alla stessa data, i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi, di cui all'art. 1, comma 1, del DD, a tal fine procedono attraverso gli uffici di appartenenza.
G. Tempistica per la richiesta del codice di identificazione da parte delle strutture - Modulistica - Termini
A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del DD in commento (30 maggio 2013), i soggetti indicati sub paragrafo D, lett. a), b) e c), presentano istanza all'UMC territorialmente competente per l'assegnazione del codice rispettivamente:
a) agli uffici delle aziende sanitarie locali a cui sono attribuite le funzioni in materia medico legale, compilando, sottoscrivendo ed esibendo richiesta conforme a quella di cui all'allegato 1;
b) alle strutture di cui all'art. 201, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, compilando, sottoscrivendo ed esibendo richiesta conforme a quella di cui all'allegato 2;
c) alle commissioni mediche legali, compilando, sottoscrivendo ed esibendo richiesta conforme a quella di cui all'allegato 3.
Le predette istanze possono essere presentate dal medico che riveste pro tempore la qualifica di legale rappresentante dell'ufficio o della struttura, o di presidente della commissione medica legale, nonché da persona munita di apposita delega, secondo le procedure già in uso presso codesti Uffici.
Sulla veridicità delle dichiarazioni rese contestualmente alla presentazione di tali istanze, e sul permanere del possesso dei requisiti ivi contemplati, gli Uffici effettuano controlli a campione.
All'esito dell'inserimento nel sistema informatico dell'istanza, per le cui procedure si rimanda al relativo manuale operativo, è emessa in favore dell'ufficio o struttura istante un'autorizzazione recante il codice di identificazione degli stessi, che dovrà essere riportato, unitamente a firma leggibile, su ogni certificato emesso.
Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 5 del DD in oggetto, è stabilito al 30 giungo 2013 il termine a decorrere dal quale è fatto divieto a tutti i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi, di cui all'art. 1, comma 1, del DD, ed a tutte le strutture ed uffici quali previsti dal DD in oggetto (cfr. paragrafo C.2) di emettere le certificazioni in parola, se prive del codice di identificazione.
d'ordine del Direttore generale
Dott. Pietro Marianella
Allegato
Decr. 31 gennaio 2011
Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida
Art. 1
Rilascio di certificazioni da parte di medici appartenenti ad amministrazioni e corpi.
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario ai rinnovo di validità degli stessi, i medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato, richiedono, per il tramite degli uffici di appartenenza, un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove ha sede l'ufficio al quale appartengono.
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è assegnato un codice di identificazione:
a) a ciascun ufficio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale. Tale codice identifica il predetto ufficio sanitario ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro-tempore dello stesso, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove lo stesso ha sede;
b) a ciascuna struttura di cui all'art. 201, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". Tale codice identifica la struttura ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro-tempore della stessa, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede;
c) a ciascuna commissione medica locale. Tale codice identifica la commissione medica locale ed è richiesto, per il tramite del presidente pro-tempore della stessa, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede.
2. Il codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione, dell'ufficio di appartenenza dello stesso ovvero, nel caso del medico responsabile dei servizi del distretto sanitario di base, timbro e firma dello stesso o di persona da lui delegata.
2-bis. Il codice di cui al comma 1-bis, lett. a) e b) è riportato in calce alle certificazioni rilasciate rispettivamente dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale, cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale, e dalle strutture di cui all'art. 201, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 2010, unitamente al timbro ed alla firma del medico che, di servizio presso il predetto ufficio o la predetta struttura, procede alla certificazione. Il codice di cui al comma 1-bis, lett. c), è riportato in calce alle certificazioni rilasciate dalla commissione medica di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del presidente pro-tempore della stessa.
3. Le amministrazioni ed i corpi di cui ai commi 1 e 1-bis comunicano al centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione, per il tramite dell'ufficio della motorizzazione competente per territorio, ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto di lavoro, ovvero destituzione dall'incarico o dispensa dallo stesso, dei medici appartenenti alle strutture, nonché il venir meno della qualità di legale rappresentante pro-tempore degli uffici di cui al comma 1-bis, lett. a) e b). Analogamente procedono gli enti territoriali competenti con riferimento a quanto previsto per le commissioni mediche locali dal comma 1-bis, lett. c). Le predette amministrazioni e corpi comunicano altresì, con la medesima modalità, al centro elaborazione dati della direzione generale per motorizzazione, situazione di inibizione pro-tempore dell'attività istituzionale dei propri medici, anche nella qualità di cui al comma 1-bis, lett. a), b) e c), dalla quale derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonché la cessazione di tale inibizione.
Art. 2
Rilascio dì certificazioni da parte di medici militari in quiescenza.
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fìsica e psichica necessario per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi, i medici militari in quiescenza richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita richiesta corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al proprio stato di quiescenza, all'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, nonché alla non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, né di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.
2. Il codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certifìcatore.
Art. 3
Rilascio di certificazioni da parte di medici non più appartenenti alle strutture.
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fìsica e psichica necessario per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi, i medici di cui all'art. 1, comma 1, che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi ivi previsti anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza, richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta che gli stessi hanno svolto attività di accertamento dei requisiti fisici e di idoneità alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di commissioni mediche locali, di cui all'art. 119 comma 4, per almeno cinque anni. Nella medesima dichiarazione deve altresì risultare l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, la non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, ne" di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.
2. Il codice di cui al comma 1 é riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.
Art. 3-bis
Apposizione e dimensioni del codice di identificazione sulle certificazioni utili ai rinnovi di validità di titoli abilitativi alla guida.
1. All'atto del rilascio del certificato medico di cui all'art. 331, comma 1, lett. a), conforme al modello IV.4, che vale comunicazione al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione in caso di conferma di validità dei titoli abilitativi alla guida, il codice di identificazione è apposto alla sinistra del campo "generalità, qualifica, e firma del sanitario" in uno spazio di dimensioni pari a 3 cm di lunghezza ed a 1 cm di altezza.
Art. 4
Trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida.
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, i medici e le strutture di cui agli artt. 1, commi 1, 1-bis, lett. a), b) e c), 2 e 3, ai fini della trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, procedono entro cinque giorni dalla data della certificazione all'inoltro della stessa all'ufficio centrale operativo del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 126, comma 8, quarto e quinto periodo, del D.Lgs. n. 285 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 59 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5
Controlli e pubblicità.
1. Gli uffici della motorizzazione preposti al rilascio del codice di identificazione di cui agli artt. 2 e 3, effettuano controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai medici di cui agli stessi articoli.
2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad assicurare adeguata pubblicità dei nominativi dei medici abilitati al rilascio della certificazione di idoneità fìsica e psichica alla guida di veicoli a motore secondo le disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 6
Tempistica per la richiesta del codice di identificazione.
1. La richiesta di rilascio del codice di identificazione degli artt. 1, 2 e 3, è presentata agli uffici competenti secondo quanto previsto dagli stessi articoli, secondo le seguenti scadenze:
a) dai medici di cui all'art. 2, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) dai medici di cui all'art. 3, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dalle strutture di cui all'art. 1, a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A far data dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i medici di cui agli artt. 2 e 3 rilasciano i certificati di idoneità psico-fisica alla guida secondo le modalità previste dal presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Articolo fuori dal testo coordinato
Tempistica per la richiesta del codice di identificazione da parte delle strutture
(cfr. art. 5, Decr. 19 aprile 2013)
1. La richiesta di rilascio del codice di identificazione di cui all'art. 1, comma 1-bis, lett. a), b) e c), del decreto 31 gennaio 2011, come da ultimo modificato dall'art. 1, è presentata agli uffici della motorizzazione civile competenti secondo quanto ivi previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, i medici di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 31 gennaio 2011, non possono rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ovvero al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, in assenza del codice di identificazione di cui allo stesso articolo e comma.
3. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 2, gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, le strutture di cui all'art. 201, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 2010, e le commissioni mediche locali, di cui all'art. 1, comma 1-bis, rispettivamente lett. a), b) e c), non possono rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ovvero al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, in assenza del codice di identificazione, di cui allo stesso articolo e comma.
Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Allegato 1
Richiesta del codice di identificazione agli uffici delle aziende sanitarie
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Allegato 2
Richiesta del codice di identificazione alle strutture di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 66/2010
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Allegato 3
Richiesta del codice di identificazione alle commissioni medico legali
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Decr. 19 aprile 2013
Decr. 31 gennaio 2011
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