MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 settembre 2011
Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi,
di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attivita'
di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione
generale e nelle aviosuperfici. (11A12814)
(GU n.234 del 7-10-2011)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;
Atteso che, ai sensi delle richiamate norme, il servizio di
soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, negli aeroporti non
compresi nella tabella «A» della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e'
assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale
o da altro soggetto autorizzato dall'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC) e con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite
le modalita' per il conseguimento dell'abilitazione da parte del
personale addetto, nonche' la dotazione minima di personale e le
caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli
aeroporti non compresi nella tabella «A» della citata legge;
Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° febbraio 2006;
Visto il vigente regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio
degli aeroporti;
Visto il regolamento ENAC sulla disciplina generale della
protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le
aviosuperfici del 2 febbraio 2011;
Tenuto conto delle indicazioni contenute nell'Annesso 14 Cap. 9 e
nell'Airport Services Manual (Doc 9137- AN/898 parti) (I.C.A.O.);
Viste le risultanze del tavolo istituzionale, attivato tra il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile e 1'ENAC per la regolamentazione delle questioni di
comune interesse in ambito aeroportuale, che convengono sulla
necessita' di rideterminare il livello di protezione antincendio
negli aeroporti di aviazione generale prevedendo, in luogo
dell'attuale servizio di soccorso e lotta antincendio, un presidio di
primo intervento di soccorso e lotta antincendio, anche nell'ottica
di una semplificazione della disciplina della materia;
Considerato che, con l'istituzione di detto presidio negli
aeroporti di aviazione generale, e' assicurato un idoneo livello di
protezione attraverso una dotazione di personale, mezzi e
attrezzature adeguati alle caratteristiche delle strutture
aeroportuali interessate e alla specifica tipologia di traffico aereo
e di classe di aeromobili, riferibile, di norma, alla I e II
categoria ICAO;
Atteso che, sulla base di analoghe valutazioni condivise nel
medesimo tavolo istituzionale, occorre individuare anche per le
aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, concernenti
rispettivamente la disciplina delle attivita' di trasporto pubblico e
quella di aeroscuola, le dotazioni e il personale qualificato per
assicurare il primo intervento di soccorso e lotta antincendio;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Per le finalita' legate all'applicazione del presente decreto,
sono prese a riferimento le definizioni riportate nel «Regolamento
ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti».
2. Al fine di una migliore lettura del presente decreto, di seguito
si riportano le definizioni richiamate:
a) Trasporto aereo di aviazione generale: traffico diverso dal
trasporto aereo commerciale; esso comprende sostanzialmente
l'attivita' degli aeroclub, delle scuole di volo, dei piccoli aerei
privati e i servizi di lavoro aereo.
b) Aviosuperfici: le aviosuperfici sono aree, diverse dagli
aeroporti, idonee alla partenza e all'approdo, non appartenenti al
demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme
restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza. Nelle
aviosuperfici sono consentite attivita' di aviazione generale
(attivita' non remunerate), trasporto pubblico, scuola e lavoro
aereo.
c) Trasporto aereo commerciale: traffico effettuato per
trasportare persone o cose dietro remunerazione. Esso comprende
quindi il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto trova applicazione negli aeroporti di
aviazione generale utilizzati da aeromobili riferibili, di norma,
alla I e II categoria ICAO, nel seguito indicati solo col termine di
aeroporti di aviazione generale, e alle aviosuperfici di cui agli
articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° febbraio 2006, concernenti rispettivamente la disciplina
delle attivita' di trasporto pubblico e quella di aeroscuola.
2. Il presente decreto non si applica agli aeroporti aperti al
traffico aereo commerciale come definiti all'art. 1. Per gli stessi
aeroporti continua ad applicarsi quanto previsto dalla legge 23
dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni nonche' dal decreto
del Ministro dell'interno 2 aprile 1981.
Art. 3
Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio sugli
aeroporti di aviazione generale
1. Per gli aeroporti di aviazione generale e' previsto, in luogo
del servizio antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso
e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto
pronto a intervenire nel periodo di apertura.
Art. 4
Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio sulle
aviosuperfici
1. Per la aviosuperfici e' previsto un presidio di primo intervento
di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale
addetto pronto ad intervenire nel corso delle operazioni di cui agli
articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti l ° febbraio 2006.
Art. 5
Abilitazione personale addetto
2. L'abilitazione al personale addetto al presidio di primo
intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di
aviazione generale e nelle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°
febbraio 2006 e' rilasciata, secondo le procedure vigenti, previa:
a) certificazione di piena ed incondizionata idoneita'
fisico-attitudinale;
b) accertamento di un'adeguata capacita' tecnica.
Art. 6
Accertamenti sul presidio antincendio
1. Ferme restando le competenze degli Uffici ispettivi previste
dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni,
l'accertamento della rispondenza del presidio di primo intervento di
soccorso e lotta antincendio ai requisiti previsti dal presente
decreto e' attuato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio a seguito di richiesta del Gestore o del
soggetto autorizzato ENAC per:
a) gli aeroporti di aviazione generale;
b) le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.
2. Gli esiti degli accertamenti di cui sopra, per i soli aeroporti
di aviazione generale, saranno comunicati agli Uffici ispettivi
competenti per territorio per le finalita' legate all'applicazione
della legge 23 dicembre 1980, n. 930 e del decreto del Ministro
dell'interno 2 aprile 1981.
Art. 7
Livelli di protezione antincendio
1. Negli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici di
cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, il presidio di primo
intervento di soccorso e lotta antincendio deve essere costituito da
non meno di due unita' operative, di cui almeno una abilitata.
2. Le dotazioni antincendio sugli aeroporti di aviazione
generale/aviosuperfici, ove non diversamente previsto, devono
rispettare i requisiti minimi indicati nella Tabella A allegata al
presente decreto. Eventuali modifiche alla Tabella A allegata al
presente decreto potranno essere attuate con provvedimento del Capo
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
3. Gli estinguenti e le attrezzature tecniche previste per gli
aeroporti di aviazione generale/ aviosuperfici elencati nella Tabella
A dovranno essere disponibili su automezzo attrezzato idoneo al
trasporto delle due unita' addette al presidio di primo intervento di
soccorso e lotta antincendio.
4. Oltre ai quantitativi minimi di agenti estinguenti previsti dal
presente decreto, deve essere presente una scorta degli stessi agenti
pari al 100% della dotazione minima indicata in Tabella A.
Art. 8
Norme transitorie
1. Gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui
agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 1° febbraio 2006, a far data dall'entrata in vigore del
presente decreto, dovranno adeguare il presidio di primo intervento
di soccorso e lotta antincendio:
a) entro sei mesi per gli aeroporti di aviazione generale;
b) entro dodici mesi per le aviosuperfici di cui agli articoli 22
e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°
febbraio 2006.
2. Il Gestore o il soggetto autorizzato dall'ENAC responsabile del
presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio
comunichera', entro i termini sopra indicati, al Comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio la rispondenza del
presidio ai requisiti di cui al presente decreto.
3. In attesa dell'adeguamento delle dotazioni ai requisiti di cui
al presente decreto, gli aeroporti di aviazione generale e le
aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 possono operare
sulla base delle dotazioni di attrezzature ed estinguenti attualmente
in essere.
4. La validita' dei decreti istitutivi del servizio antincendio per
gli aeroporti di aviazione generale cessa alle scadenze indicate al
comma 1 del presente articolo.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Restano valide le abilitazioni rilasciate anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Restano invariate le procedure, di cui al decreto del Ministro
dell'interno 2 aprile 1981, finalizzate al rilascio delle
abilitazioni per il personale addetto al presidio di primo intervento
di soccorso e lotta antincendio.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 23 settembre 2011
Il Ministro: Maroni
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