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venerdì 7 ottobre 2011

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 23 settembre 2011 Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attivita' di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici. (11A12814) (GU n.234 del 7-10-2011)


 

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 settembre 2011 

Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi,
di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare  all'attivita'
di  soccorso  e  lotta  antincendio,  negli  aeroporti  di  aviazione
generale e nelle aviosuperfici. (11A12814)
(GU n.234 del 7-10-2011) 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'art. 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
  Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;
  Atteso che,  ai  sensi  delle  richiamate  norme,  il  servizio  di
soccorso pubblico e di contrasto agli incendi,  negli  aeroporti  non
compresi nella tabella «A» della legge 23 dicembre 1980, n.  930,  e'
assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale
o da altro soggetto autorizzato dall'Ente nazionale  per  l'aviazione
civile (ENAC) e con decreto del Ministro dell'interno sono  stabilite
le modalita' per il  conseguimento  dell'abilitazione  da  parte  del
personale addetto, nonche' la dotazione  minima  di  personale  e  le
caratteristiche dei mezzi da adibire  al  servizio  antincendi  negli
aeroporti non compresi nella tabella «A» della citata legge;
  Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° febbraio 2006;
  Visto il vigente regolamento ENAC per la costruzione e  l'esercizio
degli aeroporti;
  Visto  il  regolamento  ENAC  sulla   disciplina   generale   della
protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale  e  le
aviosuperfici del 2 febbraio 2011;
  Tenuto conto delle indicazioni contenute nell'Annesso 14 Cap.  9  e
nell'Airport Services Manual (Doc 9137- AN/898 parti) (I.C.A.O.);
  Viste le risultanze  del  tavolo  istituzionale,  attivato  tra  il
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile e 1'ENAC per la  regolamentazione  delle  questioni  di
comune  interesse  in  ambito  aeroportuale,  che  convengono   sulla
necessita' di rideterminare  il  livello  di  protezione  antincendio
negli  aeroporti  di  aviazione   generale   prevedendo,   in   luogo
dell'attuale servizio di soccorso e lotta antincendio, un presidio di
primo intervento di soccorso e lotta antincendio,  anche  nell'ottica
di una semplificazione della disciplina della materia;
  Considerato  che,  con  l'istituzione  di  detto   presidio   negli
aeroporti di aviazione generale, e' assicurato un idoneo  livello  di
protezione  attraverso  una   dotazione   di   personale,   mezzi   e
attrezzature   adeguati   alle   caratteristiche   delle    strutture
aeroportuali interessate e alla specifica tipologia di traffico aereo
e di classe  di  aeromobili,  riferibile,  di  norma,  alla  I  e  II
categoria ICAO;
  Atteso che,  sulla  base  di  analoghe  valutazioni  condivise  nel
medesimo tavolo  istituzionale,  occorre  individuare  anche  per  le
aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1°  febbraio  2006,  concernenti
rispettivamente la disciplina delle attivita' di trasporto pubblico e
quella di aeroscuola, le dotazioni e  il  personale  qualificato  per
assicurare il primo intervento di soccorso e lotta antincendio;

                              Decreta:

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Per le finalita' legate all'applicazione del  presente  decreto,
sono prese a riferimento le definizioni  riportate  nel  «Regolamento
ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti».
  2. Al fine di una migliore lettura del presente decreto, di seguito
si riportano le definizioni richiamate:
    a) Trasporto aereo di aviazione generale:  traffico  diverso  dal
trasporto   aereo   commerciale;   esso   comprende   sostanzialmente
l'attivita' degli aeroclub, delle scuole di volo, dei  piccoli  aerei
privati e i servizi di lavoro aereo.
    b) Aviosuperfici:  le  aviosuperfici  sono  aree,  diverse  dagli
aeroporti, idonee alla partenza e all'approdo,  non  appartenenti  al
demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme  speciali,  ferme
restando le competenze  dell'ENAC  in  materia  di  sicurezza.  Nelle
aviosuperfici  sono  consentite  attivita'  di   aviazione   generale
(attivita' non  remunerate),  trasporto  pubblico,  scuola  e  lavoro
aereo.
    c)  Trasporto  aereo   commerciale:   traffico   effettuato   per
trasportare persone  o  cose  dietro  remunerazione.  Esso  comprende
quindi il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.
                               Art. 2

                        Campo di applicazione

  1. Il  presente  decreto  trova  applicazione  negli  aeroporti  di
aviazione generale utilizzati da  aeromobili  riferibili,  di  norma,
alla I e II categoria ICAO, nel seguito indicati solo col termine  di
aeroporti di aviazione generale, e alle  aviosuperfici  di  cui  agli
articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti 1° febbraio 2006, concernenti rispettivamente la disciplina
delle attivita' di trasporto pubblico e quella di aeroscuola.
  2. Il presente decreto non si  applica  agli  aeroporti  aperti  al
traffico aereo commerciale come definiti all'art. 1. Per  gli  stessi
aeroporti continua ad  applicarsi  quanto  previsto  dalla  legge  23
dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni nonche' dal  decreto
del Ministro dell'interno 2 aprile 1981.
                               Art. 3

Presidio di primo intervento di soccorso e  lotta  antincendio  sugli
                   aeroporti di aviazione generale

  1. Per gli aeroporti di aviazione generale e'  previsto,  in  luogo
del servizio antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso
e lotta antincendio  costituito  da  dotazioni  e  personale  addetto
pronto a intervenire nel periodo di apertura.
                               Art. 4

Presidio di primo intervento di soccorso e  lotta  antincendio  sulle
                            aviosuperfici

  1. Per la aviosuperfici e' previsto un presidio di primo intervento
di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni  e  personale
addetto pronto ad intervenire nel corso delle operazioni di cui  agli
articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti l ° febbraio 2006.
                               Art. 5

                   Abilitazione personale addetto

  2.  L'abilitazione  al  personale  addetto  al  presidio  di  primo
intervento  di  soccorso  e  lotta  antincendio  negli  aeroporti  di
aviazione generale e nelle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23
del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  1°
febbraio 2006 e' rilasciata, secondo le procedure vigenti, previa:
    a)  certificazione   di   piena   ed   incondizionata   idoneita'
fisico-attitudinale;
    b) accertamento di un'adeguata capacita' tecnica.
                               Art. 6

                Accertamenti sul presidio antincendio

  1. Ferme restando le competenze  degli  Uffici  ispettivi  previste
dalla legge 23 dicembre 1980,  n.  930  e  successive  modificazioni,
l'accertamento della rispondenza del presidio di primo intervento  di
soccorso e lotta  antincendio  ai  requisiti  previsti  dal  presente
decreto e' attuato dal  Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco
competente per territorio a seguito di richiesta del  Gestore  o  del
soggetto autorizzato ENAC per:
    a) gli aeroporti di aviazione generale;
    b) le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.
  2. Gli esiti degli accertamenti di cui sopra, per i soli  aeroporti
di aviazione  generale,  saranno  comunicati  agli  Uffici  ispettivi
competenti per territorio per le  finalita'  legate  all'applicazione
della legge 23 dicembre 1980, n.  930  e  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 2 aprile 1981.
                               Art. 7

                  Livelli di protezione antincendio

  1. Negli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici  di
cui  agli  articoli  22  e  23  del  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, il presidio di primo
intervento di soccorso e lotta antincendio deve essere costituito  da
non meno di due unita' operative, di cui almeno una abilitata.
  2.  Le  dotazioni  antincendio   sugli   aeroporti   di   aviazione
generale/aviosuperfici,  ove  non   diversamente   previsto,   devono
rispettare i requisiti minimi indicati nella Tabella  A  allegata  al
presente decreto. Eventuali modifiche  alla  Tabella  A  allegata  al
presente decreto potranno essere attuate con provvedimento  del  Capo
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile.
  3. Gli estinguenti e le  attrezzature  tecniche  previste  per  gli
aeroporti di aviazione generale/ aviosuperfici elencati nella Tabella
A dovranno essere  disponibili  su  automezzo  attrezzato  idoneo  al
trasporto delle due unita' addette al presidio di primo intervento di
soccorso e lotta antincendio.
  4. Oltre ai quantitativi minimi di agenti estinguenti previsti  dal
presente decreto, deve essere presente una scorta degli stessi agenti
pari al 100% della dotazione minima indicata in Tabella A.
                               Art. 8

                          Norme transitorie

  1. Gli aeroporti di aviazione generale e le  aviosuperfici  di  cui
agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 1° febbraio 2006, a far data dall'entrata in vigore del
presente decreto, dovranno adeguare il presidio di  primo  intervento
di soccorso e lotta antincendio:
    a) entro sei mesi per gli aeroporti di aviazione generale;
    b) entro dodici mesi per le aviosuperfici di cui agli articoli 22
e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°
febbraio 2006.
  2. Il Gestore o il soggetto autorizzato dall'ENAC responsabile  del
presidio  di  primo  intervento  di  soccorso  e  lotta   antincendio
comunichera', entro i termini sopra indicati, al Comando  provinciale
dei vigili del fuoco competente per  territorio  la  rispondenza  del
presidio ai requisiti di cui al presente decreto.
  3. In attesa dell'adeguamento delle dotazioni ai requisiti  di  cui
al presente  decreto,  gli  aeroporti  di  aviazione  generale  e  le
aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 possono operare
sulla base delle dotazioni di attrezzature ed estinguenti attualmente
in essere.
  4. La validita' dei decreti istitutivi del servizio antincendio per
gli aeroporti di aviazione generale cessa alle scadenze  indicate  al
comma 1 del presente articolo.
                               Art. 9

                         Disposizioni finali

  1. Restano valide le  abilitazioni  rilasciate  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Restano invariate le procedure, di cui al decreto  del  Ministro
dell'interno  2  aprile   1981,   finalizzate   al   rilascio   delle
abilitazioni per il personale addetto al presidio di primo intervento
di soccorso e lotta antincendio.
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Roma, 23 settembre 2011

                                                  Il Ministro: Maroni

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