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lunedì 24 febbraio 2014

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 11 Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. (14G00020) (GU n.45 del 24-2-2014) Vigente al: 11-3-2014


 
DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 11 

Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva
93/109/CE relativamente a talune modalita' di esercizio  del  diritto
di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini
dell'Unione che risiedono  in  uno  Stato  membro  di  cui  non  sono
cittadini. (14G00020)
(GU n.45 del 24-2-2014)  
 Vigente al: 11-3-2014    


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni;
  Vista la direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20  dicembre  2012,
recante modifica della direttiva  93/109/CE  relativamente  a  talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle elezioni del
Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono  in  uno
Stato membro di cui non sono cittadini;
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  ed  all'attuazione  della  normativa  e  delle  politiche
dell'Unione europea;
  Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei  membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
  Visto il decreto-legge 24 giugno  1994,  n.  408,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   1994,   n.   483,   recante
disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2013;
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 gennaio 2014;
  Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e  dell'interno,
di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a


                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1


  Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408

  1. In attuazione della direttiva 2013/1/UE del  Consiglio,  del  20
dicembre 2012, all'articolo 2 del decreto-legge 24  giugno  1994,  n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  1994,  n.
483,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  elezioni   del
Parlamento europeo, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  «a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita,  dell'ultimo
indirizzo nello Stato membro d'origine e  dell'attuale  indirizzo  in
Italia;»;
  b) al comma 6, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
  «c-bis) che non e' decaduto  dal  diritto  di  eleggibilita'  nello
Stato membro d'origine  per  effetto  di  una  decisione  giudiziaria
individuale o di una decisione amministrativa,  purche'  quest'ultima
possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.»;
  c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7.  L'ufficio  elettorale   circoscrizionale   presso   la   Corte
d'appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino
di altro Stato  membro  dell'Unione,  trasmette  immediatamente,  con
posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6  al
referente di cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando
l'indirizzo di posta elettronica accreditato  presso  la  Commissione
europea, al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai
fini della verifica  del  diritto  di  eleggibilita'  a  parlamentare
europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di  cui
al comma 9-ter puo' richiedere che tali informazioni  siano  fornite,
ove possibile, entro un termine  piu'  breve  rispetto  a  quello  di
cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del  Consiglio,  del
20  dicembre  2012.  Ricevute  tali  informazioni  il  referente   le
trasmette,  tramite  posta   elettronica   certificata,   all'ufficio
elettorale  circoscrizionale  presso  la  Corte  d'appello,  ai  fini
dell'eventuale ricusazione della candidatura  entro  il  ventiduesimo
giorno antecedente la votazione.»;
  d) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
  «9.    Le    informazioni    pervenute    all'ufficio    elettorale
circoscrizionale presso  la  Corte  d'appello  dopo  il  ventiduesimo
giorno antecedente la votazione e in base alle quali e' accertata  la
decadenza dal diritto di eleggibilita' nello Stato  membro  d'origine
comportano, da parte dell'ufficio medesimo, ove  l'interessato  abbia
riportato  un  numero  di  voti  tale  da  poter  essere  eletto,  la
dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di  cui
al precedente periodo venga accertata successivamente  alla  data  di
proclamazione dell'interessato, la sua decadenza dalla  carica  viene
deliberata dall'ufficio elettorale nazionale.
  9-bis. Le informazioni  richieste  dal  referente  di  altro  Stato
membro, sul possesso  dell'eleggibilita'  in  Italia  a  parlamentare
europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato
di residenza, sono trasmesse con posta  elettronica  certificata  dal
referente di cui al comma 9-ter al  comune  italiano  indicato  nella
dichiarazione di cui al comma  6,  ovvero  al  comune  di  iscrizione
anagrafica,  che  corrisponde,  con  lo  stesso   mezzo,   entro   le
quarantotto ore successive alla ricezione.  A  tal  fine,  il  comune
accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla  base  dei
propri atti e di quelli acquisiti  presso  l'ufficio  del  casellario
giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilita' sono  poi
trasmesse dal referente, con  posta  elettronica,  al  referente  del
suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa,  o  in  un
termine piu' breve, se richiesto ed ove possibile.
  9-ter. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e'  designato  un
referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le  informazioni
necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7  e
9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che  lo  riguardano
sono  comunicati  alla  Commissione  europea  ai  fini  della  tenuta
dell'elenco dei referenti degli Stati membri.».
                               Art. 2


           Integrazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18

  1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione  dei  membri
del  Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) al secondo comma dell'articolo 4  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «,  per  effetto  di  una  decisione   giudiziaria
individuale o di una decisione amministrativa,  purche'  quest'ultima
possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale»;
  b) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati
ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri  luoghi
pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.».
                               Art. 3


                         Disposizioni finali

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2014

                             NAPOLITANO


                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei

                                Alfano, Ministro dell'interno

                                Bonino, Ministro degli affari esteri

                                Cancellieri, Ministro della giustizia

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
 

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