DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 11
Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva
93/109/CE relativamente a talune modalita' di esercizio del diritto
di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini
dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono
cittadini. (14G00020)
(GU n.45 del 24-2-2014)
Vigente al: 11-3-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,
recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle elezioni del
Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno
Stato membro di cui non sono cittadini;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed, in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione ed all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante
disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 gennaio 2014;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'interno,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408
1. In attuazione della direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20
dicembre 2012, all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.
483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni del
Parlamento europeo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita, dell'ultimo
indirizzo nello Stato membro d'origine e dell'attuale indirizzo in
Italia;»;
b) al comma 6, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) che non e' decaduto dal diritto di eleggibilita' nello
Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria
individuale o di una decisione amministrativa, purche' quest'ultima
possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte
d'appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino
di altro Stato membro dell'Unione, trasmette immediatamente, con
posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6 al
referente di cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando
l'indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione
europea, al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai
fini della verifica del diritto di eleggibilita' a parlamentare
europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di cui
al comma 9-ter puo' richiedere che tali informazioni siano fornite,
ove possibile, entro un termine piu' breve rispetto a quello di
cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del
20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le
trasmette, tramite posta elettronica certificata, all'ufficio
elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, ai fini
dell'eventuale ricusazione della candidatura entro il ventiduesimo
giorno antecedente la votazione.»;
d) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
«9. Le informazioni pervenute all'ufficio elettorale
circoscrizionale presso la Corte d'appello dopo il ventiduesimo
giorno antecedente la votazione e in base alle quali e' accertata la
decadenza dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro d'origine
comportano, da parte dell'ufficio medesimo, ove l'interessato abbia
riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la
dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui
al precedente periodo venga accertata successivamente alla data di
proclamazione dell'interessato, la sua decadenza dalla carica viene
deliberata dall'ufficio elettorale nazionale.
9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato
membro, sul possesso dell'eleggibilita' in Italia a parlamentare
europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato
di residenza, sono trasmesse con posta elettronica certificata dal
referente di cui al comma 9-ter al comune italiano indicato nella
dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione
anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le
quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il comune
accerta il possesso dell'elettorato attivo e passivo sulla base dei
propri atti e di quelli acquisiti presso l'ufficio del casellario
giudiziale. Le informazioni sul possesso dell'eleggibilita' sono poi
trasmesse dal referente, con posta elettronica, al referente del
suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un
termine piu' breve, se richiesto ed ove possibile.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'interno e' designato un
referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni
necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e
9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano
sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta
dell'elenco dei referenti degli Stati membri.».
Art. 2
Integrazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, per effetto di una decisione giudiziaria
individuale o di una decisione amministrativa, purche' quest'ultima
possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale»;
b) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati
ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi
pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.».
Art. 3
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Alfano, Ministro dell'interno
Bonino, Ministro degli affari esteri
Cancellieri, Ministro della giustizia
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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