IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
Codice della Strada» ed in particolare l'articolo 75, in materia di
accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e
omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, il cui comma 3-bis
demanda a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
l'emanazione di norme specifiche per l'approvazione nazionale di
sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure
per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi o in circolazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 gennaio 2013, n. 20, recante «Norme in materia di approvazione
nazionale di sistemi ruote, nonche' procedure idonee per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di
parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013 e, nello
specifico, l'articolo 10, comma 2, che dispone: «Decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui possono
essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle
prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285»;
Considerata l'opportunita', in relazione all'attuale congiuntura
economica ed alla conseguente contrazione del mercato di settore, di
differire l'entrata in vigore della disciplina obbligatoria di
omologazione, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere n. 626/2014 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo
2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del richiamato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine indicato all'articolo 10, comma 2, del decreto
ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, entro il quale possono essere
commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni
recate dallo stesso decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, e'
differito al 31 dicembre 2014.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 15 maggio 2014
Il Ministro: Lupi
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 2151
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