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lunedì 8 settembre 2014

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Circ. 27-8-2014 n. 8 Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo concernente le sale cinematografiche di interesse storico.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Circ. 27-8-2014 n. 8
Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo concernente le sale cinematografiche di interesse storico.
Emanata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Circ. 27 agosto 2014, n. 8 (1).

Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo concernente le sale cinematografiche di interesse storico.

(1) Emanata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.



Al


Direttore dell’Organismo indipendente di valutazione della performance

Al


Segretario generale

Al


Direttore generale per il cinema

Alle


Direzioni regionali

Alle


Soprintendenze


Loro sedi




Si comunica che con decreto dell'On.le Ministro in data 26 agosto 2014, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, è stata emanata la Direttiva concernente le sale cinematografiche di interesse storico.

Le SS.LL. sono pregate di porre in essere in tempi rapidi gli adempimenti in essa previsti.


Il Capo di gabinetto

Prof. Giampaolo D'Andrea



Allegato 1 - Direttiva del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo concernente le sale cinematografiche di interesse storico

Allegato 1


Direttiva del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo concernente le sale cinematografiche di interesse storico


VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;

VISTO il Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 10 e 20;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91;

VISTO l’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, che prevede l'introduzione di un credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, il che postula l'adozione di misure dirette sia a riconoscere un interesse storico alle sale cinematografiche, sia a favorire ulteriormente la continuazione dell’attività delle sale medesime;

CONSIDERATA la volontà di salvaguardare e valorizzare il patrimonio costituito dalle sale cinematografiche di interesse storico, la cui presenza sul territorio rappresenta una componente importante dell’offerta culturale del paese;

CONSIDERATA l’opportunità di individuare le sale caratterizzate da lunga tradizione e da una peculiare attività culturale tali da poter richiedere l’apposizione del vincolo di interesse storico;

RITENUTO necessario che l’Amministrazione compia una esatta ricognizione delle sale cinematografiche di interesse storico sul territorio e valuti le specifiche esigenze di tutela;

RITENUTO pertanto necessario impartire le conseguenti disposizioni agli Uffici e, in particolare, al Segretariato generale, alla Direzione generale per il Cinema, alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle Soprintendenze;


emana la seguente direttiva

al Segretariato generale,

alla Direzione generale per il cinema,

alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze:


1. Finalità, ambito di applicazione e destinatari.

La presente direttiva è finalizzata a impartire disposizioni agli Uffici al fine di realizzare un censimento delle sale cinematografiche di interesse storico esistenti sul territorio italiano.

Ai fini della presente direttiva sono da intendersi "sale cinematografiche storiche" le sale che rientrino in una o più delle seguenti categorie:

a) le sale che risultino già dichiarate di interesse culturale;

b) le sale che siano suscettibili di essere dichiarate beni culturali ai sensi delle lettere a) e d), comma 3 dell’articolo 10 del Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, in quanto rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

c) le sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, suscettibili perciò di rientrare tra i destinatari della misura di tax credit prevista dall’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

Uffici destinatari della presente direttiva sono il Segretariato generale, nell’esercizio dei propri compiti di coordinamento, in raccordo con la Direzione generale per il Cinema, nonché le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze, nell’esercizio delle rispettive competenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.


2. Censimento delle sale cinematografiche e ricognizione dei provvedimenti già adottati.

La prima attività indispensabile allo scopo di perseguire le finalità di cui al punto 1 attiene alla compiuta e puntuale ricognizione di ricerche e censimenti già effettuati, che possano costituire il punto di partenza dell’analisi richiesta.

A tal fine, il Segretariato generale impartisce opportune disposizioni alla Direzione generale per il Cinema e alle Direzioni regionali affinché queste provvedano, coordinando le Soprintendenze di settore:

- alla ricognizione di banche dati derivanti da ricerche, studi, censimenti delle sale cinematografiche di interesse storico esistenti;

- alla valutazione della necessità di aggiornamento delle stesse;

- alla redazione di un elenco aggiornato e completo delle sale censite, da pubblicare sul sito del Ministero.


3. Valutazione dell'interesse storico, artistico, architettonico e del vincolo di destinazione d'uso.


3.1. Gli elenchi di cui al punto 2, che includono anche sale qualificabili come storiche, ma non più attive (si veda, ad esempio il caso recente del Cinema America a Roma), indicano:

- la data di inizio di esercizio, segnalando, in particolare, le sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, che possono essere oggetto delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 6 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106;

- la eventuale collocazione delle sale in edifici dotati di valore storico, artistico e architettonico sottoposti a vincolo di tutela, indipendentemente dalla data di inizio di attività di sala cinematografica;

- la eventuale presenza di vincoli di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), del Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.


3.2. Si richiede altresì, per le sale che non siano sottoposte a vincolo storico-artistico, di valutare l’opportunità di avviare, ove ne ricorrano i requisiti, l’istruttoria finalizzata alla dichiarazione di interesse culturale delle sale ai sensi dell’art. 13 del Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, allo scopo di accertare:

a) se le sale e/o gli arredi in esse contenuti siano dichiarabili, di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera a), del Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

b) se le sale meritino di essere dichiarate beni culturali ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, riferito alle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.


4. Collaborazione con Associazioni di categoria, operatori, Enti locali.

Le articolazioni periferiche del Ministero, nel redigere gli elenchi di cui al punto 2, possono prevedere il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, degli operatori del settore, degli Enti locali.


La presente direttiva sarà inviata ai competenti Organi di controllo.


Il Ministro

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